sonale dipendente;
- due acconti IRAP per il periodo 2010 pari, global-
mente, a 2.000 euro di 1.500 euro relativi a spese
per il personale dipendente.
L’impresa potrà dedurre, ai fini del ricalcolo dell’IRPEF
e delle relative addizionali, una somma pari a 2.200
euro (700 + 1.500) in relazione al periodo d’imposta
2010.
PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI DAL RICALCOLO
Il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai
periodi d’imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (da-
ta di entrata in vigore della legge n. 214/2011, di con-
versione del D.L. n. 201/2011) non è scaduto il termi-
ne decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata
versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede
il rimborso.
In proposito, si ricorda che per i versamenti in accon-
to il termine di 48 mesi decorre dal momento del ver-
samento del saldo relativo al medesimo. Pertanto, per
gli acconti relativi al periodo d’imposta in corso al 28
dicembre 2007, anche se versati anteriormente a tale
data, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data
di versamento dell’imposta a saldo (giugno 2008 per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare).
Pertanto, in generale, per i soggetti con periodo d’im-
posta coincidente con l’anno solare, sono ammessi in
deduzione, partendo dai più datati, i seguenti versa-
menti (limitatamente alla quota di IRAP imputabile al
costo del lavoro):
- per il periodo d’imposta 2007: gli acconti versati in
relazione a tale anno in quanto il relativo saldo è
avvenuto, normalmente, a giugno 2008 quindi suc-
cessivamente al termine decadenziale dei 48 mesi
spirato il 28 dicembre 2007;
- per il periodo d’imposta 2008: il saldo 2007 e gli ac-
conti 2008;
- per il periodo d’imposta 2009: il saldo 2008 e gli ac-
conti 2009;
- per il periodo d’imposta 2010: il saldo 2009 e gli ac-
conti 2010;
- per il periodo d’imposta 2011: il saldo 2010 e gli ac-
conti 2011.
Per la dichiarazione da presentarsi per il 2012 – IRAP
2013 – la quota deducibile sarà considerata diretta-
mente in sede di calcolo dell’imposta dovuta per tale
anno.
MODALITA’ E TERMINI
DI PRENOTAZIONE
DELL’ISTANZA TELEMATICA
L’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate
esclusivamente in via telematica (direttamente o tra-
mite intermediario abilitato), entro:
- 60 giorni dalla data di attivazione della procedu-
ra telematica di invio delle istanze, per i termini di
decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che,
ancora pendenti alla data del 28 dicembre 2011, ri-
cadono nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre
2011 e il 60° giorno successivo alla data della me-
desima attivazione;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il ver-
samento, negli altri casi.
Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni
telematiche nelle prime ore della data di avvio della
procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestio-
ne, viene disposta una differenziazione dei termini ini-
ziali di invio delle istanze per ciascuna area geografica
nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale (si ve-
da in calce alla presente la tabella con le date di aper-
tura del canale telematico suddiviso per ambiti territo-
riali e, per alcuni territori, per tipologia di soggetto).
Le istanze si considerano presentate secondo l’ordine
di trasmissione dei relativi flussi telematici determina-
to dal periodo di tempo intercorrente tra:
- l’attivazione della procedura telematica, secondo
quanto sopra riportato;
- l’invio della stessa istanza.
Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora an-
tecedente a quelle previste per l’avvio della procedu-
ra telematica, alle istanze contenute nel relativo flus-
so telematico viene assegnata, per l’area geografica di
riferimento, l’ultima posizione del suddetto ordine di
priorità.
Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle En-
trate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddi-
sfare le richieste di rimborso validamente liquidate che
si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti.
Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data
priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto
ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, ri-
ferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entra-
te territorialmente competenti. Qualora le disponibilità
finanziarie di un esercizio non consentano di erogare
integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno
o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento
dei rimborsi residui relativi all’annualità non comple-
tata, quelli relativi al primo periodo d’imposta intera-
mente non pagato saranno erogati proporzionalmente
rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liqui-
dati, ferma restando la successiva integrazione dei pa-
gamenti a saldo delle somme richieste.
CONTRIBENTI CHE HANNO USUFRUITO
DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DEL 10%
Le istruzioni al modello di istanza analizzano il caso
in cui il contribuente, che presenta la domanda di rim-
borso, abbia già usufruito della deduzione forfetaria
del 10% dell’IRAP versata (di cui all’art. 6 del D.L. n.
185/2008, convertito nella legge n. 2/2009):
- sia “a regime”, vale a dire in sede di UNICO (a par-
tire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008);
- sia attraverso l’invio all’Agenzia delle Entrate di ap-
posita istanza di rimborso, relativamente ai periodi
d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre
2008.
In proposito, viene precisato che, ai fini del rimborso, la
quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2, commi da 1
a 1-ter del D.L. n. 201/2011, deve essere determinata
al netto del 10% dell’IRAP già dedotta con riferimento
al medesimo periodo d’imposta, nel caso in cui la de-
duzione forfetaria sia stata giustificata, esclusivamente,
dalla partecipazione al valore della produzione netta
di spese per il personale dipendente e assimilato non
ammesse in deduzione.
In altre parole, unicamente nel caso in cui la deduzione
del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento
di soli costi per il personale dipendente e assimilato,
nel calcolo dell’IRPEF/IRES rimborsabile le due dedu-
zioni non possono essere cumulate, con il risultato che
la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2 del D.L. n.
201/2011 deve essere determinata al netto dell’IRAP
già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’im-
posta.
Atteso che, a regime (vale a dire, a partire da UNICO
2013), le modalità di calcolo dell’ammontare deduci-
bile non mutano, quanto sopra riportato consente di
affermare che, per il periodo d’imposta 2012 e i suc-
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Venerdì
11
gennaio
2013