Con la nostra precedente nota n° 1997 del 27.06.2016, annunciavamo che, a seguito dell’emanazione dell’emanazione del Decreto n. 418 del 7 aprile 2016 (Legge Macron sul contrasto al dumping sociale), dal 1° luglio, la Francia estendeva anche alle aziende di trasporto terrestre straniere che inviano i propri lavoratori in distacco transnazionale nel suo territorio, diverse formalità obbligatorie da adempiere.
Per distacco s’intende, come da attuale interpretazione di Confartigianato Trasporti, solamente il caso in cui un datore di lavoro del trasporto merci o persone, con sede al di fuori della Francia invii sul territorio francese un autista ricevuto in “prestito” (ci sia permesso questo termine improprio ma che aiuta a comprendere meglio) da un’altra impresa italiana o estera ai sensi dell’art.30 del D.lgs.276/2003 o in ingaggiato tramite un regolare contratto di somministrazione.
Non riguarda quindi il caso in cui un autista regolarmente assunto come dipendente diretto dell’impresa italiana sia in trasferta in Francia per un servizio di trasporto merci o persone.
Detto ciò, in questi giorni, dopo aver raccolto alcune informazioni contrastanti, soprattutto pubblicate sulla rete, sorge qualche dubbio sul significato che la Francia attribuisce al termine “distacco” che in termini giuslavoristici in Italia è molto ben definito e chiaro, pertanto, come Confartigianato, abbiamo chiesto a UETR, Unione Europea Trasporti, in particolare ai nostri partner francesi, un’interpretazione autentica del termine ai sensi del diritto francese al fine di fornire la reale chiave di lettura della nuova norma. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente non appena avremo ricevuto risposta.