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ti identificativi del cessionario o committente stabi-
lito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero
di partita Iva dello stesso;
3. di indicare il numero di identificazione Iva attribuito
dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessiona-
rio o committente sia stabilito in un altro Stato mem-
bro della Comunità economica europea.
La fattura semplificata non può essere emessa per le
seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
b)operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, let-
tera a (cessioni di beni o prestazioni di servizi, di-
verse da quelle di cui all’articolo 10, nn da 1) a 4)
e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo
che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro
dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione
contabile”).
Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell’economia e delle finanze può:
1. innalzare fino a 400 euro il limite oggi fissato a 100
euro,
2. consentire l’emissione di fatture semplificate anche
senza limiti di importo per le operazioni effettuate
nell’ambito di specifici settori di attività o da specifi-
che tipologie di soggetti per i quali le pratiche com-
merciali o amministrative ovvero le condizioni tec-
niche di emissione delle fatture rendono particolar-
mente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.
La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può
essere emessa anche mediante apparecchi misuratori
fiscali. In tal caso, con D.M. saranno individuati gli ele-
menti da indicare in luogo dei dati identificati del sog-
getto che emette il documento.
FISCO
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Rimborso delle maggiori imposte dirette
versate a seguito della mancata deducibilità
dell’Irap relativa al costo del lavoro.
Al via dal 18 gennaio p.v. la trasmissione telematica
del modello per la richiesta di rimborso.
PREMESSA
Con il provvedimento n. 140973, del 17 dicembre
2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello,
con le relative istruzioni, per il rimborso della quota
di imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effet-
to della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spe-
se per il personale dipendente e assimilato (ai sensi
dell’art. 2 comma 1-quater del D.L. n. 201/2011, conv.
nella legge n. 214/2011).
Vale la pena ricordare che la disposizione contenuta
nell’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha lo
scopo di affermare, in deroga al principio generale di
indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive (IRAP) dalle imposte statali, la deducibilità, ai
fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP gravante sul co-
sto sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il
personale dipendente e assimilato. In particolare, la
norma consente, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle
imposte sui redditi delle società (IRES) e delle persone
fisiche (IRPEF) di una quota parte dell’IRAP corrispon-
dente all’imposta analiticamente calcolata sul costo
per lavoro dipendente e assimilato. La deducibilità è
ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la
base imponibile secondo i criteri ordinari.
Il comma 1-bis, al fine di coordinare il nuovo regime di
deducibilità dell’IRAP con quello di cui all’articolo 6 del
D.L. n. 185/2008, elimina da tale articolo il riferimento
alla deducibilità delle spese per il personale dipenden-
te e assimilato. Pertanto, la deducibilità dell’IRAP ai fini
IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui
al richiamato articolo 6) resta applicabile - a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 -
alla sola quota imponibile degli interessi passivi e one-
ri assimilati.
In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma
12 del D.L. n. 16/2012, è stato stabilito che la suddetta
deduzione può essere fatta valere anche per i periodi
d’imposta precedenti per i quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. n. 201 del
2011 (28 dicembre 2011) era pendente il termine di
cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. In tal caso, al
contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte
sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di
imposta, per effetto della mancata deduzione.
Si ricorda che le istanze di rimborso devono essere pre-
sentate entro 48 mesi dalla data del versamento. Per i
versamenti in acconto, il citato termine decorre dal mo-
mento del versamento del saldo, come precisato nella
risoluzione n. 459 del 2008.
A CHI SPETTA IL RIMBORSO
Il rimborso spetta ai seguenti soggetti:
- società di capitali e enti commerciali (art. 5 del D.Lgs.
n. 446/1997);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis
del D.Lgs. n. 446/1997);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6 del
D.Lgs. n. 446/1997);
- imprese di assicurazione (art. 7 del D.Lgs. n.
446/1997);
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equi-
parate esercenti arti e professioni (art. 8 del D.Lgs. n.
446/1997).
La deduzione dell’Irap spetta anche ai soggetti diversi
da quelli elencati, a condizione che determinino la ba-
se imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le
imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli
e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale
eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti
privati non commerciali con riferimento alla sola atti-
vità commerciale esercitata).
CONDIZIONE PER L’ACCESSO ALLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI RIMBORSO
Essenziale per l’accesso al rimborso è che i versamenti
(saldo e acconto IRAP), da dedursi - limitatamente alla
quota imponibile relativa alle spese per il personale di-
pendente e assimilato - ai fini del ricalcolo delle impo-
ste dovute nell’esercizio per cui ne è avvenuto il paga-
mento, siano “influenzati” dal sostenimento di costi per
il personale dipendente e assimilato. In caso contrario,
il rimborso non compete in quanto l’esborso (a saldo o
in acconto) non è deducibile.
In pratica, è necessario determinare, per il saldo e per
gli acconti, l’ammontare del versamento ascrivibile al
costo del personale. Tale somma sarà deducibile ai fini
delle imposte dirette e sarà quella che determinerà il
ricalco delle imposte dirette.
Esempio:
Una ditta individuale, nel corso del 2010, ha versato:
- un saldo IRAP per il periodo d’imposta 2009 pari a
1.000 euro di cui 700 euro relativi a spese per il per-
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gennaio
2013