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TRASPORTO MERCI: Monitoraggio e condizioni per il rilascio delle omologazioni del tachigrafo, delle carte tachigrafiche e delle autorizzazioni per operazioni di primo montaggio e intervento tecnico

Decreto del Ministero delle Imprese del 23 febbraio 2023 (G.U. n. 94 del 21 aprile 2023)

Informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIMIT con il quale sono disciplinate le modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installate sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada, cui si applica il Regolamento CE 561/2006, nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per l'istallazione, calibratura e riparazione dei tachigrafi.
L'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente e delle carte tachigrafiche è rilasciata dal Ministero delle Imprese al fabbricante che ne fa richiesta. Il fabbricante è tenuto ad eseguire almeno ogni due anni le verifiche per garantire la sicurezza e l'invulnerabilità del tachigrafo e dei suoi componenti.

Possono essere autorizzati ad operare come Centri tecnici per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi:
- i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti a istallazione di tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
- i fabbricanti di carrozzerie per autocarri e autobus, se questi sono soggetti all'obbligo di istallazione del tachigrafo;
- i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi e le officine concessionarie con sede in Italia;
- le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.
Tali soggetti, per ottenere l'autorizzazione (che ha durata biennale), devono essere iscritti nel Registro delle imprese e devono essere in possesso del requisito della "buona reputazione" dimostrabile utilizzando il modulo fornito dalla Camera di Commercio di Vicenza allegato.
Il MIMIT assegna ai Centri tecnici un codice identificativo e invia i dati alle Camere di commercio e a Unioncamere. Sulla base di questi dati, Unioncamere forma l'elenco dei Centri autorizzati che è pubblico e consultabile sul suo sito web.
I controlli periodici dei tachigrafi devono essere effettuati dopo ogni riparazione, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico dei veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre 20 minuti, dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo) e comunque almeno ogni 2 anni dall'ultimo controllo.
Dopo ogni intervento tecnico, il Centro rilascia un rapporto.
I Centri tecnici possono eseguire il trasferimento dei dati presenti sulla memoria del tachigrafo esclusivamente al fine di renderli disponibili all'Impresa cui sono destinati. Il trasferimento deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unità elettronica di bordo di un tachigrafo attivo. L'impresa può, con richiesta scritta, chiedere la consegna di tali dati.

Informiamo, inoltre, che, con l'entrata in vigore del Decreto in esame (15 giorni dalla data di pubblicazione), sono contestualmente abrogati:
- il Decreto del MISE del 10 agosto 2007;
- il Decreto del Ministro dell'Industria del 24 maggio 1979;
- il Decreto del Ministro dell'Industria n. 225 del 16 maggio 1987.

Nel rinviare a una attenta lettura del nuovo decreto ministeriale (in allegato), inviamo i migliori saluti.


ALLEGATI

  • Data inserimento: 11.05.23