TRASPORTO PERSONE: Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Scheda riassuntiva

A seguito di recenti richieste di delucidazione avanzate da alcuni soci appartenenti alla categoria, forniamo una scheda riassuntiva sull’argomento peraltro già presentata in occasione degli incontri territoriali e settoriali svoltisi tra settembre e novembre 2019 e organizzati assieme ai referenti tributari di Confartigianato Vicenza.

Noleggio con conducente
Le prestazioni di servizi degli NCC non sono esonerate dall’obbligo di certificazione dettato dall’art.2 D.P.R. 696/1996, a meno che non siano esercitate senza scopo di lucro nei confronti di portatori di handicap. Di conseguenza, sono assoggettate anche all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Ciò, a partire dal 1° luglio 2019 per chi ha avuto un volume d’affari nel 2018 superiore a 400.000 €, a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri. Il nuovo adempimento prevede anche il rilascio al cliente, in luogo della ricevuta fiscale/scontrino, del c.d. “documento commerciale”. Per produrlo, l’operatore potrà utilizzare o la procedura web gratuita, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e denominata “Documento commerciale online”, oppure un Registratore Telematico idoneo, anche portatile. Il documento commerciale emesso potrà, dunque, essere consegnato in formato cartaceo, oppure essere condiviso in formato pdf tramite posta elettronica o applicazioni tipo “whatsapp”.

I soggetti che esercitano l’attività avvalendosi del regime forfetario (legge 190/2014) o di quello di vantaggio (Dl 98/2011), a partire dal 1° gennaio 2020, saranno comunque tenuti agli obblighi appena riportati.

Un’alternativa a tutto ciò, che tuttavia attende una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe vedere la possibilità di emettere fattura elettronica immediata nei confronti del cliente, nei tempi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e rispettando, quindi, il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, per l’invio al Sistema di Interscambio. In tal caso, al momento di effettuazione dell’operazione, si potrebbe rilasciare, ad esempio, apposita quietanza commerciale o la stampa del POS. Per chi si avvale del regime forfetario o di quello di vantaggio e non emette fatture in formato elettronico, l’alternativa ai “corrispettivi telematici” potrebbe essere quella di emettere fattura analogica (anche cartacea quindi). In particolare, rispetto a coloro che applicano il regime di forfait, la bozza del disegno di legge di bilancio 2020, prevede che, aderendo questi alla fatturazione elettronica (è una scelta libera e non un obbligo) potrebbero beneficiare di un minor termine di decadenza dall’accertamento, ridotto di un anno. 

Si tenga presente che è stato previsto un periodo di moratoria che andrà dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Durante tale fase di avvio, dunque, non saranno applicate sanzioni nel caso in cui si utilizzino ancora ricevute fiscali e si utilizzi ancora il registro dei corrispettivi, ma si provveda a liquidare l’IVA nei tempi ordinari e si trasmettano telematicamente i corrispettivi all’AdE entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (es. corrispettivi del mese di gennaio da trasmettere entro il 28 febbraio).
Per l’acquisto o adattamento degli strumenti (misuratori fiscali/registratori telematici) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il contributo è riconosciuto, per ogni RT, per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020, è quantificato nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o adattamento, per un massimo di euro 250 (per l’acquisto) e di euro 50 (per l’adattamento) per ogni strumento, è utilizzabile in compensazione orizzontale a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento ed è stato pagato il corrispettivo con modalità tracciabile.

Taxi
Le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, in base a quanto disposto dal DM del 10 maggio 2019, restano escluse sia dall’obbligo di certificazione ai sensi dell’art.2 D.P.R. 696/1996 che, quindi, dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tale esonero è da intendersi non definitivo, transitorio, fino a nuova disposizione contraria.

  • Data inserimento: 24.01.20