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Approvo

Trasporto merci: procedure SPRAV

Operative dall’8 settembre 2026 le procedure SPRAV per richiedere l’applicazione della deroga dell’orario di lavoro del personale viaggiante e per assolvere ad altri adempimenti previsti dal CCNL relativi alla gestione del personale.

Il 7 settembre 2026 Confartigianato Imprese Veneto e le altre Associazioni artigiane del Veneto hanno sottoscritto con le OO.SS. regionali di categoria il nuovo accordo regionale che aggiorna, in ottica di semplificazione, le procedure SPRAV, già previste dal CCRL 5.11.2018 e revisionate dai precedenti accordi regionali del 23 marzo 2022 e 30 giugno 2022, attraverso cui le imprese del settore trasporto merci possono dare applicazione ad una serie disposizioni del CCNL 6 dicembre 2024, fra le quali la verifica delle condizioni di discontinuità dell’attività lavorativa del personale viaggiante (autisti) ai fini dell’applicazione dell’orario ordinario di lavoro di 47 ore settimanali.

Con l’accordo in parola le Parti Sociali hanno approvato anche la nuova modulistica per la presentazione delle istanze alla Commissione paritetica (SPRAV).

L’intesa è operativa dall’8 settembre 2026.

Le procedure SPRAV sono accessibili dalle imprese, artigiane e non artigiane, del settore autotrasporto merci, a prescindere dal numero di dipendenti, che applicano integralmente le disposizioni della “Sezione artigiana” del CCNL 6 dicembre 2024 e il CCRL 5 novembre 2018 e che abbiano effettuato almeno un versamento delle quote EBAV al momento di presentazione dell’istanza alla Commissione paritetica.

Si precisa che le imprese non artigiane possono accedere alle procedure SPRAV alle seguenti condizioni:

  • essere associate ad una delle associazioni datoriali artigiane firmatarie il CCNL/CCRL;
  • applicare la sezione artigiana del CCNL ed il CCRL;
  • aver effettuato almeno un versamento delle quote EBAV al momento di presentazione dell’istanza alla Commissione paritetica.

Quanto al contenuto dell’accordo regionale, allegato alla presente circolare, si segnala quanto segue:

A) La verifica delle condizioni di discontinuità dell’attività lavorativa del personale viaggiante (art. 11 bis CCNL) viene svolta dalla Commissione su istanza dell’impresa che viene trasmessa telematicamente alla SPRAV per il tramite dell’Associazione artigiana provinciale cui l’impresa aderisce o conferisce mandato.

La Commissione verificherà l’istanza entro 20 giorni lavorativi (termine ordinatorio) dal ricevimento della comunicazione dall’Associazione Provinciale. La SPRAV potrà sospendere l’istruttoria di istanze carenti delle informazioni necessarie alla verifica e richiederne l’integrazione. Le integrazioni richieste dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 120 giorni (4 mesi) di calendario. Decorso tale termine senza alcuna risposta alla richiesta di integrazione, le istanze decadono e le imprese interessate dovranno ripetere l’invio della pratica.

La registrazione SPRAV ha valore retroattivo e dispiega la sua efficacia dal giorno in cui l’impresa inoltra la comunicazione all’Associazione Provinciale di riferimento. La discontinuità verificata tramite la procedura SPRAV ha una validità quadriennale.

La verifica delle condizioni di discontinuità dell’attività lavorativa del personale viaggiante inquadrato nei profili A, B, C qualifica 3 ed E, F qualifica 2 deve essere rinnovata dalle imprese alla scadenza del quadriennio di validità della registrazione SPRAV per l’applicazione dell’orario di lavoro di 47 ore settimanali nonché per l’applicazione della deroga dell’orario di lavoro. Lo stesso vale per la verifica della discontinuità del personale inquadrato nel profilo D qualifica 2 ai fini dell’estensione dell’orario dal 39 ore a 47 ore settimanali.

L’accordo regionale fissa al 30 novembre 2026 il termine perentorio entro cui le imprese, con efficacia della registrazione SPRAV valida fino al 31.12.2025, sono tenute a inviare all’Associazione l’istanza per il rinnovo della verifica delle condizioni discontinuità del personale viaggiante. La nuova registrazione SPRAV in esito dell’istruttoria della Commissione paritetica avrà effetto retroattivo decorrente dal 1° gennaio 2026 e per il quadriennio successivo (31.12.2029).

Analogamente anche le imprese, per le quali l’efficacia quadriennale della registrazione SPRAV è scaduta nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 7 settembre 2026 devono inviare all’Associazione l’istanza per la verifica delle condizioni della discontinuità entro il termine perentorio del 30 novembre 2026. In tal caso, la nuova registrazione SPRAV avrà effetto retroattivo decorrente dal giorno successivo alla scadenza della precedente registrazione quadriennale e per il quadriennio successivo.

B) L’accordo conferma le procedure tramite SPRAV relative alla verifica dello svolgimento dell’attività formativa in materia di sicurezza contrattualmente prevista (art. 30 CCNL) per l’adibizione del personale viaggiante ad attività di carico e scarico delle merci e alla registrazione delle assunzioni agevolate di personale viaggiante “neopatentato” (art. 11 – ter CCNL).

In questi due casi le registrazioni SPRAV già ultimate, ai sensi dell’Accordo regionale 25 marzo 2022, dalla Commissione paritetica alla data del 7 settembre 2026 mantengono la loro efficacia. In occasione di ogni nuova adibizione di personale viaggiante alle attività di carico e scarico o di nuova assunzione agevolata (art. 11 – ter CCNL) successive al 7 settembre (data di sottoscrizione dell’accordo regionale) le imprese dovranno inoltrare le relative comunicazioni alla Commissione SPRAV, per il tramite dell’Associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato, utilizzando la nuova modulistica definita dall’accordo.

C) L’intesa mantiene anche la procedura semplificata per l’utilizzo dei sistemi satellitari e dell’installazione degli impianti videosorveglianza sui mezzi aziendali (art. 9 CCRL 5.11.2018). Anche in questo caso, le registrazioni SPRAV già ultimate dalla Commissione, ai sensi dell’Accordo regionale 25 marzo 2022, alla data del 7 settembre 2026 mantengono la loro efficacia. Tuttavia, nelle ipotesi di:

  • incremento di motrici e/o rimorchio e/o altro,
  • variazione dei sistemi di localizzazione satellitare,

successivi al 7 settembre (data di sottoscrizione dell’accordo regionale) le imprese interessate dovranno presentare nuovamente l’istanza alla SPRAV per il tramite dell’Associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato, e richiedere una nuova registrazione.

D) L’accordo introduce l’obbligo in capo alle imprese di valorizzare la qualifica dipendente “autista” nella denuncia mensile B01 EBAV. Ciò si traduce in una rilevante semplificazione delle comunicazioni verso la Commissione SPRAV, in quanto l’impresa, con l’imputazione della qualifica “autista” nella denuncia B01, assolve all’informativa sulla variazione dell’organico aziendale (personale viaggiante) che, in precedenza, doveva essere compiuta con specifico modello da trasmettere alla Commissione. In questo modo il dato viene raccolto in automatico dalla SPRAV per il tramite del flusso informatico EBAV.

vedi Tabella 4 – Qualifica dipendente del tracciato record EBAV:

https://www.ebav.it/wp-content/uploads/2019/05/EBAV-Tracciato-record-B01-B02-v.23.pdf

E) Un altro aspetto di rilievo riguarda le comunicazioni ai lavoratori. Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del D.lgs. n. 234/07 i lavoratori vanno informati dei contenuti relativi all’estensione orario di lavoro, alla verifica della discontinuità, ai diversi regimi di orario, al carico e scarico e alla procedura semplificata per l’utilizzo dei sistemi satellitari. A tal fine, l’impresa, una volta ricevuta la comunicazione di ultimazione della procedura di registrazione dalla SPRAV (modello 4A), è tenuta a consegnare a ciascun lavoratore l’informativa prevista dall’accordo (modello 4B), valorizzando la fattispecie per cui si è ottenuta la registrazione alla SPRAV. La comunicazione va consegnata anche al personale neoassunto in data successiva all’ultimazione della registrazione SPRAV.

Con riguardo alla procedura semplificata per l’utilizzo dei sistemi satellitari, l’impresa, oltre alla predetta informativa, è tenuta a consegnare al personale interessato anche l’informativa privacy utilizzando il modello “Informativa ai lavoratori sulla installazione di sistemi di localizzazione e controllo satellitare” (modello 3B).

Le istanze vanno inviate all’Associazione provinciale e, per il tramite di questa, alla SPRAV utilizzando la nuova modulistica ufficiale definita dall’accordo regionale e resa disponibile sul sito EBAV alla seguente pagina:

https://www.ebav.it/178/sede-paritetica-regionale-autotrasporti-veneto/

La modulistica, debitamente compilata e integrata dall’eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Accordo regionale, datata e firmata dal legale rappresentante dell’impresa è inoltrata alla SPRAV unicamente per il tramite di una delle associazioni artigiane provinciali a cui l’impresa aderisce o conferisce mandato.

Le imprese che intendono avvalersi del supporto di Confartigianato Imprese Vicenza dovranno inviare la modulistica al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.     

L’Area Lavoro di Confartigianato Imprese Vicenza, oltre ad essere a disposizione per fornire la consulenza contrattuale e le informazioni in merito alla compilazione della modulistica, inoltrerà alla SPRAV la documentazione ricevuta.

Si allega alla presente notizia il prospetto delle misure SPRAV con l’indicazione della modulistica utilizzabile.

  • Data inserimento: 29.09.26