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dalità analoghe alla prima concessione, ivi compreso
un nuovo verbale di consultazione sindacale. Anche
alle ulteriori concessioni si applica il meccanismo del
contingentamento delle autorizzazioni di cui alla lette-
ra precedente qualora ne ricorrano le condizioni.
4.3 Istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizza-
zione
1.
Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti
delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministe-
riali di assegnazione delle risorse alla Regione Vene-
to. Le autorizzazioni saranno concesse secondo l’ordine
di inoltro della domanda telematica, entro 30 giorni
dall’ufficio della Direzione Regionale della Regione del
Veneto (di seguito dicasi ufficio regionale).
2.
Nel caso delle successive autorizzazioni trimestrali
di cui al punto precedente (4.2 lettere a) e b) l’istrutto-
ria consisterà nella verifica delle comunicazioni di cui
al successivo articolo 6 e la priorità sarà data dal pro-
tocollo di inoltro delle comunicazioni stesse.
3.
Le domande non complete degli elementi essenziali,
cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di
richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di
giornate richieste, modalità della sospensione, presen-
za e regolarità del verbale di consultazione sindacale,
verranno riammesse solo a seguito della avvenuta in-
tegrazione della documentazione mancante richiesta
dalla Regione Veneto.
4.
In particolare il verbale di consultazione sindacale
dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragio-
ne sociale, recapito, partita iva, codice fiscale, tel. ecc
. . . )
b)settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipen-
denti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50
dipendenti. . . .)
c) settore merceologico. . . . . . (metalmeccanico, legno,
tessile, confezioni, orafi . . . .)
d)data-di avvio procedura della consultazione sindaca-
le
e)motivi del ricorso alla CIG in deroga
f) dichiarazione dell’azienda in ordine all’utilizzazione
o programmazione delle ferie, permessi e ferie resi-
due nonché degli altri eventuali istituti delle flessibi-
lità di orario previsti dalla contrattazione collettiva
g)assistenza delle parti sociali (organizzazione impren-
ditoriale, associazione sindacale)
h)dichiarazione di esaurimento della CIGO/di mancan-
za dei requisiti di legge per accedere alla CIGS (qua-
lora ne ricorra il caso)
i) periodo richiesto della Cig deroga (dal . . . . . . al . . . .)
j) eventuale indicazione del fabbisogno di giornate /
ore per il primo trimestre di CIG e per quelli succes-
sivi al primo;
k) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati
alla Cig deroga
5. Sono fatti salvi i verbali di consultazione sindacale
previsti da specifici accordi sindacali regionali di com-
parto.
6.
L’autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezio-
ne viene inviata al datore di lavoro richiedente normal-
mente per via telematica mediante e-mail dal sistema
operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione l’azienda
potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione
Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
notizia della reiezione. L’esito del ricorso sarà comuni-
cato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento
del ricorso stesso.
4.4. Comunicazione all’lnps delle autorizzazioni rila-
sciate
1.
Sulla base della convenzione tra la Regione Veneto e
l’lnps Regionale Veneto, l’ufficio regionale competente
trasmette all’lnps l’elenco delle autorizzazioni conces-
se per il seguito di competenza
5. Corresponsione del trattamento
1.
Preso atto dell’indirizzo legislativo espresso nell’art.
7 ter, comma 1, legge 33/2009 e s.m.i. e dell’Intesa Sta-
to Regioni del 26 novembre 2012, che al punto 4 di-
spone che le autorizzazioni da parte della Regione sa-
ranno effettuate delle risorse disponibili e sulle certifi-
cazioni rilasciate dell’INPS sulle risorse effettivamente
pagate, le Parti prendono atto che il pagamento diretto
da parte dell’lNPS ai lavoratori costituisce l’unica mo-
dalità di erogazione della CIG in deroga.
6. Comunicazioni aziendali
1.
Le aziende beneficiare di trattamenti di integrazione
salariale in deroga sono obbligate a trasmettere me-
diante invio telematico entro il 16 del mese successivo
a quello di riferimento il modello SR 41 aIl’INPS.
2.
Per accelerare le procedure di pagamento dei tratta-
menti di integrazione salariale, è possibile
la compila-
zione e l’invio telematico mensile all’lNPS del modello
SR 41 anche in assenza dell’autorizzazione regionale.
L’INPS acquisirà il modello e avvierà le procedure per
il pagamento, non appena ricevuta conferma dell’auto-
rizzazione regionale, cosi come previsto dalla Circolare
INPS n. 122 del 10.12.2009
3.
Il datore di lavoro è esonerato dal compilare il mo-
do IG15 Deroga, in quanto i dati richiesti da tale mo-
dello vengono forniti telematicamente all’INPS da CO
Veneto.
4. Entro il giorno 16 del mese successivo, le impre-
se dovranno inoltre inviare la comunicazione relativa
all’effettivo utilizzo della Cig in deroga relativa al mese
precedente, in via telematica sul modello disponibile
su CO Veneto (“Consuntivo mensile CIG in deroga”) an-
che prima del decreto di autorizzazione regionale. Tale
comunicazione dovrà essere inviata anche nel caso di
mancato utilizzo della CIG in deroga. L
a comunicazione
è accompagnata dalla dichiarazione della conformità
dei contenuti della stessa al modello SR41 e di aver
esaurito l’utilizzo della CIG per il mese interessato
7. Anticipazione del trattamento
1.
L’anticipazione del trattamento di CIG in deroga da
parte dell’INPS avverrà nei limiti consentiti dalla nor-
mativa nazionale vigente.
8. Monitoraggio
1.
Le parti, la Regione e l’INPS concordano sulla prio-
rità del monitoraggio della spesa che è stato oggetto
di specifica disciplina nella Convenzione Regione / IN-
PS approvata con Deliberazione della Giunta Regiona-
le del Veneto n. 1556 del 26 maggio 2009 e prevista
dall’Intesa Stato Regioni.
2.
Ai fini di un opportuno raccordo istituzionale le ri-
sultanze del monitoraggio saranno periodicamente co-
municate al tavolo delle parti sociali, al Ministero del
Lavoro e a Italia Lavoro.
10.Norma finale
1.
La presente procedura si applica alle domande di
CIG in deroga relative all’anno 2013 e con riferimen-
to alle sospensioni intervenute nel periodo 1 gennaio
2013 – 31 dicembre 2013.
2.
Le presenti linee guida saranno riviste qualora inter-
vengano ulteriori accordi tra le parti sociali, innovazio-
ni normative o direttive ministeriali che ne rendessero
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InformaImpresa
Venerdì
25
gennaio
2013