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6 Riduzioni del premio INAIL: si riportano le
faq pubblicate nel sito dell’INAIL alla data del 25/01/2012.
Sono previsti sconti per le aziende che siano in regola con le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro?
Sì, sono previste riduzioni del tasso medio di tariffa che determinano un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
Le riduzioni del tasso di premio per prevenzione si ap-plicano automaticamente?
No, sono riconosciute su domanda del datore di lavoro, da presentarsi su apposito modello predisposto dall’Inail.
Chi può beneficiarne? e in che misura?
Per le aziende che abbiano appena iniziato la propria at-tività la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al 15%.
Per le aziende che abbiano iniziato la propria attività da più di due anni la riduzione di tasso è riconosciuta in mi-sura fissa secondo quanto riportato di seguito: - 30% fino a 10 lavoratori/anno - 23% da 11 a 50 lavoratori/anno - 18% da 51 a 100 lavoratori/anno - 15% da 101 a 200 lavoratori/anno - 12% da 201 a 500 lavoratori/anno - 7% oltre i 500 lavoratori/anno
C’è un termine per la presentazione delle domande?
Per le aziende che abbiano appena iniziato la propria at-tività a domanda può essere presentata: - insieme alla della denuncia dei lavori;
- dopo l’inizio dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività):
Per le aziende che abbiano iniziato la propria attività da più di due anni la domanda deve essere presentata all’INAIL entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Se l’azienda svolge più lavorazioni, il numero di lavo-ratori-anno da considerare per stabilire la misura della riduzione è relativo all’intera azienda oppure alla sin-gola lavorazione?
Se i rischi assicurati sono più di uno il numero di lavora-tori-anno e la misura della riduzione si riferiscono al sin-golo rischio.
Quali sono i requisiti per ottenere la riduzione del tas-so di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività?
L’azienda deve essere in possesso dei requisiti per il ri-lascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di pre-venzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro (pre-re-quisiti). In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effet-tuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la ridu-zione, interventi migliorativi rispetto ai minimi obbligatori nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro.
SICUREZZA
7 Riduzione del premio INAIL, nella misura del
7,01%, per le imprese artigiane, da richiedere in occasione dell’autoliquidazione.
La riduzione si applica alla sola regolazione del 2011, per le imprese che non abbiano avuto infortuni (esclu-se le franchigie) nel 2009-2010.
Il 7,01% è la misura stabilita per la riduzione del pre-mio INAIL, che le imprese artigiane possono chiedere, in occasione dell’autoliquidazione 2011/2012, a con-dizione che non abbiano registrato infortuni nel bien-
nio precedente alla richiesta di questo beneficio (re-golazione 2011). Il biennio, nel quale non devono ri-sultare infortuni denunciati, escluse le franchigie, è il 2009-2010.
Questo beneficio si aggiunge, dove possibile, all’ul-teriore beneficio riferito alla riduzione del tasso me-dio di tariffa, per le imprese che lo richiedono (entro il 28/02/2012) e che nel 2011, abbiano effettuato in-terventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, rispetto alla normativa in materia (con percen-tuali che variano dal 7% al 30% sulla base del numero dipendenti/anno).
Si precisa che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale che stabilisce la misura di riduzione del premio del 7,01%, ma la stessa è stata riportata nella guida all’autoliquidazione 2011/2012. Di conseguenza si ritiene che sia certa e in attesa della formalizzazione con apposita normativa.
Vale la pena infine di evidenziare che il beneficio in questione fa riferimento alla legge 296/2006, art. 1, comma 780 e 781, che riportiamo di seguito. Tale nor-mativa stabilisce in particolare che le imprese richie-denti abbiano adottato piani pluriennali per la sicurez-za, concordati con le parti sociali, ed inoltre, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente al-la data di richiesta di ammissione al beneficio. Nella realtà la guida dell’INAIL per l’autoliquidazione 2011/2012, si limita ad evidenziare che le aziende possono richiedere il beneficio se sono in regola con la normativa sulla sicurezza e che non abbiamo avuto infortuni nell’ultimo biennio (al netto della franchigia). Di conseguenza si ritiene che non debba essere tenuto in considerazione l’aspetto relativo ai piani pluriennali, ma di limitare ogni valutazione all’aspetto degli infor-tuni dell’ultimo biennio Oltre che il rispetto delle nor-me sulla sicurezza sul lavoro).
Di seguito si riportano le norme di riferimento
Legge 296/2006 – art. 1 – comma 780 e 781
780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, e’ stabilita con riferimento alla gestione di cui all’arti-colo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pa-ri alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consun-tivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il me-desimo anno nella Relazione previsionale e program-matica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e’ prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il mi-glioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b)non abbiano registrato infortuni nel biennio prece-dente alla data della richiesta di ammissione al be-
InformaImpresa 15 Venerdì 10 febbraio 2012
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