i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
            
            
              j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
            
            
              k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
            
            
              l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
            
            
              m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
            
            
              n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3
            
            
              agosto;
            
            
              o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
            
            
              p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
            
            
              q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
            
            
              r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
            
            
              s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
            
            
              t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
            
            
              u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
            
            
              v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
            
            
              w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
            
            
              x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
            
            
              y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
            
            
              z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
            
            
              
                2.
              
            
            
              Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
            
            
              un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il so-
            
            
              lo trattore, il limite di massa di cui al comma preceden-
            
            
              te deve essere riferitounicamente al trattore medesi-
            
            
              mo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo
            
            
              non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso,
            
            
              come risultante dalla carta di circolazione. Tale limita-
            
            
              zione non si applica se il trattore circola isolato e sia
            
            
              stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in
            
            
              sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto
            
            
              della merce attraverso il sistema intermodale, purche’
            
            
              munito di idonea documentazione attestante l’avvenu-
            
            
              ta riconsegna.
            
            
              
                Art. 2
              
            
            
              
                1.
              
            
            
              Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
            
            
              muniti di idonea documentazione attestante l’origine
            
            
              del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio
            
            
              del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente
            
            
              ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducen-
            
            
              te è consentito, qualora il periodo di riposo giornalie-
            
            
              ro - come previsto dalle norme del regolamenton CE
            
            
              n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui
            
            
              al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
            
            
              termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore
            
            
              quattro.
            
            
              
                2.
              
            
            
              Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea docu-
            
            
              mentazione attestante la destinazione del carico, l’ora-
            
            
              rio di termine del divieto è anticipato di ore due; per i
            
            
              veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documenta-
            
            
              zione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
            
            
              termine del divieto è anticipato di ore quattro.
            
            
              
                3.
              
            
            
              Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per
            
            
              i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o
            
            
              comunque collocati in posizione strategica ai fini dei
            
            
              collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Pado-
            
            
              va, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia,
            
            
              Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai
            
            
              terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogore-
            
            
              do e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzio-
            
            
              ne di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che traspor-
            
            
              tano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione
            
            
              si applica anche nel caso di veicoli che trasportano uni-
            
            
              tà di carico vuote (container, cassa mobile, semirimor-
            
            
              chio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals
            
            
              intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai com-
            
            
              plessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti
            
            
              e ai terminals intermodali per essere caricati sul tre-
            
            
              no. Detti veicoli devono essere muniti di idonea docu-
            
            
              mentazione (ordine di spedizione) attestante la desti-
            
            
              nazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata
            
            
              ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia,
            
            
              (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato ma-
            
            
              rittimo), purché muniti di idonea documentazione atte-
            
            
              stante la destinazione del viaggio e di lettera di preno-
            
            
              tazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
            
            
              l’imbarco, e che rientrino nella definizione e nell’am-
            
            
              bito applicativo dell’art. 1 del decreto del Ministro dei
            
            
              trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.
            
            
              
                4.
              
            
            
              Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
            
            
              dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché
            
            
              muniti di idonea documentazione attestante l’origine
            
            
              del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato
            
            
              di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità  del
            
            
              trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veico-
            
            
              li che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
            
            
              parte del territorio nazionale che si avvalgono di tra-
            
            
              ghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla
            
            
              Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
            
            
              Giovanni, purché muniti di idonea documentazione at-
            
            
              testante l’origine del viaggio.
            
            
              
                5.
              
            
            
              Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
            
            
              dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la ri-
            
            
              manente parte del territorio nazionale, per i veicoli che
            
            
              circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del
            
            
              territorio nazionale che si avvalgono di traghettamen-
            
            
              to, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraver-
            
            
              so i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per
            
            
              i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare,
            
            
              diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui
            
            
              all’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gen-
            
            
              naio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che
            
            
              rientrano nel campo di applicazione del decreto del
            
            
              Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio
            
            
              2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea
            
            
              documentazione attestante la destinazione del viaggio
            
            
              e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di
            
            
              viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.
            
            
              1 non trova applicazione.
            
            
              
                6.
              
            
            
              Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tene-
            
            
              re conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei
            
            
              cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Saler-
            
            
              no-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
            
            
              operazioni di traghettamento, da e per la Calabria at-
            
            
              traverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
            
            
              per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché mu-
            
            
              niti di idonea documentazione attestante l’origine e la
            
            
              destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è
            
            
              posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è
            
            
              anticipato di 2 ore.
            
            
              
                7.
              
            
            
              Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i vei-
            
            
              coli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San
            
            
              Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono
            
            
              assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del
            
            
              territorio nazionale.
            
            
              
                8.
              
            
            
              Le disposizioni riportate nei precedenti commi si ap-
            
            
              plicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti
            
            
              in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizio-
            
            
              ni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilascia-
            
            
              te ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo
            
            
              30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
            
            
              • • •
            
            
              
                16
              
            
            
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              gennaio
            
            
              
                2013