Nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre, si è concluso il Consiglio dei Ministri che ha approvato “salvo intese” il Decreto Fiscale ed il disegno di Legge di Bilancio 2020.
Ma cosa significa la definizione “salvo intese” ?
La definizione “salvo intese” risulta quasi ovvia parlando di “disegno di Legge” in quanto, per definizione, il disegno di Legge deve effettuare un "percorso" che porta una proposta di Legge, attraverso i lavori istituzionali delle Commissioni preposte e delle Aule Parlamentari, alla sua approvazione e promulgazione definitiva in Legge dello Stato. Contrariamente il Decreto Legge è immediatamente applicabile dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Approvare un Decreto Legge “salvo intese” significa garantirsi la possibilità di effettuare variazioni al testo della “bozza” ancor prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale rendendo così solo “pronunciamenti” privi di efficacia legale i testi in bozza analizzati in questi giorni dagli operatori specializzati.
Rimane comunque importante conoscere le disposizioni previste nelle bozze al fine di capire l’orientamento del Legislatore sui vari temi trattati.
Regime forfettario
È previsto un ritorno al passato (ante Legge di Bilancio 2019) per quel che riguarda i requisiti da possedere per accedere al regime. È prevista, inoltre, l’introduzione di un regime analitico per la determinazione del reddito di impresa/lavoro autonomo sulla base del raffronto dei ricavi e dei costi effettivamente sostenuti.
Regime flat tax
Sembra definitivamente accantonato, prima ancora del suo “esordio” fissato dalla Legge di Bilancio 2019 all’1.1.2020, il regime agevolato per i contribuenti con ricavi superiori a 65.000 € ma inferiori ai 100.000 €.
Agevolazioni sugli immobili
Prevista la oramai consueta proroga delle agevolazioni relative ai lavori eseguiti sugli immobili (ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, sismabonus). La novità riguarda anche il periodo di proroga ed in particolare:
Introduzione di una nuova misura agevolativa denominata “Bonus facciate”.
Stretta sulle compensazioni
È prevista l’estensione alle compensazioni di crediti erariali (Irpef, Ires, Irap) delle medesime regole previste per l’Iva. In pratica, l’utilizzo in compensazione di crediti per importi superiori a € 5.000, potrà avvenire solo dopo 10 giorni dall’avvenuta presentazione del modello Redditi.
Contrasto all’uso del contante
È previsto un graduale ridimensionamento del limite all’uso del contante: per il 2020 e 2021 il limite sarà abbassato a € 2.000; dal 2022 il limite sarà ulteriormente ridotto a € 1.000.
Rifiuto di pagamento tramite Pos/ carte di credito-debito
Per contrastare l’uso del contante, è prevista l’introduzione di una sanzione per i soggetti che negheranno ai propri clienti l’utilizzo della moneta elettronica per effettuare il pagamento delle operazioni. La sanzione sarà di € 30 per operazione forse maggiorata da una ulteriore sanzione pari al 4% del valore della transazione.
Versamento degli acconti per il 2019
È prevista una riduzione dell’importo degli acconti da versare per il periodo di imposta 2019. L’acconto da versare a fine novembre (sommato al primo già versato) dovrà essere almeno pari al 90% (prima era 100%) dell’importo indicato al campo differenza (o imposta dovuta) del modello Redditi relativo al 2018.
Modifiche a IMU e TASI
Previsto l’accorpamento in un’unica imposta con un’aliquota base prevista allo 0,86%. La semplificazione delle aliquote e dei regolamenti comunali slitterà di un anno.
Interventi di riqualificazione energetica – sconto in fattura
Prevista la modifica della norma entrata in vigore a maggio 2019 che prevede, per taluni interventi, la possibilità concessa al contribuente (se accettata dal fornitore) di ottenere uno sconto “in fattura” sulle somme da corrispondere pari al beneficio fiscale originale.
Conflitto di interessi e modalità di pagamento di alcuni oneri detraibili
È prevista, per alcune prestazioni non meglio specificate, la possibilità di detrazione dalle proprie imposte (entro un limite massimo annuale di spesa). Unica condizione richiesta è che le stesse siano pagate in maniera “tracciabile”. Inoltre per gli oneri detraibili (ad esclusione degli interessi passivi per acquisto casa di abitazione e lavori di recupero edilizio) è previsto un limite massimo di reddito complessivo, superato il quale, l’onere sostenuto perderebbe efficacia ai fini della detrazione dalle imposte.