TRASPORTO MERCI: Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio

(Decreto dirigenziale MIT 26 ottobre 2023)

Informiamo che sulla G.U. n..258 del 4 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto dirigenziale MIT 26 ottobre 2023 relativo al regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, nonché dei relativi requisiti ed il regime sanzionatorio, che ha modificato la disciplina dettata con il D.D. 16 febbraio 2022.
Riassumiamo di seguito gli aspetti di maggiore interesse per le imprese, rinviando per il resto alla lettura del documento allegato.

Corrispettivi e numero massimo di veicoli revisionabili (art.3)

Viene introdotta un tetto minimo di veicoli prenotati pari a 12 per poter accordare una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato.
E' mantenuta invariata la tariffa forfettaria giornaliera a euro 350,00, oltre IVA e l'indennità forfettaria onnicomprensiva, a ristoro dei costi generali di trasferta, a euro 150,00, oltre IVA. Anche il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione è mantenuto in 24 veicoli al giorno per ogni ispettore.

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale o di integrazione (art.7)

Agli ispettori che intendono acquisire l'abilitazione di modulo C si applicano le disposizioni dell'art.15, Decreto MIMS 21 novembre 2021; qualora il corso di modulo C sia stato iniziato dopo il 26 febbraio 2022, è condizione di accesso all'esame la frequenzam con profitto di un corso di aggiornamento.

Modalità di svolgimento dell'esame (art.15)

L'attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione ha validità amministrativa pari a 3 anni. Non è più possibile iscriversi all'esame dopo che la validità amministrativa dell'attestato è scaduta.

Iscrizione nel registro unico degli ispettori autorizzati (art.16)

L'iscrizione al RUI è condizione per l'esercizio della pertinente funzione. Pertanto, l'ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.
Gli ispettori ope legis, non in attività alla data del 26 febbraio 2022, che intendono iscriversi al RUI, devono presentare istanza in bollo all'organismo di supervisione competente in ragione del territorio di residenza o, se abilitati, in ragione del luogo ove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, che provvede all'inserimento.

Competenze dell'ispettore (18)

L'articolo è stato sostituito. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni ed in ragione della tipologia di veicoli che è abilitato a revisionare, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati, nonché alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto direttoriale del 18 maggio 2018 e ad ogni disposizione attuativa ed istruzione operativa. L'ispettore adibito alla revisione dei veicoli pesanti si conforma altresì alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 17, comma 6 - bis , del decreto ministeriale 15 novembre 2021. L'ispettore provvede tra l'altro a:

a) controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte, ed a richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;
b) controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature del centro di controllo privato e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;
c) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
d) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;
e) curare la completezza delle certificazioni (domanda utente, referto ed eventuali allegati) da conservare agli atti e, se ispettore autorizzato di modulo C, provvedere alla loro conservazione.

Il decreto in commenta è entrato in vigore il 5 novembre 2023.

ALLEGATO

  • Data inserimento: 10.11.23