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d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domicilio del soggetto cessiona-
rio o committente, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i sogget-
ti non residenti
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente
ovvero, in caso di soggetto passivo sta-
bilito in un altro Stato membro dell’Unione europea,
numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; nel caso in cui il
cessionario
o committente residente o domiciliato nel territorio
dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o
professione, codice fiscale
g)natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi for-
manti oggetto dell’operazione
h)corrispettivi ed altri dati necessari per la determina-
zione della base imponibile, compresi quelli relativi
ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di
cui all’articolo 15, primo comma, n. 2
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono
j) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro
k) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi,
delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuo-
vi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
l) annotazione che la stessa è emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente
ovvero da un terzo
Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal
previgente articolo 21 emergono due novità.
La prima
concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura
deve presentare un “numero progressivo che la identi-
fichi in modo univoco” e non più un numero progressivo
per anno solare.
A tal riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzial-
mente, a due diverse possibilità:
- numerazione progressiva delle fatture in relazione
all’intera “vita” dell’impresa;
- numerazione progressiva delle fatture su base annua
inserendo, però, una serie numerica o letterale o al-
fanumerica che renda univoca ogni singola fattura.
Ad esempio, si ritiene corretta la numerazione che per
il 2013 parta da 1 inserendo, ad esempio, quale serie,
la lettera A (000001/A) e per il 2014 che riprenda da
1 inserendo come serie la lettera B (000001/B). Anche
l’anno, si è dell’avviso, possa essere utilizzato come se-
rie (000001/2013, 000001/2014, e via di seguito).
Inoltre, in caso di esercizio di più attività ex-art. 36
del D.P.R. n. 633/1972 e/o di adozione di più sezionali
(es. per diversi punti vendita) si ritiene possano essere
utilizzate due distinte serie, la prima per identificare
l’anno e la seconda il sezionale (es. 000001/2013/01
identifica la fattura n. 1 del 2013 del sezionale n. 1,
000001/2013/02 identifica la fattura n. 1 del 2013
del secondo sezionale).
Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto del-
la progressività e della univoca identificazione previ-
sto dalla norma.
Sull’argomento è necessario un chiari-
mento dell’Agenzia delle entrate peraltro già richiesto
dalle case produttrici di software.
La seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il
numero di partita IVA del cessionario o committente
ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o
committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte
o professione.
2. Cosa si intende per fattura elettronica
Fermo restando il contenuto della fattura individua-
to dal nuovo secondo comma dell’articolo 6 del D.P.R.
n. 633/1972, il comma 1 del citato articolo semplifica
l’utilizzo della fattura elettronica intendendo per tale:
- una fattura emessa in qualunque formato elettroni-
co;
- una fattura il cui utilizzo è subordinato all’accettazio-
ne da parte del destinatario;
- una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione
da parte del cliente o del terzo residente in un Pae-
se con il quale non esiste alcuno strumento giuridi-
co che disciplini la reciproca assistenza è consentita
a condizione che ne sia data preventiva comunica-
zione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto
passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno
cinque anni e nei suoi confronti non siano stati noti-
ficati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di
contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto;
- una fattura elettronica (o cartacea), che si da per
emessa all’atto della sua consegna, spedizione, tra-
smissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le
procedure telematiche della comunicazione.
3. Modalità di emissione e formati
Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fat-
tura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta
con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità
dei beni o servizi oggetto dell’operazione, i corrispetti-
vi per la determinazione della base imponibile e quelli
ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono indi-
cati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei
confronti di un medesimo soggetto può essere emessa
una sola fattura.
Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico
lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso ce-
dente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purché
per ogni fattura sia accessibile la totalità delle infor-
mazioni.
4. Formato di emissione della fattura elettronica
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine,
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura
dal momento della sua emissione fino al termine del
suo periodo di conservazione.
I predetti requisiti possono essere garantiti mediante:
1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un col-
legamento affidabile tra la fattura e la cessione di
beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Un
esempio può essere rappresentato dall’ordine di ac-
quisto, dal contratto, dal documento di trasporto, dal-
la ricevuta di pagamento;
2. apposizione della firma elettronica qualificata o digi-
tale dell’emittente;
3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
4. da altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità
dell’origine e l’integrità dei dati.
Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in
lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’am-
ministrazione finanziaria.
In sostanza dall’analisi della norma appare chiaro che
al soggetto passivo viene lasciata ampia libertà di scel-
ta del formato con cui la fattura elettronica può essere
emessa o ricevuta.
Il dettato normativo dispone, infatti, che la fattura pos-
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Venerdì
11
gennaio
2013