Trasporto Persone e servizi urbani. In vigore dallo scorso 15 giugno il nuovo Contratto Regionale.

Confartigianato del Veneto e Sindacati regionali di settore hanno sottoscritto il 15 giugno u.s. il rinnovo del Contratto di lavoro regionale per le aziende artigiane del Trasporto persone e dei servizi urbani.

Il 15 giugno u.s. Confartigianato e Organizzazioni Sindacali regionali di settore hanno siglato il rinnovo del contratto regionale del Trasporto Persone e servizi urbani, confermando nel Veneto la copertura contrattuale del settore, tuttora privo di specifica contrattazione nazionale.
Il nuovo contratto regionale fornisce una completa regolamentazione di tutti gli istituti contrattuali. In particolare si segnala l’articolato delle disposizioni per la gestione dell’orario di lavoro del personale viaggiante e l’avvio di un nuovo percorso retributivo volto a recuperare le difficoltà di questi ultimi dieci anni nel portare a compimento i precedenti accordi regionali di settore.
Il 19 giugno le stesse Parti regionali hanno sottoscritto un Protocollo aggiuntivo che, precisando meglio le decorrenze di alcuni istituti, facilita l’applicazione operativa del nuovo contratto regionale. 

Con la sigla del nuovo Contratto Regionale e del successivo Protocollo aggiuntivo, si chiude una vicenda contrattuale più che decennale che nel Veneto registra un frequente aggiornamento delle modalità di copertura contrattuale del settore artigiano del trasporto persone e delle attività di servizio urbano (servizi postali, autorimesse, espurgo pozzi e nettezza urbana, ecc.).
Infatti fino al 2002 ai dipendenti del settore veniva applicato il CCNL Trasporto Merci così come previsto dalle regole regionali sui settori artigiani non coperti da contrattazione (Acc. Interconf. Reg. 19.03.91).
A seguito della mancata sigla da parte di Confartigianato Nazionale del rinnovo del CCNL Trasporto merci, nel Veneto fu firmato un accordo con le OOSS, nel quale veniva sancita la copertura del settore con autonomo contratto regionale, con proprie retribuzioni e parte normativa ferma al precedente CCNL Trasporto merci.
Nel 2006 fu siglato un accordo regionale ponte, che permise di adeguare le retribuzioni ma che mantenne per la parte normativa il completo rinvio al previgente CCNL Trasporto merci del 23.09.1997. Nell’occasione le Parti assunsero il reciproco impegno per la realizzazione di un appropriato e completo testo contrattuale specifico per il settore. Le vicende interne alle organizzazioni sindacali avevano  di fatto finora impedito di rispettare tale impegno; impegno che finalmente lo scorso 15 giugno è giunto a compimento.
Il nuovo Contratto Artigiano Regionale Trasporto Persone e Servizi Urbani fissa finalmente non solo il percorso retributivo ma anche una serie di disposizioni specifiche utili per la corretta gestione dei rapporti di lavoro del settore. Per gli istituti contrattuali non direttamente regolamentati il contratto regionale rimanda alle corrispondenti disposizioni del CCNL Trasporto merci attualmente in vigore. 

Si riporta di seguito una sintesi degli aspetti salienti dell’accordo: 

SFERA DI APPLICAZIONE
Il nuovo contratto si applica nel Veneto a tutte le imprese, esclusivamente artigiane, che operano nel settore del trasporto collettivo di persone (compreso il trasporto lagunare o in acque interne di persone e/o di merci) o nel settore dei sevizi urbani come posteggio e autorimesse, nettezza urbana ed espurgo pozzi o servizi postali. 

DECORRENZA E DURATA ed INDICAZIONI APPLICATIVE
L’accordo decorre dalla data di sottoscrizione, 15 giugno 2012, e scade il 31 maggio 2015.
Vista la complessità del passaggio dalla normativa previgente alla nuova, le Parti con successivo protocollo del 19 giugno, hanno previsto di spostare al 1° luglio 2012 la decorrenza dei seguenti istituti contrattuali:
 art.   5    Classificazione del personale
 art.   8    Orario di lavoro
 art.   9    Modalità di computo della prestazione lavorativa
 art. 10    Orario di lavoro plurimensile
 art. 11    Straordinario
 art. 12    Ferie
 art. 13    Permessi
 art.  22   Indennità di trasferta
Per gli articoli non citati resta la decorrenza originariamente prevista del 15 giugno 2012.
Riguardo all’art. 6, “percorso di adeguamento salariale”, fermo restando le decorrenze ivi indicate, è stata prevista una particolare modalità applicativa del primo aumento, quello di giugno 2012 (vedi più avanti al punto specifico).

 Vista la complessità dell’evoluzione contrattuale del settore dovuta alle diverse fonti contrattuali finora adottate, il nuovo accordo introduce indicazioni specifiche per le imprese con in atto applicazioni contrattuali diverse o strumenti negoziali non artigiani (per esempio il CCNL Autorimesse o comunque trattamenti retributivi già più elevati).
Viene infatti previsto per questi casi un congelamento del trattamento econoico e normativo in atto, che si manterrà tale fino al momento in cui il nuovo complesso salariale regionale supererà quello in atto. In quel momento sarà adottato completamente il CCRL ed eventuali condizioni “normative” ancora favorevoli saranno mantenute ad personam. In ogni caso l’adesione ad Ebav ed il sistema di computo e di gestione dell’orario di lavoro dovranno essere applicate rispettivamente da giugno e da luglio 2012.
Il passaggio da un contratto industria al nuovo contratto artigiano deve avvenire in tempi comunque ravvicinati in maniera da risultare inequivocabile la scelta dell’impresa di aderire al nuovo contratto (anche per i dipendenti assunti nel periodo transitorio). Nel caso di problemi applicativi  è stata introdotta  la previsione di incontri a livello provinciale tra OOSS e OOAA cui l’impresa conferisce mandato. 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
A decorrere dal 1 luglio 2012 viene adottata la classificazione del vigente CCNL Trasporto Merci con alcune specifiche riguardanti l’inserimento al 3S ed al 3 livello del personale viaggiante. 

ADEGUAMENTI SALARIALI
A partire dal corrente mese di giugno inizia l’erogazione degli aumenti diversificati per livello secondo la scaletta prevista all’art. 6: aumenti previsti a giugno 2012, a febbraio e dicembre 2013, a giugno 2014 e a giugno 2015. Con riferimento al 3° livello, tali aumenti mensili sono fissati alle rispettive decorrenze in euro 50, 58, 60, 59 e 37.
Come anticipato, le parti con specifico protocollo aggiuntivo, al fine di prevedere un ingresso morbido nella nuova normativa, hanno specificato che l’adeguamento di giugno 2012 può essere corrisposto con il cedolino paga di luglio.
La corresponsione, sia che sia operata con il cedolino di giugno o con quello successivo di luglio, avverrà nella seguente maniera: la quota da corrispondere per il mese di giugno verrà contabilizzata in maniera forfettaria, di importo pari all’aumento mensile previsto dal contratto.
Tale quota si intende ridotta nel caso di sospensione per mancanza di lavoro ovvero cause che non diano diritto alla retribuzione; sarà altresì ridotta nel caso nel caso di assunzione/risoluzione del rapporto di lavoro nel mese di giugno ovvero commisurata all’orario di lavoro pattuito nel caso di rapporto a tempo parziale.
Rimane inteso che nulla sarà dovuto dalle imprese che applicano un salario superiore a quello indicato al 31 maggio 2012 e dal 1° giugno nella tabella di cui all’art. 6.
Si ricorda che viene mantenuta la previsione dell’erogazione degli € 25 aggiuntive per le imprese che non sono aderenti all’ente bilaterale. 

Ricordiamo inoltre che il contratto conferma l’erogazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Nell’eventualità che le imprese, applicando finora altri strumenti contrattuali, non avessero mai erogato la 14esima, il conteggio dei ratei  decorre dalla data di stipula del CCRL. 

ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro a partire dal 1 luglio 2012 sarà per tutti i lavoratori pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni in relazione alle esigenze aziendali.
 

L’impostazione e la rilevazione dell’orario di lavoro dei conducenti di autobus e personale viaggiante rappresentano una forte novità rispetto alle modalità finora in essere, basate sull’applicazione approssimativa del CCNL Trasporto merci.
Per il personale viaggiante ed i conducenti di autobus è prevista una duplice possibilità di compensazione dell’orario di lavoro: 

prima opzione: la distribuzione dell’orario è su base mensile con la possibilità che le ore che eccedono le 40 ore di una settimana vadano a compensare la prestazione lavorativa eventualmente inferiore alle 40 ore di un’altra settimana del mese. Al termine del mese qualora risultassero ancora ore eccedenti le 173, tale eccedenza sarà accantonata (liquidando nel mese la sola maggiorazione del 5%) e potrà essere utilizzata per le compensazioni da effettuarsi nel mese successivo. Qualora non avvenisse il recupero entro il secondo mese l’impresa erogherà al dipendente le ore non utilizzate unitamente alla parte di maggiorazione per straordinario diminuita del 5% già corrisposto. Nel caso in cui malgrado la compensazione non si riuscissero a raggiungere le 173 ore si potranno utilizzare istituti differiti, in primis i permessi definiti all’art. 13 ma anche eccezionalmente altri istituti, come 13 esima e 14 esima, erogati sottoforma di permessi.
In sostanza tale prima opzione prevede una compensazione sulla base di due mesi. 

seconda opzione: l’azienda può richiedere allo SPRAV di attuare la compensazione su base annuale (ossia su 12 mesi). Il meccanismo utilizzato sarà quello previsto al punto precedente con l’unica differenza che il conteggio delle ore non utilizzate si farà al termine dei 12 mesi, e nel caso di ore eccedenti, si provvederà all’erogazione  al dipendente delle ore non utilizzate unitamente alla parte di straordinario non corrisposta.

L’adozione di tale sistema di compensazione necessita di una regolamentazione della procedura in capo allo SPRAV, attualmente in fase di realizzazione. Per il momento è percorribile solamente la prima opzione.

Modalità di computo della prestazione lavorativa per il personale viaggiante. Lavoro straordinario, festivo, notturno e Indennità di trasferta.
Ai fini dell’applicazione delle opzioni di compensazione su due mesi o plurimensili, il computo della prestazione lavorativa del personale viaggiante avviene riconducendo l’attività dell’autista a 40 ore settimanali di effettivo lavoro, tramite un computo convenzionale delle ore di impegno lavorativo.
Tale computo sarà operato con due diverse modalità a seconda che l’impegno lavorativo comporti una trasferta giornaliera fino a 15 ore ovvero trasferte giornaliere oltre le 15 ore o comunque su più giornate.
Nel primo caso, trasferte giornaliere fino a 15 ore, vengono indicati i periodi da considerare di lavoro effettivo, quelli esclusi dal computo ed i periodi di impegno da considerarsi in termini parziali.
Nel secondo caso, oltre le 15 ore o su più giorni, per tutte le giornate andranno convenzionalmente considerate otto ore lavorate, maggiorate di due quote orarie se l’impegno è su un'unica giornata o di tre quote orarie se l’impegno è su più giorni. Nel caso l’impegno si svolga in giornata festiva, le quote aggiuntive da riconoscere all’autista passano rispettivamente a 3 o 4 ore. 

In ogni caso la compensazione dell’orario e dello straordinario su due mesi (o su 12 mesi), le due diverse modalità di computo della prestazione (entro o sopra le 15 ore di impegno giornaliero) e l’applicazione della indennità di trasferta (art. 22) compensano completamente l’attività dall’autista, anche se svolta in orario notturno, festivo o di domenica.
Rimandandovi al testo contenuto negli artt. 9, 10, 11 e 22 segnaliamo che l’articolato inerente l’orario di lavoro del nuovo contratto regionale ha cercato di risolvere, senza aumentare gli oneri delle imprese, le annose questioni del computo dell’orario legate alla gestione paghe.  

CONTRATTI A TERMINE
Facendo salvo il rinvio alle normative di legge, è stato introdotto il contratto stagionale (peraltro assente con il preesistente utilizzo del CCNL Trasporto merci) per il periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre di ogni anno. Il rapporto di lavoro così instaurato non può avere durata inferiore ai 6 mesi. Ad ogni buon conto l’impresa può richiedere allo SPRAV l’adozione di periodi diversi da quelli sopraindicati e/o l’adozione di contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi.

APPRENDISTATO
Le parti hanno assunto le durate e le retribuzioni definite all’interno dell’accordo del 24 aprile 2012 per il settore Trasporto merci. In via transitoria andranno adottati i profili formativi definiti all’interno degli accordi di settore. 

NORMATIVA SUL RITIRO PATENTE E SUI VIDEOSATELLITARI
Viene adottata nel settore Trasporto Persone  la medesima normativa già prevista nel CCRL Trasporto merci. 

SECONDO LIVELLO EBAV
Dal mese di Settembre 2012 viene attivato anche il secondo livello Ebav attraverso un versamento al Fondo di categoria del settore Trasporto Merci.
Il versamento sarà il seguente: €  7,55 mensili a carico impresa ed € 2,45 a carico dei lavoratori 
Fino ad Agosto continueranno ad essere versate ad Ebav le quote  previste dall’accordo interconfederale del 21 settembre 2009.
Considerato il forte divario delle quote di versamento tra il settore Trasporto merci e quello Persone, le parti hanno previsto che l’accesso alle prestazioni avvenga quando saranno raccolte risorse sufficienti e comunque non prima di 12 mesi, salvo i seguenti casi:
- Il  fondo sospensioni per mancanza di lavoro potrà essere utilizzato immediatamente dopo la sigla del CCRL;
- In via eccezionale può essere previsto un utilizzo di risorse del Fondo Autotrasporti per alimentare alcune  prestazioni indicate dal Comitato di categoria. 

DIRITTI SINDACALI
Viene fatto esplicito richiamo al complesso delle norme previste dagli accordi interconfederali regionali artigiani ed in particolare viene richiamata, e così adottata nel settore, la normativa sul diritto di affissione riguardante le comunicazioni o richieste di assemblee territoriali da parte delle OOSS.

CLAUSOLA DI DISSOLVENZA
In caso di stipula di un Contratto Nazionale di settore, sottoscritto dalle associazioni artigiane e da quelle sindacali, che preveda almeno uno dei settori compresi nella sfera di applicazione, le parti opereranno la relativa armonizzazione. 

CLAUSOLA FINALE
Per gli articoli esplicitamente segnalati nell’accordo, si farà riferimento al CCNL Trasporto merci del 21 gennaio 2011.

  • Data inserimento: 27.06.12