AssoFocus 01/2015 - page 2

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APPUNTAMENTOENTRO IL16FEBBRAIO2015
Entro il 16 febbraio 2015 i datori di lavoro dovranno prov-
vedere:
- alladeterminazionedeipremidovuti a titolodi regolazione
2014e rataanticipata2015sullabasedei tassi edegli altri
elementi notificati dall’Istituto.
Tutte le aziende soggette all’assicurazione controgli infor-
tuni sul lavoro dovranno determinare autonomamente il
premio da corrispondere all’INAIL, sia come anticipo sulla
ratapremio2015, siacome regolazionedell’annopreceden-
te (2014) ed effettuare il pagamento entro il 16 febbraio
2015.
Entro il 28 febbraio 2015 i datori di lavoro dovranno prov-
vedere:
- alla dichiarazione delle retribuzioni trasmessa in via tele-
matica.
Essendo che il 28 febbraio2015 cadedi sabato, il terminedi
presentazionedelladichiarazionedelle retribuzioni effettiva-
mente corrisposte nel 2014 è il
2marzo2015
.
Nelle basi di calcolo inviate tramite PEC alle aziende non
è presente il modello 1031 in quanto lo stesso va inviato
telematicamente.
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RIDUZIONE PREMI INAIL EX ART. 1, COMMA 128,
L.47/2013
La Legge di Stabilità 2014 stabilisce che venga operata con
effettodal 1°gennaio2014 la riduzionepercentualedell’im-
portodei premi dovuti per l’assicurazione controgli infortuni
sul lavoro e lemalattie professionali.
L’Inail con una Determina del Presidente dell’Istituto tra-
smessa alMinisterodel Lavoro, ha individuato i termini della
riduzione dei premi inoggetto.
Per quanto riguarda le imprese con dipendenti che abbia-
no iniziato l’attività da oltre un biennio, tenute al calcolo dei
premi, la riduzione spetta alle lavorazioni per le quali l’Inail
ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno
pari rispetto ai tassimedi delle tariffe vigenti.
In beneficio invece spetta ai soggetti che applicano i premi
speciali unitari ex art. 42 del TU 1124 se per l’attività svol-
ta l’indice di Gravità Aziendale (IGA) calcolato annualmente
dall’Inail, risulta inferioreougualeall’Indicedi GravitàMedio
(IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/
classe di rischiodi riferimento.
Riguardo alle imprese che abbiano iniziato l’attivitàdameno
di un biennio, il beneficio si applica ai soggetti che dimostri-
no l’osservanza delle norme inmateria di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, mediante la presentazione del Modello
OT/20 che verrà implementato per consentirne la presenta-
zione anche alle aziende artigiane che nonhannodipenden-
ti.
Il beneficio, precisa ancora il provvedimento dell’Istituto, si
cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni previste dalla
normativa vigente per gli specifici settori; la percentuale di
riduzionefissataogni anno, inoltre, si applicanella stessami-
sura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o
conguagliodovuto in relazione alla stessa annualità.
In ordine alla misura del beneficio l’Istituto ha indicato nel
15,38% laquotadi riduzionedei premi per l’anno2015.
3 -
RIDUZIONEEDILI /AUTOTRASPORTATORI
SETTOREEDILE
La riduzione contributiva dell’11,50% interessa i datori di
lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul
territorionazionale.
Si applicasoltantoaglioperai conunorariodi lavorodi40ore
settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e
lavoro, purchè svolgano lavorazioni edili.I datori di lavoro in-
teressatipossonobeneficiaredella riduzionedell’11,50%
solo
in regolazione2014edesclusivamentesulpremio infortunie
silicosi:
la riduzione, infatti,nonsi applicasulpremiospeciale
unitario artigiani.
Condizioneper l’utilizzodello scontoè l’invioall’Inail entro il
termine del 16 febbraio2015 di apposita autocertificazione.
Attenzione: si èancora inattesadellapubblicazionedel rela-
tivoD.M. in corsodi emanazione.
SETTOREAUTOTRASPORTO
Almomentodi andare in stampa, non sonopreviste riduzioni
per le imprese artigianedel settore autotrasportodimerci in
conto terzi.
4 -
RIDUZIONEDELPREMIOPER IMPRESEARTIGIANE
L’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con
effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto, in favore delle im-
prese iscritteallagestioneArtigianatouna riduzionedel pre-
mio, da determinarsi condecretiministeriali.
La riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni e dalle specifiche normative
di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio
precedente alla data di richiesta di ammissione al benefi-
cio. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni de-
nunciati, escluse le franchigie, è il biennio di osservazione
2012/2013.
SOMMARIO
1 -
Appuntamentoentro il 16 febbraio
2 -
Riduzionepremi Inail exArt.1, comma128, L.147/2013
3 -
Riduzione contributivaper il settoreEdilee riduzionepremi speciali unitari per il settoredell’Auto-
trasportoper conto terzi
4 -
Riduzionedel premioper le imprese artigiane
5 -
Riduzionepremio Inail per l’applicazionedellenormedi sicurezza
6 -
Addizionale fondoper levittimedell’amianto
7-
Possibilitàdi rateizzazione
8 -
Guida alla compilazionedelModello1031per le aziende condipendenti
9 -
Vademecum contributi associativi: calcoloeversamento; alcuni quesiti sul contributo associativo
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InformaImpresa
Venerdì
30
gennaio
2015
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