Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Nuove disposizioni della regione Veneto

Riguarda i soggetti riportati negli allegati A) e B) alla legge regionale 18/02/2016, n. 4

Con la legge regionale 18/02/2016, n. 4, vengono disciplinate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assogettabilità relative alle tipologie progettuali riportate nell'Allegato A della medesima legge regionale. Inoltre si è proceduto con il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all'Allegato B (riportato nella legge regionale), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 52/2006.

La legge regionale ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, e il suo coordinamento con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché la migliore tutela preventiva dell'ambiente, la protezione della salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.

Cos’è la valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA)?

Il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo n. 152/2006, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto.

Cos’è l’autorizzazione integrata ambientale?

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma  4, lettera c) del Decreto legislativo n. 152/2006, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Per capire se un soggetto rientra fra quelli obbligati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o all’Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessario fare una verifica degli elenchi di attività riportati nell’allegato A) e B) riportato nella legge regionale, comunque conformi al decreto legislativo n. 152/2006.

 

La legge regionale 18/02/2016, n. 4 (riportata in allegato) si sviluppa in 26 articoli e 2 allegati, ed è stata pubblicata nel Bollettino della regione del Veneto n. 15 del 22/02/2016.

  • Data inserimento: 13.03.16