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Art.4 - Applicabilità

- 1.Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3:

a) se eseguiti su edifci esistenti, devono salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazio-ni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cor-tine di edifci urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regola-menti edilizi comunali;

b) non possono derogare in ogni caso alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tute-la ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferi-mento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismi-ca, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e im-pianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento. Per approfondimenti consultare gli articoli collegati

- Piano casa - aspetti energetici - fonti rinnovabili - con circo-lare regionale vengono date indicazioni e precisazioni - Piano casa - aspetti energetici - Interventi per favorire l’in-stallazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari

alla notizia 408 su www.informaimpresa.it

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FISCO

1 Prorogato al 31.1.2012 l’invio degli elenchi

clienti/fornitori del 2010.

L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento ha prorogato dal 31.12.2011 al 31.1.2012 il termine per l’in-vio della comunicazione.

L’art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l’obbligo di comuni-care telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e/o ri-cevute rilevanti ai fni IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo IVA).

L’invio della comunicazione va effettuato entro il 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 16.9.2011, il termine per la comunicazione delle operazioni rese e/o ricevute nel 2010 fssato in un primo tempo al 31.10.2011 è stato prorogato al 31.12.2011.

Ora, invece, per effetto del nuovo provvedimento del 21/12/2011 slitta ulteriormente al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fni dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25 mila euro. Il nuovo termine per la comunicazione, che non incide sul-la tempistica dell’utilizzazione delle informazioni per le attività di controllo, si è reso indispensabile al fne di con-sentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di su-perare le diffcoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.

FISCO

2 Dal 1° gennaio 2012 aumenta il tasso di

interesse legale.

Dal 1° gennaio 2012 il tasso degli interessi legali aumen-ta dall’1,5% al 2,5%, a causa della crescita dell’infazione e della conseguente crescita dei tassi di interesse correnti sul mercato fnanziario.

Lo stabilisce il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 , pubblicato sulla Gazzetta Uff-ciale 15 dicembre 2011, n. 291.

L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 c.c. , comporta una serie di rifessi di natura civilistica e tributa-ria di cui sarà bene tenere conto.

AI FINI CIVILISTICI

Incide in particolare su:

- interessi sui depositi cauzionali delle locazioni immobi-liari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati ma già intestati al locatario o da fdejus-sioni (art. 11 Legge 392/78)

- interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 C.C.) diver-se da quelle nascenti da“operazioni commerciali” (salvo il patto contrario). Si ricorda, infatti che gli interessi per tar-divi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazio-ni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02). Rileva inoltre con riferimento:

- interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 CC), salvo il patto contrario;

- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.); - rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 C.C.).

AI FINI FISCALI 1. Agenzia Entrate:

- ravvedimento operoso - % Art. 13 Dlgs 472/97: - presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo (nel reddito di impresa o meno), salvo patto contrario - Art. 45 comma 2 e 89 comma 5 Tuir;

- rimborso di imposte pagate - Art. 44 e 44-bis Dpr 602/73;

- rateizzazioni di imposte dovute a seguito:

- di avvisi bonari (art. 36-bis e ter Dpr 600/73) - DM 21/5/09;

- di adesione agli inviti al contraddittorio o al PVC - Art. 5 e 5-bis Dlgs 218/97;

- di accertamento con adesione, acquiescenza e conci-liazione giudiziale (semestrale) Dlgs 218/97.

2. Concessionario della Riscossione:

- Ritardata iscrizione a ruolo - Art 20 Dpr 602/73; - Rateizzazione delle Cartelle di pagamento - Art. 21 Dpr 602/73

- Sospensione amministrativa della riscossione Art. 39 Dpr 602/73

USUFRUTTO

Il tasso legale contribuisce alla determinazione del valo-re dell’usufrutto e della nuda proprietà (quale differenza tra la piena proprietà e l’usufrutto). La variazione del tasso legale, infatti, comporta una variazione nei calcoli da uti-lizzare per la quantifcazione fscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coeffcien-ti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009.

FISCO

3 Esteso agli operatori commerciali l’obbligo di

comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione o noleggio.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, ha ampliato l’obbligo di comuni-cazione inizialmente previsto solo per società di leasing e rinviato al 31 gennaio 2012 il termine per l’invio dei dati. Con Provvedimento del 21 novembre 2011 è stato am-pliato il novero dei soggetti obbligati alla comunicazione , ai sensi dell’art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/73, dei dati relativi ai contratti di locazione e/o noleggio.

In particolare, rispetto a quanto inizialmente previsto nel Provvedimento del 5 agosto 2011, in cui veniva introdot-to l’obbligo di comunicazione dei dati dei “soli” contratti di leasing fnanziario e operativo , è ora precisato, con una modifca al punto 1.1 dell’inziale Provvedimento, che rien-trano in tale ambito, oltre alle società di leasing fnanziario e/o operativo, anche “gli operatori commerciali che svolgo-no attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto

7 InformaImpresa Venerdì 13 gennaio 2012

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