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AMBIENTE

4 Denuncia dei rifiuti (MUD): deve essere fatta

entro il 30/04/2012.

Nel contesto di alcune modifiche al decreto istitu-tivo del Sistri, è stato precisato che il termine per la presentazione della denuncia dei rifiuti (MUD), è il 30/04/2012

Sono state apportate ulteriori modifiche al decreto mi-nisteriale 17/12/2009, istitutivo del Sistri. Con tali mo-difiche viene confermato che, entro il 30/04/2012, do-vrà essere prodotto il MUD (denuncia dei rifiuti), relati-vo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2011. Inoltre è stato previsto che, entro sei mesi di entrata in operatività del Sistri, per ciascuna categoria dei sogget-ti sotto riportati, vi è l’obbligo di effettuare la comuni-cazione, su apposita scheda proposta dal Sistri. relativa alle informazioni del 2012. A precisazione di questo ul-timo aspetto si evidenzia che i soggetti di seguito ripor-tati, dovranno avviare la gestione sistri (registro crono-logico), a partire dal 02/04/2012. Di conseguenza, se non vi saranno ulteriori proroghe per l’avvio del Sistri, dalla data del 02/04/2012 a quella del 02/10/2012, i soggetti in questione dovranno comunicare i dati riferi-ti al periodo 01/01/2012 – 01/04/2012. Nella sostan-za dovrà essere effettuata una sorta di dichiarazione ambientale per tale periodo (Mudino). Tali soggetti sono:

- Produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno più di dieci dipendenti (quindi da 11 dipendenti in su) - Imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pe-ricolosi (derivanti da attività industriali, artigianali, recupero e smaltimento di rifiuti ) che hanno più di dieci dipendenti (quindi da 11 dipendenti in su) - Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale

- Recuperatori di rifiuti, smaltitori di rifiuti, commer-cianti ed intermediari di rifiuti - Trasportatori dei propri rifiuti pericolosi

- Imprese che pur non essendo obbligate, hanno ade-rito in maniera facoltativa al SISTRI

Per le aziende di seguito riportate vale la stessa regola (entro sei mesi la comunicazione), sempre che partano con la gestione Sistri nel corso del 2012.

Per le aziende che producono rifiuti pericolosi, ma che hanno fino a 10 dipendenti, la normativa stabilisce che l’avvio della operatività del Sistri non potrà essere antecedente al 01/06/2012. Al momento il Ministero dell’ambiente non ha ancora dato indicazioni sull’effet-tiva data di avvio, per questi ultimi soggetti

Di seguito il testo del decreto del ministero dell’ambien-te 12/11/2011, riguardante la scadenza del MUD e del “Mudino”

Entro il 30/04/2012, con riferimento alle informazio-ni relative all’anno 2011, ed entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri per ciascuna catego-ria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto Ministeriale 26/05/2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012, i produttori iniziali di rifiuti e le impre-se e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presenta-zione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alle legge 25/01/1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scari-co di cui all’articolo 190 del dlgs 152/2006:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;

b)per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d)per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che ri-sulta in giacenza.

AMBIENTE

5 Importi delle garanzie finanziarie per

commercianti e intermediari di rifiuti.

Emanato il decreto 20/06/2011 del Ministero dell’am-biente: “Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzio-ne dei rifiuti stessi”

L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermedia-zione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è su-bordinata alla prestazione di idonea garanzia finanzia-ria ai sensi dell’art. 212, comma 10 del dlgs 152/2006. Tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese re-gistrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), e del 40% nel caso di imprese in possesso del-la certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Gli importi delle garanzie finanziarie so-no stabilite con decreto.

Ai fini della determinazione dell’ammontare della ga-ranzia finanziaria le attività di intermediazione e com-mercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti cate-gorie:

a) Commercio ed intermediazione di rifiuti non perico-losi;

b)Commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza l’ammon-tare delle fideiussioni in relazione alla casse di apparte-nenza

2 InformaImpresa Venerdì 10 febbraio 2012

Classe Descrizione Importo

fideiussione per rifiuti non pericolosi Ͳ euro

Importo fideiussione per rifiuti pericolosi Ͳ euro

a)

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate

3.000.000,00 5.000.000,00

b)

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

1.500.000,00 1.500.000,00

c)

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

450.000,00 500.000,00

d)

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

250.000,00 300.000,00

e)

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

100.000,00 150.000,00

f)

quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

50.000,00 80.000,00

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