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ambiente

3 Prorogato l’avvio del Sistri al 02/04/2012:

l’elenco dei soggetti obbligati.

Prorogata al 02.04.12 la data di avvio della operatività del Sistri per i soggetti elencati di seguito:

- Produttori di rifuti speciali pericolosi che hanno più di dieci dipendenti (quindi da 11 dipendenti in su) - Imprese ed enti produttori di rifuti speciali non peri-colosi (derivanti da attività industriali, artigianali, recu-pero e smaltimento di rifuti ) che hanno più di dieci dipendenti (quindi da 11 dipendenti in su)

- Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifuti speciali a titolo professionale

- Recuperatori di rifuti, smaltitori di rifuti, commercianti ed intermediari di rifuti

- Trasportatori dei propri rifuti pericolosi

- Imprese che pur non essendo obbligate, hanno aderito in maniera facoltativa al SISTRI

Per le aziende che producono rifuti pericolosi, ma che hanno fno a 10 dipendenti, la normativa stabilisce che l’avvio della operatività del Sistri non potrà essere antece-dente al 01.06.12. Al momento il Ministero dell’ambiente non ha ancora dato indicazioni sull’effettiva data di avvio, per questi ultimi soggetti

Di seguito si riportano le norme cui si fa riferimento per arrivare a comprendere quali sono i soggetti (riporta-ti sopra) che dovranno operare con il Sistri a partire dal 02/04/2012

Decreto legge 13.8.11, n. 138, convertito, con modifcazioni, dalla legge 14.9.11, n. 148 e con la modifca apportata dal D. legge 29.12.11, n. 216, all’art. 13, comma 3

Al fne di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Si-stri, nonché l’effcacia del funzionamento delle tecnolo-gie connesse al Sistri, il Ministero dell’ambiente, attra-verso il concessionario Sistri, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15.12.2011, la verifca tecni-ca delle componenti software e hardware, anche ai fni dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, orga-nizzando, in collaborazione con le associazioni di catego-ria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli uten-ti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto legge 13.05.11, n. 70, convertito, con modifcazioni, dalla legge 12.07.11, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del ministero dell’ambiente 26.05.11, pubblicato nella G.U. n. 124 del 30.05.11, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del ministero dell’am-biente 26.05.11, il termine di entrata in operatività del Sistri è il 02.04.12.

Decreto legge 13.05.11, n. 70, convertito, con modifcazioni, dal-la legge 12.07.11, n. 106 – art. 6, comma 2, lettera f-octies)

Al fne di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistri, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero dell’ambiente 26.05.11, il relativo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del ministero dell’ambiente 18.02.11, n. 52, non può essere antecedente al 01.06.12.

Decreto del Ministero dell’ambiente 26.05.11 – art. 1, comma 5

1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decre-to ministeriale 17.12.09, come modifcato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28.09.10, e dal decreto ministeriale 22.12.10, è prorogato al 1° set-tembre 2011 per:

a) i produttori di rifuti di cui all'articolo 3, comma 1, let-tera a) del decreto min. 18.02.11, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto leg. 3.04.06, n. 152, che hanno più di 500 di-pendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quan-tità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18.02.11, n. 52.

2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto mini-steriale 17.12.09, come modifcato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto min. 28.09.10, e dal decreto min. 22.12.10, è prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18.02.11, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3.04.06, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifuti urbani della Regione Campania.

3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto mini-steriale 17.12.09, come modifcato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto min. 28.09.10, e dal decreto min. 22.12.10, è prorogato al 2.11.11 per:

a) i produttori di rifuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18.02.11, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifuti speciali non pe-ricolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3.04.06, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

4. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17.12.09, come modifcato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28.09.10, e dal de-creto ministeriale 22.12.10, è prorogato al 1° dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18.02.11, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3.04.06, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quan-tità annua complessivamente trattata fno a 3.000 ton-nellate.

5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto mini-steriale 17.12.09, come modifcato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28.09.10, e dal decreto ministeriale 22.12.10, è prorogato al 2.01.12 per i pro-duttori di rifuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18.02.11, n. 52, che hanno fno a 10 dipendenti.

6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto mini-steriale 17.12.09, come modifcato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28.09.10, e dal decreto ministeriale 22.12.10.

Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto mini-steriale 17.12.09, come modifcato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28.09.10, e dal decreto ministeriale 22.12.2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18.02.11, n. 52, che hanno fno a 10 dipendenti.

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2 InformaImpresa Venerdì 27 gennaio 2012

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