TRASPORTO PERSONE: Decreto ristori-bis

Principali misure di interesse per la categoria

Come noto, recentemente è stato emanato il Decreto Ristori-bis, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che introduce misure economiche di rilevante interesse per tutti i settori rappresentati da Confartigianato del Trasporto Persone: noleggio autobus con conducente, linee commerciali e TPL.
Le misure economiche di specifico interesse del settore sono contenute negli artt.1 e 27 del D.L. n. 149/2020 di cui di seguito riportiamo uno stralcio.

Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali): la norma sostituisce l'allegato 1 al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto "Ristori") con un più ampio elenco (allegato 1 al D.L. n. 149/2020) di settori economici ammessi alle misure di aiuto previste dallo stesso decreto "Ristori" a favore dei settori direttamente penalizzati dalle misure "anti-contagio" recate dal DPCM 24 ottobre 2020.
Nel nuovo elenco, oltre al settore del noleggio di vetture con conducente (codice ATECO "49.32.20 Trasporto mediante noleggio autovetture da rimessa con conducente"), è stato inserito anche il codice ATECO 49.39.09 altri trasporti terrestri di passeggeri nca. Prosegue invece l'azione associativa finalizzata all'inserimento nell'elenco anche delle attività individuate con codice ATECO "49.31.00 Trasporto terrestre in aree urbane e suburbane" riferibili ai servizi di linea gran turismo e ai servizi di collegamento aeroportuale.
Per effetto della modifica introdotta, i settori individuati dai predetti codici ATECO sono ammessi, pertanto, alla fruizione delle misure di ristoro previste dagli artt.1, 8 e 9 del D.L. n. 137/2020.

Nel dettaglio le misure applicabili alle imprese operanti nei predetti settori di cui ai codici ATECO 49.32.20 e 49.39.09 prevedono quanto segue:

Art. 1 D.L. n. 137/2020: prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti in possesso di partita IVA alla data del 25 ottobre 2020 che - ai sensi dell'art. 35 del dPR n. 633/1972 (dichiarazione di inizio/variazione/cessazione attività ai fini IVA) dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle individuate dai predetti codici ATECO 49.32.20 e 49.39.09.
L'accesso al contributo è subordinato alla condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato/ corrispettivi di aprile 2019. Dal confronto deve risultare, quindi, un calo di fatturato/corrispettivi di oltre il 33%. Ai fini del calcolo del calo di fatturato occorre far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione e, quindi, all'art. 6 del dPR n. 633/1972 in base al quale le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, se precedente, al momento di emissione della fattura limitatamente all'importo pagato o fatturato.
Per i settori individuati dai codici ATECO 49.32.20 e 49.39.09 il contributo spetta:
- per coloro che hanno già presentato l'istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio": in misura pari al 100% dell'importo già erogato a tale titolo e non restituito; il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario/postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per coloro che non hanno presentato la precedente istanza di contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 del decreto "Rilancio": in misura pari al 100%dell'importo calcolato applicando i criteri di cui allo stesso art. 25, co. 4, 5 e 6. Pertanto, il contributo a fondo perduto spetterà in misura pari al 100% dell'importo che risulta applicando le seguenti percentuali al calo di fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019:
- 20% per i soggetti con ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del dPR n. 917/19861 non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d'imposta;
- 15% per i soggetti per i quali i ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del dPR n. 917/1986 siano stati, nel precedente periodo d'imposta, superiori a 400mila ma non ad 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti per i quali i ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del dPR n. 917/1986 siano stati, nel precedente periodo d'imposta, superiori ad 1 milione di euro. Tale percentuale si applica anche ai fini della determinazione del contributo spettante ai soggetti, che, nel periodo d'imposta precedente, hanno realizzato ricavi superiori a 5 milioni di euro (che erano esclusi, pertanto, dal contributo a fondo perduto di cui all'art.25 del decreto "Rilancio") e che ora possono beneficiare del contributo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 137/2020.

Art. 8 D.L. n. 137/2020: la norma prevede che il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del decreto "Rilancio" spetta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle "imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto" e, quindi, per quanto di interesse delle Associate, nei settori individuati dai codici ATECO 49.32.20 e 49.39.09. Da rilevare che in questo caso, a differenza di quanto stabilito all'art. 1 per il contributo a fondo perduto, non è specificato che ai fini dell'accesso al beneficio - l'attività individuata dai codici ATECO riportati dalla predetta tabella di cui all'Allegato 1 debba essere svolta con carattere di prevalenza.

Il credito d'imposta spetta a prescindere dal volume di ricavi realizzati nel precedente periodo d'imposta, secondo le disposizioni dettate dall'art. 28 del decreto "Rilancio" che restano applicabili in quanto compatibili.
A questo proposito si rammenta che il citato art. 28 prevede che:
- il locatario deve aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di riferimento pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;
- il credito d'imposta spetta in misura pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ovvero nella misura ridotta del 30% in caso di contratti di affitto di azienda comprensivi almeno di un immobile strumentale;
- il beneficio è fruibile in compensazione dopo il pagamento dei suddetti canoni di locazione/affitto (purché il pagamento venga effettuato entro il 2020) ovvero anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020. In alternativa, è possibile cedere il credito in questione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- ai fini dell'utilizzo in compensazione, che al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della L. n. 388/20020 (i.e. 700mila euro per anno solare elevato ad 1 mln di euro per il solo anno 2020 dal successivo art.147 del D.L. n. 34/2020 in commento) e dall'art. 53 della L. n. 244/2007 (i.e. limite di 250mila euro annui per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi);
- il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né del calcolo del pro-rata di deducibilità di interessi e spese generali.

Art. 9 D.L. n. 137/2020: la norma prevede che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le "attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto" e, quindi, anche le attività individuate dai codici ATECO 49.32.20 e 49.39.09, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Anche in questo caso, a differenza di quanto stabilito all'art. 1 per il contributo a fondo perduto, non è specificato che ai fini dell'accesso al beneficio - l'attività individuata dai codici ATECO riportati dalla predetta tabella di cui all'Allegato 1 debba essere svolta con carattere di prevalenza.

Art. 27 (Incremento sostegno TPL e servizi aggiuntivi): la disposizione incrementa di 300 milioni di euro per la competenza 2021 la dotazione del Fondo istituito dall'art. 200, comma 1, del D.L n. 34/2020 (Rilancio) e finalizzato alla compensazione delle perdite dei ricavi da traffico subite dalle imprese di TPL, estendendo contestualmente al 31 gennaio 2021 il periodo di considerazione delle perdite compensabili (23 febbraio 2020 31 gennaio 2021 rispetto alla media del medesimo periodo del precedente biennio comma 1).
Attraverso l'estensione del predetto periodo si consente di utilizzare anche per le perdite registrate nel corso del 2020 risorse di competenza 2021, come emerge dal comma 2 dell'articolo in commento laddove si stabilisce che le nuove risorse con cui viene ulteriormente incrementata la dotazione complessiva del Fondo (portata a 1.200 milioni di euro di cui 900 milioni di competenza 2020 e 300 milioni di competenza 2021) possono essere utilizzate "per le medesime finalità di cui al citato articolo 200".
Come già disposto per i 400 milioni di euro incrementali stanziati con l'art. 44 del D.L. n. 104/2020 (Agosto) come convertito in legge, anche queste nuove risorse possono essere utilizzate, oltre che per la compensazione delle perdite dei ricavi da traffico registrati nel periodo considerato (23 febbraio 2020- 31 gennaio 2021), anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale volti a "fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento" del Covid. Limitatamente a questa seconda finalità si specifica però che: i servizi aggiuntivi finanziabili sono quelli "occorrenti nel 2021" mentre i 300 milioni di euro utilizzabili per il finanziamento di servizi aggiuntivi ex art. 44 del D.L. n. 104/2020 e s.m.i. sono relativi a servizi effettuati entro il 31 dicembre 2020 ; il limite complessivo di finanziamento degli stessi è di 100 milioni di euro a valere sui 300 milioni incrementali stanziati; i servizi aggiuntivi finanziabili con le predette risorse sono quelli occorrenti a soddisfare la domanda nei casi in cui i servizi stessi abbiano avuto un riempimento superiore al 50% della capacità nel periodo antecedente alla diffusione del Covid. Al momento, quindi, con riferimento ai servizi aggiuntivi di TPL attivati fino al 31 dicembre 2020, resterebbero finanziabili con le risorse statali, ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 104/2020 e s.m.i., solo quelli attivati sulle tratte/corse che nel periodo precedente alla diffusione del Covid-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità, nonostante il ridotto limite di riempimento al 50% sia tato previsto già con il DPCM del 3 novembre scorso e risulti obbligatorio dal 6 novembre 2020. È questo un tema posto all'attenzione del Governo, anche da parte delle Regioni, e sul quale si è in attesa di chiarimenti.
Ai sensi del comma 3 viene demandata ad un decreto interministeriale MIT-MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento (entro l'8 dicembre p.v.), previa intesa in Conferenza Unificata, la definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi coperti dalla norma, nonché per il riparto delle risorse residue (comunque non inferiori a 200 milioni di euro) destinate alla compensazione delle perdite dei ricavi tariffari tenendo conto, a tela scopo, dei criteri stabiliti nel decreto interministeriale MIT-MEF n. 340 dell'11 agosto scorso.

Sottolineiamo ancora che tra i settori individuati nel predetto Allegato 1 al decreto in esame - vi rientrano le sole aziende individuate dai codici ATECO:
- 493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
- 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca. In questo codice ATECO sono ricomprese le aziende che svolgono altri trasporti su strada di passeggeri e pertanto: servizio di linea effettuato con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman, servizio di navetta all'interno delle aree aeroportuali, nonché la gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti.

Con riserva di ritornare sugli argomenti esaminati con ulteriori approfondimenti, rimane a disposizione il responsabile provinciale di categoria, Maurizio Petris, 0444/168432, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

  • Data inserimento: 19.11.20