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i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3
agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il so-
lo trattore, il limite di massa di cui al comma preceden-
te deve essere riferitounicamente al trattore medesi-
mo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo
non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso,
come risultante dalla carta di circolazione. Tale limita-
zione non si applica se il trattore circola isolato e sia
stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in
sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto
della merce attraverso il sistema intermodale, purche’
munito di idonea documentazione attestante l’avvenu-
ta riconsegna.
Art. 2
1.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine
del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio
del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente
ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducen-
te è consentito, qualora il periodo di riposo giornalie-
ro - come previsto dalle norme del regolamenton CE
n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui
al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore
quattro.
2.
Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea docu-
mentazione attestante la destinazione del carico, l’ora-
rio di termine del divieto è anticipato di ore due; per i
veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documenta-
zione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di
termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per
i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o
comunque collocati in posizione strategica ai fini dei
collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Pado-
va, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia,
Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai
terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogore-
do e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzio-
ne di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che traspor-
tano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano uni-
tà di carico vuote (container, cassa mobile, semirimor-
chio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals
intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai com-
plessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti
e ai terminals intermodali per essere caricati sul tre-
no. Detti veicoli devono essere muniti di idonea docu-
mentazione (ordine di spedizione) attestante la desti-
nazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata
ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia,
(combinato ferroviario) o strada-mare (combinato ma-
rittimo), purché muniti di idonea documentazione atte-
stante la destinazione del viaggio e di lettera di preno-
tazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco, e che rientrino nella definizione e nell’am-
bito applicativo dell’art. 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine
del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato
di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del
trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veico-
li che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di tra-
ghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, purché muniti di idonea documentazione at-
testante l’origine del viaggio.
5.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la ri-
manente parte del territorio nazionale, per i veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale che si avvalgono di traghettamen-
to, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraver-
so i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per
i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare,
diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui
all’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gen-
naio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che
rientrano nel campo di applicazione del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio
2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio
e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di
viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.
1 non trova applicazione.
6.
Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tene-
re conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei
cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Saler-
no-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento, da e per la Calabria at-
traverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché mu-
niti di idonea documentazione attestante l’origine e la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è
posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è
anticipato di 2 ore.
7.
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i vei-
coli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono
assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del
territorio nazionale.
8.
Le disposizioni riportate nei precedenti commi si ap-
plicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti
in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizio-
ni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilascia-
te ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
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Venerdì
25
gennaio
2013