Confartigianato Imprese Vicenza trasmette in allegato la sentenza n. 163 della Corte Costituzionale depositata il 4/11/2025 relativa ai conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Calabria contro il Decreto Interministeriale 226/2024 (noto come D.M. Salvini sul Foglio di servizio elettronico NCC) e le circolari attuative.
La Consulta ha accolto i ricorsi, stabilendo che non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio NCC con mezzi sproporzionati. La Corte ha ritenuto che lo Stato abbia valicato i limiti della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza», invadendo la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale».
I giudizi, riuniti dalla Corte a causa della loro identità sostanziale, hanno portato all'annullamento parziale del decreto e delle circolari collegate (Circolare n. 34247/2024, punti da 2 a 6, e Circolare n. 36861/2024, fasi 2, 3 e 4).
Di seguito si riportano le disposizioni annullate perché ritenute sproporzionate e lesive delle competenze regionali:
È stato annullato l'art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 226/2024, che introduceva il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i servizi che non iniziano dalla rimessa o dalle aree di stazionamento specifiche (Modello B).
Il vincolo è stato definito una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva di garantire che il servizio NCC si rivolga a un’utenza specifica, mentre l'utenza indifferenziata rimane riservata ai titolari di licenze taxi.
La Corte ha riconosciuto che l’intervallo minimo di venti minuti, in combinazione con altri vincoli, ripropone indirettamente l’obbligo di rientro in rimessa. Tale vincolo temporale genera un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, costringendo il vettore a circolare "a vuoto" o a rientrare in rimessa, riproponendo di fatto un onere già dichiarato incostituzionale con la Sentenza della Consulta n. 56/2020.
È stata annullata la disciplina che impedisce la stipula di contratti di durata con operatori NCC a quei soggetti che svolgono, anche in via indiretta, attività di intermediazione.
Tale divieto è risultato eccedere il fine antielusivo e comprimere indebitamente l’autonomia contrattuale. La restrizione inibiva a operatori economici come alberghi, agenzie di viaggio o tour operator la possibilità di concludere contratti di durata per assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.
La Consulta ha annullato le disposizioni (Art. 2, comma 1, lettera b, e Art. 3 del D.Interm. n. 226/2024) che imponevano all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione e tenuta del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE).
L’obbligo di utilizzare in via esclusiva l'applicazione ministeriale è stato reputato sproporzionato e non rientrante nella materia “tutela della concorrenza”.
Le attività di controllo possono essere garantite anche attraverso soluzioni alternative (come sistemi aperti o interoperabili) più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.