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operazioni di emissione e annullamento dei tito-
li azionari e degli strumenti finanziari partecipativi
nonché di conversione in azioni di nuova emissione e
di acquisizione temporanea di titoli, sui trasferimenti
della proprietà di azioni negoziate in mercati regola-
mentati emesse da società aventi specifici requisiti.
Per il 2013 l’imposta è stabilita nella misura dello
0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regola-
mentati);
b) alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e ne-
goziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, fu-
tures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, non-
ché sui contratti a termine. In tal caso l’imposta è do-
vuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipo-
logia di strumento e del valore del contratto.
L’imposta non è applicabile alle operazioni aventi qua-
le controparte l’UE, la Banca Centrale Europea, le Ban-
che centrali degli Stati UE e le Banche centrali e gli or-
ganismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati,
ecc. .
Va versata dalla banca ovvero da altro soggetto che in-
terviene nell’esecuzione dell’operazione relativamente
alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari
partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari
derivati ovvero dal contribuente negli altri casi.
L’imposta dovuta in misura percentuale è applicabi-
le alle transazioni concluse a decorrere dall’1.3.2013
mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse
dall’1.7.2013.
Le modalità attuative della disposizione in esame sono
demandate ad un apposito DM.
13. DEDUZIONE DEI COSTI PER GLI AUTOVEICOLI
A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene modificato ul-
teriormente l’articolo 164 del Tuir, riducendo dal 27,5%
al 20% la percentuale di deducibilità delle spese di
acquisto e di gestione degli autoveicoli ad uso promi-
scuo.
14. RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
E’ prorogata dal periodo d’imposta 2013 al periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017 (in generale, dal 2018), la decorrenza degli ef-
fetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle
immobilizzazioni immateriali nell’ambito delle aggre-
gazioni aziendali ex art. 15 D.L. 185/2008.
Il riallineamento è esteso anche ai maggiori valori del-
le partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a segui-
to di un’operazione straordinaria, con il pagamento di
un’imposta sostitutiva.
La disposizione:
- proroga dal 2015 al 2020 la decorrenza degli effetti
del riallineamento;
- dispone il versamento dell’imposta sostitutiva in uni-
ca rata da versare entro il termine di scadenza dei
versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo d’imposta 2012 (anziché in tre rate).
Tale termine è applicabile anche ai versamenti dell’im-
posta dovuta per il riallineamento relativo ad ope-
razioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al
31/12/2010 o in quelli precedenti (occorre applicare
gli interessi legali, decorrenti dall’1/1/2011).
15. IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI FINANZIARI
La disposizione eleva il limite massimo dell’imposta di
bollo sulla rendicontazione degli strumenti finanziari
solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il
nuovo limite massimo, a decorrere dal 2013, è aumen-
tato a euro 4500.
16. RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALE
ED AGRARIO
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui red-
diti, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, i reddi-
ti dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali iscritti nella previden-
za agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L’in-
cremento si applica sull’importo risultante dalla riva-
lutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della de-
terminazione dell’acconto delle imposte sui redditi do-
vute per l’anno 2013, si dovrà tener conto di tale di-
sposizione.
17. IRAP- DEFINIZIONE DELLE IMPRESE PRIVE
DI ORGANIZZAZIONE ESCLUSE DAL TRIBUTO
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un Fondo di 188 milioni
di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015
e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a
esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fi-
siche esercenti attività commerciali, arti e professioni,
che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimi-
lati e che impiegano anche in locazione beni strumen-
tali di ammontare massimo determinato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal
2014 ed è volto ad escludere dall’IRAP (istituita e di-
sciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di
contribuenti “minori”.
Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche
esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del
testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917), ovvero esercenti arti e professioni, a spe-
cifiche condizioni.
Nella disposizione normativa si specifica, infine, che la
dotazione annua del predetto Fondo è di 188 milioni
di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015
e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tale do-
tazione è stata ridotta nel corso dell’esame al Senato:
l’originaria disposizione prevedeva 248 milioni di euro
nel 2014 e 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
18. IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE
DETENUTI ALL’ESTERO
A. IVIE
Prorogata al 2012 la decorrenza della normativa IVIE
(imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
La riduzione dell’aliquota allo 0,4% viene estesa a tutti
coloro che usano l’immobile all’estero come abitazione
principale. Su queste abitazioni principali e immobili
sulle seconde case non locate non si applica l’IRPEF
sui redditi fondiari.
Le regole IRPEF si applicano per il meccanismo dei
versamenti in acconto e in saldo, quindi non sarà più
l’Agenzia delle entrate a determinare i termini dei ver-
samenti.
B. IVAFE
L’Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero
(IVAFE) si applica dal 2012 anziché dal 2011. Si ap-
plica a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenu-
ti all’estero, sena distinzioni tra stati UE o white list o
altri Stati.
I versamenti effettuati per il 2011 sono considerati in
acconto dell’imposta dovuta per il 2012.
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Venerdì
25
gennaio
2013