In merito alle deroghe introdotte dal Reg. UE del 24 aprile 2024 alle interruzioni di guida per i servizi occasionali, torniamo sulla notizia, già affrontata qui, per dare chiarimenti sulla concreta applicazione delle nuove regole, in risposta ai quesiti pervenuti ai nostri Uffici dalle Imprese Associate.
Innanzitutto, queste deroghe sono state introdotte perché il trasporto occasionale di passeggeri su strada ha una elevata stagionalità ed è caratterizzato da diverse durate dei periodi di guida, nonché da distanze di guida variabili che dipendono dalle attività turistiche svolte dai passeggeri con la necessità di risolvere richieste dei viaggiatori non programmate ed estemporanee in termini di ulteriori fermate e modifiche dell’itinerario o dell’orario.
Partendo anche da tali considerazioni sono state studiate le modifiche al regolamento sui tempi di guida, interruzione e riposo che si sintetizzano a seguire.
La fruizione delle deroghe relative alle interruzioni e ai riposi nell’ambito di tali servizi è subordinata ad una serie di adempimenti che servono a giustificare la fruizione medesima e ad agevolare i controlli su strada. Il conducente deve compilare ed esibire agli organi di controllo il foglio di viaggio previsto per i trasporti internazionali anche nel caso in cui effettui un trasporto occasionale di passeggeri in ambito nazionale, indicando l’uso per il servizio nazionale.
Come chiarito dalla circolare Ministeriale del 10.6.2024 scorso (in allegato), Trattandosi di incombenze necessarie per giustificare il ricorso alle deroghe, la mancanza dei fogli di viaggio o la loro irregolare compilazione non consente di considerare legittima la fruizione delle deroghe medesime, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 174 Codice della Strada per le eventuali violazioni inerenti alle interruzioni, al superamento dei tempi di guida, al mancato completamento del riposo giornaliero o settimanale. Si evidenzia che, in fase di accertamento su strada, potranno essere prese in considerazione e sanzionate anche le eventuali violazioni dell’art.174 cds commesse nei 28 giorni precedenti (56 giorni dal 31.12.2024) qualora manchi o sia irregolarmente compilato il foglio di viaggio relativo al giorno in cui è stata fruita la deroga.
Il conducente che usufruisce delle deroghe deve conservare a bordo del mezzo, oltre al foglio di viaggio del servizio in questione, anche quelli dei 28 gg. precedenti (56 dal 31.12.2024). Tale ultimo obbligo viene meno solo se il tachigrafo e la carta del conducente sono in grado di consentire la registrazione del tipo di trasporto passeggeri effettuato. A tal fine, la Commissione è delegata ad adottare atti di esecuzione entro il 23 novembre 2025 che stabiliscano le specifiche tecniche per la registrazione e la conservazione dei dati relativi al tipo di trasporto passeggeri effettuato.