Facendo seguito alle nostre precedenti circolari sull’argomento, informiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti interpretativi ed istruzioni operative per la fruizione degli incentivi a favore di investimenti nel settore dell’autotrasporto di merci per l’anno 2016.
Ricordiamo che il D.M. n. 243 del 19 luglio, entrato in vigore il 16 settembre 2016 u.s., prevede che gli investimenti finanziabili sono quelli avviati non anteriormente al 15 settembre. Gli investimenti debbono essere ultimati entro e non oltre il 15 aprile 2017, che coincide con il termine ultimo di presentazione delle domande. A tal proposito, la circolare chiarisce che per “avvio dell’investimento” deve intendersi il primo atto giuridicamente impegnativo per l’impresa, che di solito è costituito dal contratto di acquisto, ma che può essere anche un altro atto vincolante (proposta di acquisto, ordinativo, preliminare di vendita, etc.). In ogni caso, il contratto deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, nonché deve contenere l’indicazione analitica dei costi dell’operazione, che dovranno corrispondere a quelli della fattura.
La circolare chiarisce che, contestualmente alla presentazione della domanda, devono essere fornite le seguenti prove:
- prova del pagamento del corrispettivo (dimostrabile con la trasmissione della fattura quietanzata);
- prova dell’avvenuta immatricolazione del veicolo (o richiesta di immatricolazione all’UMC);
- prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli con quanto richiesto dal decreto investimenti (esclusivamente mediante l’attestazione del costruttore);
- in caso di acquisto di veicoli Euro VI, prova della contestuale radiazione di un vecchio trattore, che deve essere avvenuta dopo il 16 settembre 2016 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto investimenti).
In caso di leasing, come per il passato, la circolare chiarisce che deve essere dimostrato il pagamento dei canoni dovuti ed effettivamente versati alla data di presentazione della domanda, mediante fattura della società di leasing regolarmente quietanzata o copia della ricevuta dei bonifici bancari a favore di essa effettuati.
Il Ministero fornisce chiarimenti anche per quanto riguarda la vendita con riserva di proprietà (in cui il compratore utilizza il bene acquistato, ma la proprietà resta al venditore fino all’integrale pagamento delle rate), stabilendo che essa è equiparabile al leasing, a condizione che il nominativo dell’utilizzatore figuri sulla carta di circolazione del veicolo.
Il Ministero chiarisce che gli incentivi per gli investimenti non sono cumulabili con i contributi “Sabatini-bis”, ma sono cumulabili con il “superammortamento” di cui alla Legge di stabilità 2016, che sarà prorogato anche per il 2017 limitatamente ai veicoli strumentali all’attività di impresa, come i veicoli pesanti utilizzati dalle imprese di autotrasporto.
Il Ministero precisa che, se l’importo del contributo non è predefinito, dall’importo dei costi ammissibili (come risulta dal contratto, dall’ordinativo e soprattutto dalla fattura) devono essere detratti i corrispettivi di eventuali permute effettuate a favore dello stesso fornitore e dell’IVA. Le operazioni di permuta devono essere sempre evidenziate nel contratto e nella fattura, per consentire all’Amministrazione di tenerne conto ai fini del corretto calcolo dei costi sostenuti e dell’importo del contributo.
Com’è noto, è incentivabile l’acquisizione di veicoli di categoria Euro VI a fronte della contestuale radiazione per rottamazione o esportazione in Paesi non-UE. A questo proposito, il Ministero chiarisce che il requisito della contestualità è soddisfatto se la radiazione (così come l’acquisizione dei veicoli Euro VI) ricade nel periodo temporale compreso tra il 16 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto investimenti) ed il 15 aprile 2017 (ultima data utile per la presentazione della domanda). In questo modo, infatti, può dirsi realizzata la riconducibilità alla medesima operazione economica.
Il Ministero specifica altresì che il soggetto che effettua l’acquisizione del veicolo Euro VI deve essere il medesimo soggetto che realizza l’operazione di radiazione (il numero di iscrizione al REN o all’Albo deve essere lo stesso). Pertanto, non è ammissibile che due imprese diverse effettuino una l’acquisizione e l’altra la radiazione, anche se le imprese in parola appartengono ad un medesimo gruppo o holding
Il Ministero fornisce inoltre un chiarimento in merito alla questione dell’acquisizione di veicoli Euro VI nuovi di fabbrica a fronte della radiazione di veicoli pesanti più obsoleti, come previsto dall’art. 1, comma 4, lettera b), del D.M. 19 luglio 2016. Al fine di fugare i dubbi sulla spettanza dell’incentivo in relazione all’acquisto delle motrici, il Ministero ha infatti esplicitamente chiarito che il termine “trattori stradali” è da intendersi in senso tecnico, e pertanto nell’ambito dell’incentivo possono rientrare anche le acquisizioni di autocarri.
Per delucidazioni e informazioni è possibile contattare il funzionario di riferimento categoria Trasporto Merci Confartigianato Vicenza (Maurizio Petris 0444/168432; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).