Entro il 29 febbraio 2024 deve essere presentata l'istanza, da parte del titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per beneficiare del credito d'imposta calcolato sull'accisa dei carburanti consumati nell'anno 2023.
Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell'istanza che, si ricorda, va presentata alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno solare, come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1995.
Come previsto dall'articolo 2 del predetto decreto, l'istanza deve contenere:
• le generalità dell'impresa
• il domicilio
• il codice fiscale,
• la specie del servizio prestato,
• gli estremi della licenza o dell'autorizzazione,
• i dati identificativi dell'autovettura o del natante, ivi compreso il tipo di alimentazione (a benzina e/o a GPL) del veicolo,
• la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.
Si ribadisce che l'istanza deve quindi essere presentata entro il 29 febbraio 2024, corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell'autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, ecc).
La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d'imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale.
Si ricorda che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio (quadro RU del modello Redditi), come previsto dall'art. 5 del predetto decreto.
La novità, dal corrente anno, è che l'indicazione in dichiarazione non sarà più richiesta "a pena di decadenza": l'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 (attuativo della riforma fiscale), prevede infatti che "la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali (…), se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio (…)".