Segnaliamo che recentemente la Commissione Europea - Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di applicazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/96/CE che consente agli Stati membri di applicare un’aliquota di accisa ridotta al cosiddetto “gasolio commerciale”, vale a dire al gasolio utilizzato - oltre che per il trasporto di merci (art. 7 (3) (a) della Direttiva) - per “il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o M3…” (art. 7 (3) (b) della Direttiva).
L’importante pronunciamento sull’annoso tema dell’estensione al noleggio autobus con conducente della riduzione dell’accisa sul gasolio già riconosciuta al settore del trasporto merci e agli altri segmenti del trasporto di persone con autobus, apre alla richiesta per il rimborso dell’accisa sul gasolio.
La Commissione Europea ha confermato (cfr. allegato) che: “Il termine gasolio commerciale utilizzato come propellente” è definito dall'articolo 7 (3) della direttiva 2003/96/CE e dovrebbe essere recepito nelle legislazioni nazionali così come viene definito nella direttiva.
La direttiva non prevede la possibilità di una definizione nazionale diversa e più restrittiva.
Pertanto, se uno Stato Membro applica una tale aliquota [differenziata], deve applicarla in conformità alla definizione sia dell'articolo 7 (3) (a) che (b) della direttiva 2003/96/CE.
Perciò, se uno Stato membro, ha adottato una definizione più restrittiva gli interessati possono sempre presentare una denuncia alla Commissione Europea.
Il parere evidenzia in sostanza che la normativa italiana in materia di riduzione dell’accisa sul gasolio, in quanto esclude dall’ambito di applicazione del beneficio i servizi di noleggio autobus con conducente (servizi occasionali nella definizione comunitaria), viola la Direttiva 2003/96/CE che non consente agli Stati membri - una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un’aliquota differenziata per il "gasolio commerciale" – di adottare a livello nazionale una definizione diversa di “gasolio commerciale”, più restrittiva rispetto a quella dettata dalla Direttiva stessa.
Da qui la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Dogane il rimborso delle accise anche per i viaggi turistici (definiti a livello comunitario come occasionali).
La richiesta di rimborso dell’accisa sul gasolio per i servizi di noleggio autobus con conducente deve essere inoltrato secondo le modalità previste dal DPR n. 277 del 9 Giugno 2006.
Nelle prossime settimane incontreremo i responsabili dell’Agenzia delle Dogane competenti per la provincia di Vicenza e, successivamente, comunicheremo le modalità per poter procedere sia al recupero del 1° trimestre 2017 che a quello relativo al periodo complessivamente interessato dei cinque anni dal 1 Aprile 2012 al 31 Marzo 2017.
Seguiranno aggiornamenti sull’argomento.