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A tal proposito si ricorda che, in via generale, il prospetto va inviato solo nel caso in cui siano intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del pro-spetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modifcare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Tuttavia, la nota del Ministero chiarisce che nel caso si sia proceduto a compensazioni “intergruppo”, l’azienda che viene indicata per le unità assunte in eccedenza o in ri-duzione dovrà presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sia intervenuti cambiamenti sostanziali nella situazione occupazionale tali da modifcare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Per approfondimenti consultare il fle: - img-Z280858-0001.pdf alla notizia 430 su www.informaimpresa.it

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energia

1 Piano casa. Impianti solari di tipo termico o

fotovoltaico: limite massimo di potenza 6 kWp, caratteristiche tecniche delle serre bioclimatiche e di altre strutture murarie.

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 89 del 29/11/11, la deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 08/11/2011: “applicazione del comma 3 dell’ar-ticolo 5 della l.r. 14/2009 come modifcata ed integrata dalla l.r. 13/2011”

L’articolo 5 della legge, prevede la possibilità di realizzare, in deroga alle previsioni volumetriche dei regolamenti co-munali e degli strumenti urbanistici e territoriali, pensiline e tettoie, su abitazioni esistenti alla data del 09/07/2011, per l’installazione di impianti solari di tipo termico o fo-tovoltaico con potenza non superiore ai 6 kWp e pertanto senza che dette opere vengano conteggiate ai fni volume-trici. Lo stesso articolo 5 della legge regionale 13/2011 ha previsto una ulteriore deroga volumetrica per la realizza-zione dei sistemi di captazione delle radiazioni solari ad-dossati o integrati negli edifci, quali le serre bioclimatiche, le pareti ad accumulo e i muri collettori, atti allo sfrutta-mento passivo dell’energia solare, sempreché gli stessi sia-no correlati con il calcolo di progetto degli impianti termo meccanici relativi all’edifcio sul quale addossano. Con questa deliberazione, nell’allegato A, della stessa, la Giunta regionale ha inteso dettare i seguenti criteri funzio-nalmente agli interventi di cui sopra. Questi riguardano: - fnalità per il perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico;

- modalità di calcolo degli extra spessori murari; - defnizione di serra bioclimatica; - modalità applicative.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti dell’Al-legato A

Art. 1 - Finalità

Gli interventi fnalizzati al perseguimento di obietti-vi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del dlgs 19/08/2005, n. 192 e successive modifche, possono esse-re realizzati anche in deroga agli indici urbanistici-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edili-zi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile, del-la superfcie utile e della superfcie coperta, anche ai fni della determinazione del contributo di costruzione. Inoltre ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge regiona-le 08/07/2011, n. 13 “Modifche alla L.r. 08/07/2009 n. 14 - intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo di barriere architettoniche” e succes-sive modifcazioni, alla legge regionale 23/04/2004, n. 11 “Nome per il governo del territorio e in materia di paesag-gio” e successive modifcazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici per il quale

“nei limiti dell’ampliamento concesso non vanno computa-ti i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente” e ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della medesima legge in applicazione del quale “non concorrono a formare cuba-tura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.r. 13/2011 i sistemi di captazione delle radiazio-ni solari addossati o integrati negli edifci, quali serre bio-climatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare” viene normato il calcolo volumetrico derivante dall’applicazione dei sistemi di captazione di cui sopra.

Art 2 - Extra spessori murari

Ai fni del calcolo della volumetria urbanistica e della su-perfcie utile coperta di un edifcio per la realizzazione di sistemi di captazione solare per la realizzazione di strut-ture di accumulo e guadagno diretto, ai sensi della legge regionale 30/07/1996, n. 21 si assume che:

a) i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portan-ti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuo-ve costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme di risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifci residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 centimetri, non sono considerati nel computi per la deter-minazione del volume e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fno ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di co-pertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia ter-mica, il guadagno energetico raggiunto; a tale normativa vengono assimilati anche i sistemi di captazione delle ra-diazioni solari (pareti ad accumulo e muri collettori) di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2011.

b) Gli extra-spessori di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione delle distanze tra edifci dai confni e dalle strade e alla determinazione dell’altezza dei fabbri-cati fssate dalle normative locali, fermo restando le pre-scrizioni minimi dettate dalla legislazione statale.

Art. 3 – Serre bioclimatiche

1. Si defniscono serre solari o bioclimatiche gli spazi otte-nuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente f-nalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle pre-scrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determi-nare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone. La specifca fnalità del risparmio energetico deve essere certifcata nella relazio-ne tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza (Qo) e quella dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere verifcato: (Qo-Q)/≥25%. Tutti i calcoli sia per l’energia di-spersa che per l’irraggiamento solare, devono essere svi-luppati secondo le norme UNI 10344 come sostituita da UNI.EN.ISO.13790.2008 e UNI.10349.1994. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. La serra sola-re deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di op-portune schermature mobili o rimovibili) per evitare il sur-riscaldamento estivo. La superfcie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 20% della S.L.P. dell’edi-fcio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari devono essere progettate in mo-do da integrarsi armonicamente nell’organismo edilizio.

2. L’incremento volumetrico determinato dall’applicazione del comma 1 non concorre alla determinazione delle di-stanze tra edifci dai confni e dalle strade e alla determi-nazione dell’altezza dei fabbricati fssate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

InformaImpresa 6 Venerdì 13 gennaio 2012

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