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« Previous Page Table of Contents Next Page »“deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi”.
Quanto alla fruizione del beneficio, il comma 282 del-la legge n. 296 del 2006 dispone che il credito d’im-posta per la ricerca è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo di imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenu-te; l’eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichia-razione dei redditi relativa al periodo d’imposta con ri-ferimento al quale il credito è concesso.
Al fine di sopperire all’esaurimento delle disponibilità finanziarie, l’articolo 2, comma 236, della legge 23 di-cembre 2009, n. 191 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha disposto - per gli anni 2010 e 2011 - uno stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanzia-mento del credito d’imposta in argomento (complessi-vamente pari a 350 milioni di euro).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 4 marzo 2011 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state individuate le modalità di utilizzo dell’ulteriore stanziamento di-sposto dal comma 236 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009. In particolare, il comma 2 dell’artico-lo 1 del citato decreto individua i soggetti destinatari delle predette risorse in quelli rientranti nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 296 del 2006 che, avendo già avviato l’attività di ricerca ante-riormente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vi-gore del decreto legge n. 185 del 2008 che ha disposto la procedura di monitoraggio), hanno inoltrato per via telematica all’Agenzia delle entrate il formulario (Mo-dello FRS), ma sono rimasti insoddisfatti dall’esito della procedura di prenotazione delle risorse per esaurimen-to del plafond disponibile.
In merito alla ripartizione delle risorse disponibili, il successivo comma 3 fissa le percentuali di utilizzo del “credito d’imposta richiesto, risultante dai formulari de-negati per esaurimento delle risorse disponibili,… nella misura massima del 20,37 per cento dell’importo com-plessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16 per cento del predetto importo a decorrere dall’anno 2011”. Al riguardo, tenuto conto che la pubblicazione del men-zionato decreto è avvenuta nel corso del 2011, il Mini-stero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile utilizzare il credito d’imposta immediatamen-te – ed esclusivamente tramite il modello F24 – nel-la misura massima complessiva del 47,53 per cento (si veda al riguardo Comunicato Stampa 14 aprile 2011 - Min. economia e finanze - Dip. finanze). L’Agenzia ha precisato, altresì, che il credito di imposta “va, quindi, utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di svilup-po precompetitivo), istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 361/E del 2008” (si veda al riguardo Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 n. 81 - Agenzia delle entrate – Ufficio Stampa).
L’Agenzia, infine, precisa che le società che hanno rice-vuto il diniego del nulla-osta alla fruizione del credito di imposta maturato per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 per esaurimento delle ri-sorse disponibili, potranno a decorrere dall’anno 2011,
utilizzare in compensazione mediante Modello F24 – indicando sempre “2011” come anno di riferimento – il credito d’imposta nella percentuale massima com-plessiva sopra consentita sempreché la società istante abbia realizzato, nei periodi di imposta per i quali ha presentato il formulario (modello FRS), investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso. Diversamente, nell’ipotesi di investi-menti realizzati in misura inferiore all’importo indica-to nel formulario (Modello FRS), l’ammontare del cre-dito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli inve-stimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per i medesimi periodi di imposta per i quali il formula-rio è stato presentato. Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto del comma 282 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dell’articolo 5 del d.m. n. 76 del 2008, atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disci-plinata dal decreto del 4 marzo 2011, l’obbligo in que-stione si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello Uni-co 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investi-menti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.
6 InformaImpresa Venerdì 4 novembre 2011
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