TRASPORTO PERSONE: Modifica della legge regionale n.46 del 14 settembre 1994 e della legge regionale n.11 del 3 aprile 2009

TRASPORTO PERSONE: Modifica della legge regionale n.46 del 14 settembre 1994 e della legge regionale n.11 del 3 aprile 2009

Il Consiglio regionale del veneto, ha approvato degli articoli particolarmente importanti per la categoria su proposta dei rappresentanti del trasporto persone autobus di Confartigianato veneto e contenuto nella legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 relativo a: "disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti e ambiente".

Si tratta di una misura che interviene con una modifica della legge regionale n.46 del 14 settembre 1994 e della legge regionale n.11 del 3 aprile 2009, rispettivamente: "Disciplina degli autoservizi atipici" e "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente". Gli interventi di modifica vanno verso il rafforzamento del principio di territorialità al quale devono attenersi le imprese che lavorano in Veneto, per evitare che si verifichino situazioni di concorrenza sleale e distorsioni del mercato.

Si prevede infatti che le imprese debbano essere in possesso di idonee rimesse o depositi all'interno della Regione del Veneto e che costituiscano un'unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001. Infine si specifica che l'utilizzo per l'attività di trasporto, regolamentate dalla legge n.46, di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possono beneficiare la totalità delle imprese nazionali comporta la revoca dell'autorizzazione.

CONFARTIGIANATO HA voluto con forza questi interventi perché sono misure che vanno nella direzione della tutela del lavoro regolare affinché tutti gli operari abbiano pari oneri e onori e tutte le imprese siano messe nella condizione di eseguire un servizio di qualità.

 

  • Data inserimento: 29.11.21