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« Previous Page Table of Contents Next Page »quale il corrispettivo lordo viene diminuito di una di-versa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile). Con il metodo matematico, ritenuto più preciso: - prima si determina l’imponibile, dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per l’aliquota del 4%, 110 per l’aliquota del 10% e 121 per l’aliquota del 21%);
- successivamente si applica a tale imponibile l’aliquo-ta prevista, ottenendo la relativa imposta.
Tale metodo va applicato dalla prima liquidazione suc-cessiva all’entrata in vigore della disposizione. Nell’effettuare la liquidazione periodica del mese di settembre 2011 (per i soggetti mensili) o del terzo tri-mestre 2011 (per i trimestrali), lo scorporo va operato tenendo conto distintamente dei corrispettivi soggetti alle diverse aliquote (20% o 21%).
Per i soggetti che determinano l’IVA con il metodo del-la ventilazione dei corrispettivi, l’Agenzia chiarisce che l’aliquota del 21% si applica solo in presenza di ac-quisti effettuati scontando la medesima aliquota (come già chiarito con la circolare ministeriale n. 259/E dell’1 ottobre 1997.
CORREZIONE DI ERRORI
L’Agenzia concede un periodo di tempo più ampio per regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annota-ti in modo non corretto.
Con il comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Amministrazione aveva reso possibile la regolarizza-zione senza alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA fosse stata ver-sata comunque nella liquidazione periodica in cui l’IVA era esigibile.
A seguito delle esigenze manifestate da alcuni settori, con particolari complessità tecniche e gestionali, il ter-mine della prima liquidazione non è stato ritenuto suf-ficiente per garantire la corretta applicazione dell’im-posta.
Di conseguenza, l’Agenzia chiarisce che la regolarizza-zione può avvenire:
- per i contribuenti mensili:
- fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il mese di novembre; - fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione an-nuale) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti trimestrali:
- fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il mese di settembre; - fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione an-nuale) per le fatture emesse nel IV trimestre 2011. Il versamento della maggiore imposta avviene con il codice tributo delle liquidazioni di riferimento.
SETTORI PARTICOLARI
a)Regime speciale del margine : nel caso di metodo globale, la quota di margine da assoggettare al 20% e quella da assoggettare al 21% devono essere de-terminate proporzionalmente sulla base della ope-razioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle effettuate successivamente.
b)Somministrazione di utenze (luce, acqua, gas, etc.): nel caso di accrediti relativi a bollettazioni su consu-mi presuntivi, l’aliquota IVA da applicare deve essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. Es.: se il conguaglio si rife-risce al periodo luglio-settembre 2011, poiché l’ali-quota IVA applicata per la maggior parte del tempo è quella del 20%, la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l’aliquota del 20%.
FISCO
57 Credito d’imposta ricerca e sviluppo. I chiarimenti delle Entrate.
Con la risoluzione n. 100 del 19.10.2011 l’Agenzia del-le Entrate ha chiarito che gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, avviati prima del 29 novembre 2008, effettivamente realizzati nel periodo d’imposta per il quale è stato presentato il modello “FRS” devono essere indicati in UNICO 2012.
In via preliminare l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (leg-ge finanziaria 2008), ha previsto l’attribuzione a favore delle imprese di un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’impo-sta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
Con decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008 è stato adottato il regolamento di attuazione della di-sciplina istitutiva del credito d’imposta per la ricerca con cui sono stati individuati gli obblighi di comuni-cazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle mo-dalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti. In merito agli obblighi di comunicazione, infatti, l’articolo 1, comma 282, della legge n. 296 del 2006, dispone che il credito d’imposta
InformaImpresa 5 Venerdì 4 novembre 2011
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