A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2018, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2018, riportiamo le disposizioni di maggiore interesse per il settore dell’autotrasporto, precisando che, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dall’Associazione nel corso dell’iter di approvazione della Legge di bilancio, CONFARTIGIANATO si è battuta per evitare la paventata decurtazione delle risorse destinate al settore, ottenendone il mantenimento secondo gli importi in passato già riconosciuti.
L’art. 1, comma 29, proroga con alcune modifiche il c.d. “super-ammortamento” – introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e già prorogato dalla Legge di bilancio 2017 – grazie al quale è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati, riducendo tuttavia la maggiorazione percentuale dal 40% al 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Rimangono quindi agevolabili gli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, C.d.S., tra cui autocarri, trattori stradali, autoarticolati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale, mezzi d’opera.
L’art. 1, commi 909 ss., prevede dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, soggetti stabiliti e soggetti identificati ai fini iva nel territorio dello Stato, sia nei rapporti tra privati (B2B) sia nei confronti dei consumatori finali (B2C). Restano escluse dall’obbligo le operazioni transfrontaliere, ovverosia tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia. Per queste sarà necessario l’invio entro l’ultimo giorno del mese successivo all’operazione delle relative informazioni, tranne quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, pena l’applicazione di specifiche sanzioni. L’obbligo di fatturazione elettronica è comunque anticipato al 1° luglio 2018 per la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici. Da tale data la fattura elettronica sarà anche obbligatoria per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, con esclusione degli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o professione. Parallelamente, la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante sono state subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, con contestuale abolizione della scheda carburante sempre dal 1° luglio 2018. Analogamente a quanto accade per le fatture nei confronti della p.a., la fattura elettronica sarà emessa utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), direttamente da parte del fornitore o da parte di un intermediario, fermo restando la responsabilità sull’operazione effettuata che resta in capo al fornitore. In concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica verrà meno l’adempimento del c.d. spesometro (la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute), mentre continuerà ad applicarsi l’obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche IVA.
L’art. 1, comma 116, amplia la disciplina di deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro per l’impego dei lavoratori stagionali, di cui alla Legge di stabilità 2016. Per il 2018 è quindi consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
L’art. 1, comma 2, sterilizza le clausole di salvaguardia previste dalla Legge di stabilità 2015, evitando l’incremento automatico delle aliquote IVA (ridotta e ordinaria) e delle accise sui carburanti che altrimenti sarebbe intervenuto a partire dal 1° gennaio 2018. Sono inoltre rivisti gli incrementi automatici previsti per il prossimo biennio: l’aliquota ridotta sarà aumentata dell’1,5% dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore 1,5% dal 1° gennaio 2020, mentre l’aliquota ordinaria aumenterà del 2,2% dal 1° gennaio 2019, di un ulteriore 0,7% dal 1° gennaio 2020 e ancora dello 0,1% dal 1° gennaio 2021.
L’art. 1, comma 585, istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, nuovo organismo consultivo cui partecipano rappresentanti dei Ministri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative. Il Partenariato ha il compito di studiare, monitorare e formulare proposte per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti. Ogni anno il Partenariato dovrà presentare al Parlamento un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.