This is a SEO version of Schema. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »FISCO
56 L’incremento dell’aliquota ordinaria IVA.
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 45/E del 12 ot-tobre 2011 fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazio-ne della nuova aliquota IVA ordinaria del 21%, conce-dendo un ampio termine per le eventuali regolarizza-zioni.
Con la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della nuova aliquota ordinaria del 21%, anche al fine di consentire ai contribuenti una più age-vole gestione degli adempimenti.
Si ricorda che la nuova aliquota è stata introdot-ta dall’articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 148/2011, con decorrenza 17 settembre 2011. Di seguito i principali chiarimenti forniti.
ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE
Nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pa-gato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si rea-lizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo paga-to o fatturato, alla data della fattura o del pagamento. Di conseguenza gli acconti pagati entro il 16 settem-bre 2011, che hanno scontato l’aliquota del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni ; la maggiore aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri acconti pagati successivamente a tale data. Inoltre, se anteriormente al 16 settembre è stata emes-sa una fattura anticipata, tale fattura resta assoggetta-ta all’aliquota del 20% anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamen-te alla data indicata.
FATTURE AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA
Per determinate operazioni, l’IVA diviene esigibile, an-ziché nel momento in cui le operazioni si considera-no effettuate, all’atto del versamento del corrispettivo. L’obiettivo è quello di evitare che il fornitore sia debi-tore del tributo prima di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.
1. Operazioni con lo Stato ed enti pubblici
Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni), e dei relativi consorzi, camere di commercio, istituti universitari, enti ospedalieri e quelli di ricovero e cura aventi carattere prevalentemente scientifico, enti di assistenza e previ-denza, l’IVA è differita all’atto del pagamento del cor-rispettivo.
Per tali operazioni, il comma 2-quater, articolo 2, in og-getto, ha stabilito che l’aumento dell’aliquota IVA or-dinaria non si applica in relazione a quelle operazioni per le quali entro il 16 settembre 2011 sia stata emes-sa e registrata la fattura, indipendentemente dal paga-mento del corrispettivo.
La condizione della “registrazione” antecedente il 16 settembre 2011 ha suscitato alcune perplessità : da un lato, la stessa Agenzia fa notare che si producono effet-ti penalizzanti per i bilanci degli enti pubblici; dall’al-tro, la regola sulla esigibilità differita comporta che, in caso di modifiche IVA, la misura dell’imposta si de-termina sulla base della sola effettuazione dell’opera-zione, cioè con l’emissione della fattura (se precede la consegna del bene).
Sulla base delle considerazioni soprariportate, l’Agenzia
ritiene sufficiente l’emissione della fattura entro il 16 settembre 2011 per consentire l’applicazione dell’ali-quota del 20% anziché di quella del 21%; l’adempi-mento della registrazione potrà intervenire entro i normali termini indicati dall’art. 23 DPR 633/72 , cioè entro 15 giorni dall’emissione della fattura, con riferi-mento alla data di emissione
2. IVA per cassa
Anche i soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA “per cassa”, per la determinazione dell’aliquota IVA ap-plicabile devono fare riferimento al momento di effet-tuazione dell’operazione.
COMMERCIO AL MINUTO
L’art. 2, comma 2-bis, D.L. . n. 138/2011, ha introdot-to, quale unica modalità per effettuare lo scorporo dell’imposta e determinare l’IVA da versare, unicamen-te il “metodo matematico”, non rendendo più possibile il metodo della “percentuale di scorporo” (sulla base del
4 InformaImpresa Venerdì 4 novembre 2011
Come fare la domanda per diventare
TUTORE, CURATORE
E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Per informazioni rivolgersi alla Confartigianato Vicenza in via E. Fermi 134 a Vicenza (tel. 0444 168458)
This is a SEO version of Schema. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »