VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Il Ministero del Lavoro ha accolto le richieste di Confartigianato spostando la responsabilità della verifica dell’incidenza della manodopera “DURC di Congruità” dalle imprese/lavoratori autonomi al Direttore Lavori o Committente

Con la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, sono state apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto PNRR 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrata in vigore lo scorso 30 aprile con la pubblicazione in Gazzetta).

 

Il Decreto Coesione conferma la disposizione che prevede l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbia verificato la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva; con il nuovo comma 12 si abbassa la soglia per la verifica di congruità nei cantieri privati, che scende da 500mila euro a 70mila euro adeguando il provvedimento con quanto previsto DM n. 143 del 25 giugno 2021 e accogliendo pienamente le richieste avanzate da ANAEPA Confartigianato Edilizia e dal settore dell’edilizia.

Tra le altre novità, viene inserito il direttore dei lavori tra le figure incaricate delle verifica di congruità dell’incidenza della manodopera e in sua assenza il committente sarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o sul committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.

Nel caso degli appalti pubblici, con il Decreto Coesione viene eliminata la soglia dei 150.000 euro, mentre rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023

 

La rettifica ai commi 10, 11 e 12 è stata operata con il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.

60, cosiddetto Decreto Coesione, dove è stato introdotto l’art. 28 - Disposizioni in materia

di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso che recita:

1) All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono

sostituiti dai seguenti:

«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei

lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del

progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in

mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la

congruità dell’incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e

secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità

amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del

responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa

regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è

considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance

dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è

comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini

dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3,

lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000

euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato

all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del

committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il

versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa

regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori,

comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del

direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei

lavori.».