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luglio 2008, riguardante il possesso del patentino per i la-voratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, precedente-mente fssata al 1° gennaio 2012. Per approfondimenti consultare il fle:

- Proroga patentino macchine complesse al 2012.pdf

alla notizia 415 su www.informaimpresa.it

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CONTRATTUALE - LAVORO

1 Detassazione 2012: componenti incentivanti

della retribuzione. Accordo Regionale artigiano.

Siglato il 12 dicembre scorso l’Accordo Regionale che in-dividua per le aziende artigiane venete le voci retributive “incentivanti” previste dei contratti di lavoro, che benefcia-no per il 2012 di una favorevole imposizione fscale. Siglato il 12 dicembre scorso dalla Confartigianato Regio-nale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori l’Ac-cordo Regionale Interconfederale che individua le voci re-tributive, istituite dalla Contrattazione regionale veneta o disciplinate nei Contratti Nazionali di lavoro dell’Artigia-nato, che in varie forme sono collegate al miglioramento dell’organizzazione e qualità del lavoro e della produttività aziendale.

Il nuovo Accordo consente ai lavoratori di tutte le aziende del sistema artigiano del Veneto di benefciare per queste voci retributive di una specifca favorevole imposizione f-scale per il 2012.

L’art. 22, comma 6, della legge 183 del 2011 (legge di sta-bilità 2012) stabilisce che le somme con tali caratteristi-che “incentivanti”, erogate ai dipendenti in attuazione a quanto previsto da Accordi collettivi aziendali o territoriali, benefciano di un’imposizione fscale agevolata.

La precedente Circolare n° 3 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate precisa che tali Accordi aziendali o territoriali pos-sono anche recepire voci retributive disciplinate nei Con-tratti Nazionali di lavoro, in quanto ritenute parimenti “in-centivanti”.

In tale prospettiva si muove il nuovo Accordo Regionale, che specifca le voci retributive, aventi una caratteristica “incentivante”, contenute nella Contrattazione regionale artigiana del Veneto, e individua e recepisce anche le vo-ci retributive con le stesse caratteristiche disciplinate dai Contratti Nazionali di lavoro artigiani.

Di seguito proponiamo l’elenco delle voci indicate nell’Ac-cordo Regionale, facendo presente che per ogni voce le componenti economiche detassabili sono desumibili con-sultando le tante circolari che l’Agenzia delle Entrate ha emanato in materia.

Nella contrattazione regionale a titolo esemplifcativo: compensazione dei regimi di orario, accantonamento an-nuo di compensazione, banca ore, e simili, oltre ai premi territoriali legati all’andamento di settore e/o alla presen-za (EET).

Nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro: il trattamento economico per lavoro supplementare o straordinario (an-che forfetizzato), i compensi per clausole elastiche o fes-sibili nel part time, il lavoro festivo o straordinario festivo o domenicale, il lavoro notturno, il compenso per fessibi-lità, i recuperi o compensazioni di orario, il lavoro a turno, e simili.

Rispetto alle previsioni normative degli anni precedenti al 2011, rimangono pertanto escluse dalla detassazione tutte le erogazioni stabilite unilateralmente dai datori di lavoro, come i superminimi individuali, o discendenti da accordi individuali tra azienda e dipendente, come premi individuali anche incentivanti ma non previsti da accordi aziendali o territoriali.

Il nuovo Accordo Regionale 12 dicembre 2011, al pari del precedente del 24 marzo 2011, ha effcacia per tutti i di-pendenti di aziende artigiane e di piccole imprese che ap-plicano la contrattazione artigiana (CCNL e CCRL), siano

esse aderanti o meno a Confartigianato.

Il nuovo Accordo ha effcacia anche nel caso l’azienda ar-tigiana o la piccola impresa applichi contratti diversi da quelli artigiani, purchè, in questo caso, risulti aderante a Confartigianato. L’effcacia sarà relativa alle voci retributi-ve sopra elencate, pur se disciplinate da tali Contratti Na-zionali di lavoro non artigiani.

Relativamente alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Accordo regionale del 12 dicembre scorso individua e re-cepisce le voci retributive “incentivanti” a valere per tutto il 2012. Secondo gli attuali orientamenti ministeriali, l’appli-cabilità della detassazione è possibile a partire dalla data dei relativi Accordi, quindi nel nostro caso la detassazione delle voci retributive ricomprese nell’Accordo veneto de-corre dal 1° gennaio 2012.

Infne il nuovo Accordo Regionale dispone che sia conse-gnata ai lavoratori specifca comunicazione con la busta paga di marzo 2012, il cui testo sarà predisposto dalle Par-ti.

Per approfondimenti consultare il testo completo dell’ Ac-cordo Regionale del 12 dicembre 2011 allegato

ACC.REGIONALE DETASSAZIONE 2012.pdf

alla notizia 412 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE - LAVORO

2 Inail: Autoliquidazione 2011/2012.

Sono in consegna presso le sedi delle imprese i modelli per la “dichiarazione delle retribuzioni” (Mod. 1031), con alle-gate le “basi di calcolo”, che sono stati preceduti dai mo-delli di “classifcazione tassazione rischio assicurato”. Tutte le aziende soggette all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovranno, infatti, determinare autonomamente il premio da corrispondere all’INAIL, sia come anticipo sul-la rata premio 2012, sia come regolazione dell’anno prece-dente (2011). Il prospetto delle basi di calcolo riporta tutti gli elementi necessari per il calcolo stesso, compresa la no-vità dell’indicazione delle voci di tariffa soggette ad appli-cazione dell’addizionale per il Fondo amianto. Ricordiamo che il versamento del premio e dei contributi associativi, è fssato per giovedì 16 febbraio 2012. Entro la stessa data dovrà essere consegnato all’INAIL anche il Modello 1031 per quelle ditte che non si avvalgono dell’invio telemati-co. Viceversa l’inoltro per via telematica del modello 1031 può essere effettuato entro il 16 marzo 2012.

CONTRATTUALE - LAVORO

3 TFR. Coefficiente di rivalutazione: novembre

2011.

In caso di cessazione dal 15.11.2011 al 14.12.2011. Il coeffciente di rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2010, in caso di cessazione dal 15.11.2011 al 14.12.2011 è il seguente:

3,5318 %

CONTRATTUALE - LAVORO

4 Concia artigiana. Adeguamento retributivo da

dicembre. Accordo Regionale del 21 dicembre 2011.

Confartigianato del Veneto e Sindacati regionali di settore hanno sottoscritto il 21 dicembre u.s. un Accordo Regiona-le che fssa aumenti retributivi per il settore Concia artigia-na per dicembre 2011 e marzo 2012.

Le trattative per il rinnovo del contratto regionale del set-tore artigiano della concia, sospese da tempo, riprende-ranno con il nuovo anno nel tentativo di fornire al settore un’adeguata copertura contrattuale che, al momento, non ha trovato realizzazione a livello nazionale.

Con tale impegno le Parti hanno sottoscritto l’Accordo Re-gionale del 21 dicembre scorso.

InformaImpresa 4 Venerdì 13 gennaio 2012

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