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4 InformaImpresa Venerdì 27 gennaio 2012

massima di 90 giorni nell’arco del periodo di tirocinio all’apprendista sospeso, che risulti altresì già occupato con rapporto di apprendistato alla data del 29 novem-bre 2008.

Riguardo alle modalità operative si rimanda alle Linee Guida CEAV relative al “Fondo Apprendisti”, precisando che per attivare gli interventi di “sospensione” o cassa integrazione in deroga, possono essere utilizzati i mo-delli di comunicazione a Confartigianato Vicenza già previsti per gli altri settori artigiani, evidenziando che trattasi di apprendisti del settore Edile.

Rimane invariato il trattamento in caso di sospensioni dell’apprendista per maltempo/intemperie, che conti-nuerà a carico del Fondo CEAV per tutto il 2012. Per approfondimenti consultare il fle - accordo appren-disti edili.pdf alla notizia 432 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE - LAVORO

13 Trasporto merci. Rinnovo del CRIL: Accordo

22.11.2011. Disposizioni operative SPRAV.

Lo SPRAV ha defnito alcuni aspetti operativi derivanti dal rinnovo del Contratto Integrativo Regionale del set-tore Trasporto merci del 22 novembre 2011.

In seguito alla stipula del Contratto Integrativo del set-tore Trasporti del Veneto lo SPRAV (Sede Paritetica Re-gionale Autotrasporto) si è riunito per defnire alcuni aspetti operativi derivanti da tale accordo, sul ritiro pa-tente e relativamente alla registrazione del lavoro di-scontinuo per la deroga all’orario di lavoro degli autisti 3S .

Riportiamo di seguito le principali novità:

1) E’ stata predisposta la nuova modulistica (in alle-gato on line alla notizia) per le registrazioni relative alle nuove imprese che chiedono la deroga sull’orario di lavoro.

In questi giorni verrà inviata alle aziende che già sono state registrate nel quadriennio 2008 – 2011, una let-tera con la quale si informano tali aziende che in ba-se a quanto previsto nel rinnovo, verrà loro confermata la registrazione già ottenuta a condizione che l’impre-sa sia in regola e continui a mantenere la regolarità dei versamenti ad EBav, compreso il versamento della somma di euro 1,50 trattenuta mensilmente ai lavora-tori, quale quota servizio.

2) Lo SPRAV ha proposto di unifcare il termine entro i quali le aziende non in regola dovranno effettuare il recupero dei versamenti Ebav, come previsto dal rin-novo.

Tale regolarizzazione potrà essere effettuata entro il 31.05.2012 sia per i versamenti Ebav, sia per la quota di euro 1,50.

E’ stato verifcato che molte aziende non hanno effet-tuato il versamento della quota di servizio di euro 1,50 nel quadriennio 2008–2011; per questi casi Ebav pre-disporrà un apposito modello “freccia” riepilogativo di tutte le somme dovute nel quadriennio.

3) A partire dal 2012 la quota di servizio verrà versata mensilmente attraverso modello F24.

La data di attivazione della nuova procedura sarà co-municata da Ebav.

4) E’ in fase di predisposizione il verbale di conciliazio-ne in sede sindacale previsto al punto 4 del rinnovo del Contratto Integrativo Regionale del settore Trasporto merci relativo all’applicazione della normativa sul riti-ro patente. Tale verbale è destinato appunto ai lavora-tori autisti cui è stata ritirata la patente.

Relativamente a quanto previsto al punto 3 del citato accordo, in materia di procedure semplifcate per l’uti-lizzo dei sistemi satellitari le parti sociali hanno preso i

primi contatti con la DRL che prossimamente invierà in merito alla procedura introdotta dal rinnovo del Con-tratto Integrativo Regionale del settore Trasporto merci una nota allo SPRAV.

Per l’attivazione della nuova procedura bisogna dun-que attendere tale nota.

Per approfondimenti consultare il fle: - SPRAV Nuova modulistica Accordo Regionale 22.11.2011.pdf e l’artico-lo collegato - Trasporto merci e spedizioni. Rinnovo del Contratto Integrativo Regionale – Accordo del 22 novem-bre 2011 alla notizia 438 su www.informaimpresa.it

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FISCO

5 Per i soggetti IRES modificato il sistema di

riporto delle perdite.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fscale delle perdite d’impresa.

PREMESSA

L’articolo 23, comma 9 del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 ha modifcato la disciplina relativa al riporto delle perdite delle società di capitali, prevista dai primi due commi dell’articolo 84 del Tuir. E’ stato eliminato il limite temporale dei cinque anni, sostituito con un limite quantitativo che prevede in ciascun periodo di imposta il riporto delle perdite pregresse in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile. Nel caso delle nuove attività produttive, è consentito il riporto pieno delle perdite se relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione.

In merito, i nuovi commi 1 e 2 del citato art. 84, dispon-gono che:

1. “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura

non superiore all’ottanta per cento del reddito impo-nibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare …

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta

dalla data di costituzione possono … essere compu-tate in diminuzione del reddito complessivo dei pe-riodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascu-no di essi a condizione che si riferiscano ad una nuo-va attività produttiva”.

LA NOVITA’ DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE DI IMPRESA PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Nella circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E, l’Agenzia, pre-liminarmente, richiama l’attenzione sui motivi che han-no spinto il legislatore a modifcare la disciplina delle perdite di impresa ai fni delle imposte sui redditi delle società e degli enti commerciali.

In particolar modo, secondo il Legislatore, la nuova disciplina risponde ad esigenze di semplifcazione, in quanto:

- evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie fnalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella so-stanza, vanifcano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;

- limita complesse valutazioni in ordine alla recupe-rabilità delle perdite ai fni dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bi-

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