UTILIZZO DI ALCOOL COME INGREDIENTE? ATTENZIONE ALL’OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE

Ricordiamo che in forza dell’articolo 29, comma 2, D. Lgs. 504/1995, tutte le attività lavorative che producono, vendono o trasformano prodotti assoggettati ad accisa sugli alcolici sono obbligate a denunciarne l’esercizio presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio per vedersi rilasciare la relativa Licenza fiscale.

Dalla lettura della norma si evince che anche l’utilizzo di alcolici come ingredienti per gelati, dolci o altri prodotti alimentari è soggetto a tale obbligo.

La licenza ha validità permanente, ma per ottenerla è necessario richiederla prima di avviare l’attività di vendita o di trasformazione di alcolici. Il procedimento prevede la richiesta scritta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente nel territorio di interesse, compilando un modulo specifico.

Tale modulo impone di dichiarare se il richiedente ha precedenti penali per la fabbricazione clandestina di alcolici, o relativi a evasioni fiscali. La documentazione deve essere accompagnata da una marca da bollo e da una fotocopia del documento di identità del richiedente. Si dovrà poi applicare un’altra marca da bollo sulla “licenza”.

Ovviamente in caso di successive variazioni (cessione d'azienda, variazione della sede legale, ecc.) queste dovranno essere comunicate all'Ufficio delle Dogane.

Per ulteriori informazioni e per la completa predisposizione della relativa pratica di richiesta di rilascio della Licenza fiscale, è possibile contattare gli Uffici Punto Impresa delle sedi territoriali di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 13.01.20