Accordo Interconfederale Regionale sui premi di risultato e il welfare aziendale.
Con la costituzione della Commissione Provinciale sui premi di produttività, è operativo l’Accordo Interconfederale Regionale Veneto del 18 novembre 2016 sui Premi di Risultato e sul Welfare Aziendale, che sostituisce a livello regionale l’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 novembre 2016.
Si tratta di un accordo territoriale fortemente innovativo, che dà la possibilità alle imprese iscritte a Confartigianato, o che conferiscono mandato alla stessa, di poter usufruire dei benefici della detassazione legata ai premi di produttività o alle prestazioni di welfare aziendale, sostituendo la contrattazione aziendale con una procedura di conformità rilasciata da una Commissione Provinciale costituita ad hoc. Vediamo in sintesi le disposizioni principali che disciplinano la procedura per l’erogazione dei premi di risultato;
Innanzitutto, per ciò che attiene il campo di applicazione, come detto in premessa l’accordo si applica alle imprese iscritte, o che conferiscono mandato, alle associazioni provinciali, ne consegue che l’accordo non si applica alle sole imprese artigiane.
Quanto alle modalità operative, è prevista una procedura specifica per consentire a tutte le imprese, specie quelle più piccole, di poter predisporre accordi al di fuori del contesto aziendale; sono previste due tipologie di azioni, a seconda che l’azienda voglia corrispondere premi di risultato oppure erogare specifiche prestazioni di welfare.
Premi di risultato; l’azienda che intende erogare premi di risultato di ammontare variabile, dovrà predisporre una comunicazione specifica da inviare ai lavoratori, contenente informazioni di carattere generale e dati specifici sulla composizione del premio, sugli indicatori adottati e sul periodo di riferimento cui applicare i predetti indicatori; potrà essere prevista la possibilità che i lavoratori scelgano di sostituire il premio con prestazioni di welfare aziendale laddove attivate dall’impresa. Copia della comunicazione dovrà inoltre essere inviata alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 4 dell’accordo, sulla base dell’allegato 1 dell’accordo, come sotto indicato.
Una volta ultimate le verifiche dei risultati, il datore di lavoro darà comunicazione scritta ai lavoratori, ed entro 15 gg. lavorativi anche alla citata Commissione Provinciale, dell’esito della misurazione degli indicatori, da quale momento il lavoratore avrà 30 gg. di tempo per scegliere se di attivare il welfare aziendale in luogo del premio.
Trattandosi di erogazioni di premi variabili che vanno a premiare incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per una maggiore tutela delle imprese, l’accordo prevede espressamente che le stesse conservino apposita documentazione da cui risultino le modalità di strutturazione del premio, la misurabilità degli indicatori iniziale nonché il risultato della successiva misurazione da cui derivi un effettivo miglioramento delle perfomance aziendali.
Erogazione welfare aziendale; ferma restando la procedura sopra indicata, l’accordo del 18 novembre, unico nel suo genere, ha disciplinato anche la possibilità che le imprese possano decidere di erogare ai dipendenti, in luogo dei premi aziendali, beni o servizi di welfare aziendale non soggetti a tassazione, potendo in tal modo godere della deducibilità integrale dei relativi costi. La procedura prevede che l’offerta di welfare aziendale debba innanzitutto riguardare la generalità o categorie di dipendenti; a tali dipendenti l’impresa inviare una comunicazione scritta, sulla base dell’allegato 2 dell’accordo, che conterrà le informazioni di carattere generale sull’offerta del welfare aziendale e sui tempi presumibili di attivazione. Copia della comunicazione dovrà essere inviata alla citata Commissione Provinciale entro 15 gg.
Commissione Provinciale: Nel corrente mese di gennaio è stata costituita la Commissione con le OO.SS. provinciali, composta da 6 componenti (3 di espressione della singola associazione e 3 di espressione delle OO.SS). La Commissione avrà il compito di:
- Valutare l’andamento dell’applicazione dell’Accordo Interconfederale con i dati disaggregati sulla base del Contratto Collettivo applicato e sulle classi dimensionali dell’impresa;
- Raccogliere le informazioni inviate dalle imprese che hanno deciso di erogare premi e/o prestazioni di welfare aziendale e verificare se queste contengono tutti gli elementi previsti dall’accordo, esprimendo entro 10 gg. lavorativi il parere di conformità rispetto al contenuto basilare della citata comunicazione. In pratica si tratta di una verifica formale e non di merito, volta ad accertare se la comunicazione rispetta quanto prevista dal accordo.
La Commissione ha sede presso Confartigianato Vicenza – in via Enrico Fermi, 134, Vicenza – che ne ha chiesto la costituzione. I riferimenti per l’invio della modulistica di attivazione del premio sono i seguenti:
Fax: 0444392477
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Fermo restando quanto sopra, l’Accordo Interconfederale prevede in via sperimentale che, qualora non sia costituita una RSU/RSA, le imprese potranno stipulare anche accordi aziendali con le OO.SS. provinciali di categoria, avvalendosi dell’assistenza delle associazioni provinciali cui conferiscono mandato.
Si rimanda alla lettura dell’accordo, pubblicato in allegato alla presente notizia. Al link sotto riportato del sito di Confartigianato Vicenza sarà pubblicata nei prossimi giorni la modulistica per la richiesta dei premi di produttività e dei welfare aziendale:
L’Ufficio Relazioni Sindacali e l’Area Lavoro e Gestione Aziendale Risorse Umane di Confartigianato Vicenza sono a disposizioni per ulteriori approfondimenti.