in via esclusiva o prevalente sotto il profilo redditua-
le,
da almeno 10 anni.
In ogni caso, come precisato dal Ministero, i certificati,
i diplomi o i titoli
devono evidentemente essere perti-
nenti all’attività svolta dal collaboratore
.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro autonomo
(1,25 volte il minimale), la circolare ministeriale, nello
spiegare le modalità di calcolo dello stesso, chiarisce
che per il 2012 il reddito da prendere a riferimento è
pari € 18.662,50.
Infine, il Ministero ricorda che, oltre ai casi sopra ci-
tati, la legge 92/2012 esclude dall’applicabilità del-
la presunzione anche le prestazioni lavorative svolte
nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordi-
namento richiede l’iscrizione ad un ordine professiona-
le, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi pro-
fessionali qualificati .
Sul punto va precisato che unitamente alla circolare
ministeriale, è stato emanato un decreto ministeriale
con il quale si è fatta una ricognizione delle predette
attività professionali per le quali la registrazione è su-
bordinata a “specifici requisiti e condizioni” (si tratta di
un elenco esemplificativo degli ordini, collegi, registri,
albi e ruoli tenuti da una pubblica amministrazione, in
relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al supera-
mento di un esame di stato o, comunque, alla necessa-
ria valutazione da parte di uno specifico organo circa i
presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività)
In ogni caso, come precisato dal Ministero, indipenden-
temente dall’elenco delle attività contenute nel decre-
to, sembra possibile ritenere che la deroga non operi in
relazione alle attività per le quali non è comunque pre-
visto il possesso di specifici requisiti e condizioni.
A tal proposito va, invece, evidenziato, come il Ministe-
ro faccia espresso riferimento alle attività per le quali è
prevista l’iscrizione all’albo imprese artigiane, eviden-
ziando che essendo tali attività condizionate ad una
specifica delibera della CPA,
per esse non opera la pre-
sunzione prevista per legge
. In pratica l’iscrizione all’al-
bo imprese artigiane
è di per se sufficiente per conside-
rare l’attività come professionalmente qualificata
.
Non è, invece, sufficiente, la mera iscrizione al registro
delle imprese in quanto essa non assicura una verifica
dei requisiti e delle condizioni che consentono l’opera-
tività della deroga.
Circa gli effetti della presunzione, i commi 4 e 5 dell’art.
69 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) stabiliscono che
in mancanza dei requisiti sopra indicati le prestazioni
rese sono da inquadrarsi nell’ambito delle collabora-
zioni coordinate e continuative a progetto, con appli-
cazione della relativa disciplina contributiva; ne con-
segue, tuttavia, che l’attività deve essere riconducibi-
le ad un progetto specifico, in mancanza del quale si
determina la conversione del contratto in un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
sua costituzione.
Infine, la circolare ministeriale ricorda che la presun-
zione si applica ai rapporti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore della Legge 92/2012 (18
luglio 2012). Nell’ipotesi di prestazioni già in essere, il
Legislatore dà tempo 12 mesi dall’entrata in vigore del-
la riforma per consentire gli opportuni adeguamenti.
C
ONTRATTUALE
17
Lavoro intermittente (a chiamata): non
più utilizzabile il fax come modalità di
comunicazione della chiamata.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo bis, viene
eliminata la possibilità di inviare via fax la comunica-
zione preventiva per il lavoro a chiamata.
L’art. 34, comma 54 del, Decreto Sviluppo bis, tra le al-
tre cose ha previsto l’abrogazione del fax come modali-
tà di comunicazione del lavoro a chiamata.
Ne consegue che, in attesa dell’emanazione di uno spe-
cifico decreto ministeriale che disciplini compiutamen-
te le modalità per effettuare la predetta comunicazio-
ne, non è più possibile fare la comunicazione tramite
fax, pertanto dovranno essere utilizzati gli altri canali
indicati nella nota ministeriale (via e mail, sms, oppure
on line tramite il sito
www.cliclavoro.gov.it
).
• • •
FISCO
1
Le novità in materia di fatturazione IVA.
Con il decreto legge n. 216 dell’11 dicembre 2012,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, vengono introdotte
una serie di novità in materia di fatturazione.
PREMESSA
Il decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. “salva-
infrazioni”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288
dell’11 dicembre 2012, consente all’Italia di adempie-
re agli obblighi scaduti o in imminente scadenza deri-
vanti dall’appartenenza alla UE.
In particolare, il predetto decreto introduce, a decor-
rere dal 1° gennaio 2013, una serie di semplificazioni
fiscali e tributarie volte a ridurre gli oneri amministra-
tivi per i cittadini e le imprese tra cui il recepimento
della direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazio-
ne in ambito IVA con riferimento alla disciplina relati-
va all’emissione della fattura, alla fattura elettronica e
semplificata e all’esigibilità dell’imposta nelle opera-
zioni transfrontaliere.
Di notevole interesse, risultano le novità relative alla
fatturazione delle operazioni.
Si evidenzia, infine, che i contenuti del decreto legge
che andremo a commentare sono stati trasfusi nella
legge di stabilità 2013. Con ogni probabilità, quindi, il
decreto legge n. 216/2012 non sarà convertito in leg-
ge in quanto le modifiche legislative, in esso contenute,
entreranno in vigore il 1° gennaio 2013 con l’approva-
zione della legge di stabilità 2013.
LE MODIFICHE AL SISTEMA DELLA FATTURAZIONE
L’articolo 1 del decreto legge 11 dicembre 2012, n.
216 c.d. “salva-infrazioni”, ha radicalmente modificato i
commi da 1 a 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972
in materia di fatturazione delle operazioni.
In particolare, viene modificato il contenuto della fattu-
ra, viene regolamentata l’emissione della fattura elet-
tronica e di quella semplificata e le modalità di conser-
vazione delle fatture elettroniche.
Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21, in sostanza, la fat-
tura elettronica viene di fatto equiparata a quella car-
tacea, pertanto le nuove regole, di seguito indicate, so-
no valide per entrambe le modalità di fatturazione.
1. Contenuto della fattura
La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
a) data di emissione
b)numero progressivo che la identifichi in modo univoco
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubica-
zione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti
InformaImpresa
9
Venerdì
11
gennaio
2013