Rimborso accise sul gasolio anno 2012
Presentazione delle istanze relative al IV° trimestre 2012
Scadenza termine 31 gennaio 2013
Si ricorda che dal 1° al 31 gennaio 2013 è aperto il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel quarto trimestre 2012 (1° ottobre – 31 dicembre).
Tenuto conto degli aumenti delle accise intervenute nel periodo di riferimento, l’ammontare del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto. Possono usufruire di tale agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonn., comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
L’Agenzia delle Dogane precisa che il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31/1/2013 e che detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2014.
Come di consueto, per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740 inoltre, le dichiarazioni possono essere inviate per mezzo del Servizio Telematico Doganale.
Confartigianato Vicenza, per il tramite dei Punto Impresa dislocati in ogni ufficio mandamentale della provincia e il Consorzio Centro Servizi per l’autotrasporto, è a disposizione per la compilazione e la presentazione della domanda.
Calendario dei divieti di circolazione per il 2013
Informiamo che sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del 6
dicembre 2012 che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione per il 2013. Di seguito
riportiamo uno stralcio del testo pubblicato in G.U..
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 dicembre 2012
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013 (12A13364)
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli,
per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2013 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
m)dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
w)dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferitounicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche’ munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamenton CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, e che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.