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necessarie modifiche e/o integrazioni.
3. Le richieste di intervento presentate in attuazione di
accordi conclusi in sede regionale nel corso del 2012
relativi a c.d. passerelle, concessioni per conservazione
anche parziale dei rapporti di lavoro e per esuberi, pos-
sono essere ripresentate nel 2013 in continuità e ad
esaurimento del periodo previsto dall”accordo. Tale ri-
chiesta sarà accompagnata dalla previa sottoscrizione
in sede aziendale di un verbale di accordo che richiami
l’accordo in sede regionale.
4. Accordi sindacali in sede aziendale per periodi a ca-
vallo 2012/2013 dovranno essere rinnovati nel rispet-
to delle presenti Linee guida.
B) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE
ALLA MOBILITA’ IN DEROGA
….OMISSIS. .
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Mod. M2013 compilabile.pdf
- Download Verbale CIGS in D. 2013 compilabile.pdf
- Download Scheda riepilogativa dati 2013.pdf
alla notizia 886 su
www.informaimpresa.it
CONTRATTUALE
19
Incentivi per l’assunzione di apprendisti:
prorogata la scadenza del programma AMVA.
E’ stato prorogato il termine di chiusura del Programma
AMVA che prevede incentivi nel caso di assunzione con
contratto di apprendistato.
In relazione al programma AMVA, che prevede incen-
tivi per promuovere l’assunzione con contratto di ap-
prendistato (vedi notizia n. 390 su InformaImpresa del
30.11.2011), si evidenzia che Italia Lavoro Spa, con
propria nota informativa, ha comunicato la proroga
della scadenza del termine di presentazione delle do-
mande, (inizialmente fissato al 31.12.2012), a tutto il
31.03.2013, salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Ricordiamo che alle imprese che attivano contratti di
apprendistato a tempo pieno, riferiti a persone che al
momento dell’assunzione si trovano in condizioni di
svantaggio come previsto dal Regolamento europeo n.
800/2008 (ad esempio, chi non ha un impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei mesi o persone senza
titolo di studio, oppure adulti che vivono soli con una
o più persone a carico) verranno riconosciuti i seguenti
contributi:
- € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni
soggetto assunto con contratto di apprendistato per
la qualifica professionale a tempo pieno;
- € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni
soggetto assunto con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante o contratto di mestiere a tempo pie-
no.
Le domande potranno essere presentate unicamente
tramite il sistema informativo raggiungibile presso il
sito di Italia Lavoro.
CONTRATTUALE
20
Legge 92/2012 (Riforma del Mercato del
Lavoro): congedo obbligatorio e facoltativo
per il padre lavoratore; voucher alla madre
per i servizi per l’infanzia.
Decreto del Ministero del Lavoro del 22.12.2012.
L’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 92/2012, ha in-
trodotto, per le nascite avvenute a partire dal 1 genna-
io 2013, l’istituto del congedo obbligatorio di un gior-
no per il padre lavoratore dipendente, da usufruirsi en-
tro 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo
facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso pe-
riodo, anche in caso di adozione o affido, in alternativa
alla madre.
Con decreto del 22.12.12, per la cui operatività si
aspetta la registrazione della Corte dei Conti, il Mini-
stero del lavoro ha disciplinato le modalità operative
per la fruizione dei predetti congedi, prevedendo:
- che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre an-
che durante il congedo di maternità della lavoratrice
madre, in aggiunta ad esso;
- la fruizione, da parte del padre, del congedo facolta-
tivo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condi-
zionata alla scelta della madre lavoratrice di non fru-
ire di altrettanti giorni del proprio congedo di mater-
nità. In pratica il congedo del padre è in sostituzione
del congedo obbligatorio della madre, che viene per-
tanto ridotto di uno o di due giorni.
I congedi sopra indicati non possono essere frazionati
ad ore.
In ordine al trattamento economico, il padre lavoratore
dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbliga-
torio e facoltativo, ad un trattamento a carico dell’INPS
pari al 100% della retribuzione.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei conge-
di, il padre deve comunicare in forma scritta al datore
di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con anticipo
non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta
del parto. Il datore di lavoro comunica all’INPS le gior-
nate di congedo fruite, attraverso i canali informatici
messi a disposizione dall’istituto.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare
una dichiarazione della madre di non fruizione del con-
gedo di maternità per un numero di giorni equivalente
a quello fruito dal padre. La predetta documentazione
deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della
madre.
Oltre alla disciplina dei congedi per il padre lavorato-
re, gli art. 4, 5 e 6 del decreto regolamentano la pos-
sibilità, per la madre, in luogo del congedo parentale,
di chiedere un contributo utilizzabile alternativamente
per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri
della rete pubblica di servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati. Il contributo è pari a 300 euro men-
sili, per un periodo massimo di 6 mesi.
Per accedere al contributo la lavoratrice presenta do-
manda per via telematica all’INPS, indicando quale del-
le due opzioni intende accedere e di quante mensilità,
con conseguente riduzione di altrettante mensilità di
congedo parentale. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
domande dovranno essere presentate entro i termini
che saranno stabiliti dall’INPS con specifica comunica-
zione.
Potranno richiedere il contributo le lavoratrici i cui figli
siano già nati e quelle per le quali la data presunta del
parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando
con cui vengono assegnate le risorse.
CONTRATTUALE
21
EBAV. Contributi alle imprese artigiane.
Scadenzario del mese di gennaio2013.
InformaImpresa
9
Venerdì
25
gennaio
2013