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1 Costituito il COSL. Consorzio Obbligatorio nel
settore dei laterizi.
Riguarda le imprese con il codice Ateco 23.22 “Fabbrica-zione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta”
Con la Legge 11/11/2011, n. 180, istitutiva dello statuto delle imprese è stato costituito il COSL - Consorzio Obbli-gatorio nel settore dei laterizi.
Al momento le uniche informazioni sono quelle della leg-ge all’articolo 14, che di seguito vengono riportate inte-gralmente. Non appena si conosceranno le procedure e le regole per l’adesione al consorzio, queste verranno divul-gate
All’articolo 14 della legge 11/11/11 n. 180 viene costitui-to il “Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi – COSL”. Le imprese del settore di laterizi, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32. , costituiscono un consorzio obbligatorio per l’effcientamento dei proces-si produttivi, per la riduzione del loro impatto e il miglio-ramento delle performance ambientali e per la valorizza-zione della qualità e l’innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello Sviluppo economico. Il Codice Ateco 23.32 ha la seguente declaratoria: “Fabbri-cazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta”.
Il COSL , senza fni di lucro, ha durata ventennale. Può esse-re anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.
Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, ed è co-stituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai con-sorziati sulla base di un versamento obbligatorio espres-so in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattu-ra emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fne di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno effcienti in termini di elevati costi ener-getico ambientali. A tale scopo il COSL fssa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnel-lata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di consu-mo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di fnanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consu-lenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell’assemblea. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al fnan-ziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capa-cità di isolamento termico, al fne di ridurre l’impatto am-bientale degli edifci.
Lo statuto del COSL. Sottoposto all’approvazione del Mi-nistero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresì che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento. Il COSL svolge la propria attività in collegamento e colla-borazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario. Il COSL è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello svi-luppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia effcace ed effciente in rapporto all’og-getto consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad invia-re al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.
ambiente
2 Estetisti, acconciatori, tatuatori): cessa l’obbligo
del registro dei rifiuti e del MUD annuale per la
gestione dei rifiuti taglienti.
Accolta la proposta di Confartigianato per l’eliminazione dell’obbligo del registro di carico e scarico dei rifuti e della presentazione del MUD per estetisti, parrucchieri e simili. Si attende ora la conversione in legge
Con il Decreto legge 6/12/2011 n.201 “salva-Italia” sono state adottate semplifcazioni per rifuti pericolosi infettivi prodotti dalle imprese del comparto del Benessere. Nella sostanza i soggetti che svolgono attività di estetista, ac-conciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuag-gio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pe-dicure e che producono rifuti pericolosi e a rischio infet-tivo non sono più soggetti all’obbligo di registrazione sul registro dei rifuti di carico e scarico della dichiarazione ambientale annuale (MUD). Tali adempimenti si intendono assolti attraverso la compilazione e la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari per il trasporto dei rifuti, che vengono appunto utilizzati durante la fase dello smal-timento dei rifuti in questione.
L’articolo chiarisce inoltre che, i soggetti di cui sopra, pos-sono trasportare i rifuti taglienti, in conto proprio, per una quantità massima di 30 kg al giorno sino all’impian-to di smaltimento dei rifuti. Ovviamente questo dipende soprattutto dalla disponibilità dell’impianto di accettare eventuali singole entrate di vetture presso lo stesso. Su quest’ultimo aspetto è bene precisare che sussiste l’obbli-go, per chi effettua il trasporto dei propri rifuti di iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali con i relativi costi annuali per il mantenimento dell’iscrizione.
Va evidenziato che, purtroppo, non è stato eliminato, per le aziende sopra evidenziate, l’obbligo di adesione al Sistri. Di conseguenza Confartigianato si sta attivando per cercare di ottenere anche tale risultato.
Prendiamo comunque atto di questo primo risultato posi-tivo per la categoria del benessere, e invitiamo quindi le aziende a cessare la tenuta del registro dei rifuti e la pro-duzione del MUD entro il mese di aprile.
Infne è bene evidenziare che quanto riportato nell’artico-lo 40, comma 8, del decreto legge salva-Italia, corrispon-de a quanto proposto dalla Confartigianato, seppure senza l’accoglimento della cessazione dell’obbligo di adesione al Sistri.
Decreto legge 06/12/2011, n. 201 – articolo 40, comma 8
“8. In materia di semplifcazione dello smaltimento dei rifuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attivi-tà di estetista, acconciatore, trucco permanente e semiperma-nente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, ma-nicure, pedicure e che producono rifuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massi-ma fno a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smal-timento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di regi-strazione sul registro di carico e scarico dei rifuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifuti tramite il Modello Uni-co di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fni del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e con-servazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione de-ve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.”
Decreto legislativo n.152/2006 – art. 212, comma 8
“I produttori iniziali di rifuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifuti, nonché i produttori iniziali di rifuti pericolosi che effettuano operazio-ni di raccolta e trasporto dei propri rifuti pericolosi in quan-
InformaImpresa 2 Venerdì 13 gennaio 2012
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