La Direzione generale Motorizzazione del MIMS ha diramato la circolare indicata in oggetto – allegata - con la quale ha fornito chiarimenti sulle modifiche alla disciplina della CQC introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. "Decreto Trasporti") ed ha anticipata la notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 311 - che sostituisce l'attuale DM 20/9/2013 – nel frattempo pubblicato su GU n.221 del 15 settembre 2021, anch'esso allegato.
Riportiamo pertanto una sintesi dei due provvedimenti.
Circolare MIMS 14 settembre 2021
Disciplina della qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri di cui alla direttiva 2003/59/CE e s.m., attuata nell'ordinamento nazionale dalla sezione II del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, da ultimo modificato dall'art. 1, co. 5 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.
In premessa, la circolare ripercorre la normativa che disciplina la materia e si sofferma sulle modifiche introdotte agli artt. 14 e 22 del D.Lvo 286/2005 dal DL Trasporti n.121/2021, per le quali si è resa necessaria l'emanazione del DM 30 luglio 2021, che sostituirà nel tempo il DM 20 settembre 2013.
In particolare, la circolare evidenzia le seguenti modifiche:
- l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica; in altri termini, un'attività di guida di veicoli per cui è richiesta una patente "superiore" richiede la qualificazione CQC soltanto se rientra nell'esercizio di un'attività di trasporto di cose e passeggeri;
- il campo di applicazione della disciplina della CQC viene esteso a tutto il trasporto di cose in conto proprio, in quanto l'attività non riguarda più soltanto il trasporto professionale.
Riguardo alle deroghe previste al campo di applicazione della disciplina in commento, viene richiamata espressamente la circolare del Ministero interno – Direzione centrale per la polizia stradale del 4 settembre 2020, cui rimandiamo per completezza d'argomento (cfr. circolare n. 8.433 del 7 settembre 2020).
La circolare tratta, inoltre, le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci da parte di un conducente titolare di patente rilasciata, rispettivamente:
- da uno Stato extra-UE o extra-SEE, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE o impiegati presso di essa. L'assolvimento degli obblighi della qualificazione CQC per tale soggetto, è comprovata dall'attestato del conducente di cui al Regolamento UE 1071/2009 – che, come noto, è necessario per effettuare trasporti internazionali – il quale deve riportare apposto il "codice 95".
L'apposizione di tale codice è stata prevista a partire dal 23 maggio 2018, data di recepimento della direttiva 645/2018, e pertanto gli attestati precedenti devono essere ritenuti validi sino alla loro naturale scadenza.
- dall'Italia, in questo caso, la prova di avvenuta qualificazione professionale è fornita esclusivamente attraverso la patente-CQC (introdotta con il D.Lvo n. 2/2013) sulla quale è apposto il codice unionale "95", seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.
Decreto ministeriale 30 luglio 2021
Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.
Il decreto nasce dall'esigenza di raccogliere in un unico ed organico provvedimento, la materia dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi.
Tale provvedimento detta disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogarne un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE.
In attesa della circolare ministeriale esplicativa del suddetto decreto e con riserva di tornare in argomento, accenniamo di seguito le principali novità intervenute.
- formazione iniziale: potrà essere svolta con un corso unitario - come oggi - oppure mediante un corso frazionato composto da 5 moduli annuali da svolgere nel quinquennio;
- e-learning : possibilità di svolgere parte delle ore di formazione con tale modalità;
- aula formazione presso impresa autotrasporto: qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa. Tale formulazione risponde ad una precisa richiesta della nostra Associazione;
- formazione periodica per rinnovo CQC, il corso può essere:
a) integrale, cioè organizzato in un'unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;
b) frazionato, cioè organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell'ultimo anno di validità della CQC;
- svolgimento corsi formazione periodica: le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00.
ALLEGATI
- Circolare MIMS 14 settembre 2021
- DM 30 luglio 2021