Confartigianato Imprese Vicenza informa che la Federazione Regionale ha scritto all'Assessore della Regione Veneto ai Trasporti Elisa De Berti per richiedere l'abrogazione definitiva dell'art.5, comma 3, della L.R. n°11 del 3 aprile 2009 laddove dispone che “gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l’attività di noleggio nella Regione del Veneto”, norma oramai decisamente obsoleta e dannosa per il settore del noleggio autobus. Durante la pandemia da Covid-19, la Regione del Veneto con legge regionale aveva rideterminato il termine di quindici in diciannove anni; estensione, quest'ultima, in scadenza al 31.12.2024.
La categoria ritiene che limitare l'età massima degli autobus utilizzati per il noleggio, rappresenti oggi un impedimento all'attività stessa di numerose imprese del settore, interferendo con il ciclo degli investimenti aziendali e il rinnovo fisiologico del parco veicoli. La norma appare in chiaro contrasto con la regolamentazione in atto nelle altre Regioni d’Italia, creando una forte disparità di trattamento tra le imprese di noleggio venete e quelle delle altre Regioni Italiane.
APPROFONDIMENTO TECNICO - LE RAGIONI DELLA RICHIESTA DI ABROGAZIONE
Nella normativa italiana non esiste un limite temporale oltre il quale un mezzo non può circolare ma la sicurezza nella circolazione è comunque garantita dalle verifiche periodiche in sede di revisione previste del Codice della Strada.
Infine il mercato delle immatricolazioni è sempre più condizionato dalle stringenti limitazioni al traffico previste dalle misure ambientali per il miglioramento della qualità dell’aria che stimolano il rinnovo del parco veicoli.
Sul tema si sono recentemente espresse sia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 dell’11 gennaio 2019 che ha dichiarato l’illegittimità della normativa della Regione Piemonte, la quale analogamente alla nostra Regione disponeva che "al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti", sia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha recentemente osservato come la norma in questione della Regione Veneto appaia restrittiva della concorrenza e discriminatoria rispetto agli esercenti l’attività di trasporto operanti nelle Regioni ove non è posto alcun limite di anzianità entro il quale i mezzi possono circolare.
Consideriamo questo un momento particolarmente proficuo anche in vista dell’imminente scadenza dell’estensione del termine a diciannove anni previsto dall’art.19 “Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente” della L.R. n°39 del 29 dicembre 2020, che si è reso necessario per far fronte al periodo emergenziale straordinario dell’epidemia Covid-19, oramai definitivamente superato.
Allegati
Sentenza AGCM antitrust
Sentenza Corte Cost. n. 5 dell’11 gennaio 2019