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Qualora l’attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi relativi ai rifiuti pericolosi.

AMBIENTE

6 Discariche: la Corte Costituzionale interviene

sulla normativa della Regione del Veneto.

Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale, di un pa-saggio della normativa relativa alle discariche per ri-fiuti speciali.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2 della legge della RegioneVeneto 21/01/2010, n. 3, limitatamente alle parole “non superiore al venti-cinque per cento della capacità ricettiva”

Legge 21/01/2000, n. 3 - Articolo 33, comma 2 (Nor-me particolari per le discariche di rifiuti speciali). Al comma 2, le parole sottolineate e in grassetto, sono state definite illegittime dalla Corte Costituzionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e succes-sive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di se-conda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Co-mitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:

a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei ri-fiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;

b)soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come indi-viduati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal-le loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.

2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della ca-pacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al mede-simo comma.

3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devo-no essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territo-rio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino im-pianti più vicini adeguati allo smaltimento.

3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamenti preli-minari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l’inertizza-zione, la stabilizzazione e la solidificazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capaci-tà residua della discarica alla medesima data.

5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le Auto-rità d’ambito, di cui all’articolo 14, possono conferire la

sola frazione secca dei rifiuti urbani in idonee discari-che autorizzate per rifiuti speciali, ubicate nel territorio provinciale di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione con i gestori delle discariche stesse.

AMBIENTE

7 Statuto del Veneto. Pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione n. 5 del 13/01/2012. Si riporta il testo dell’articolo 8 (patrimonio culturale e ambientale).

Nell’importante testo di legge statutario della regione Veneto, con l’articolo 8 è stato valorizzato quanto ri-guarda il patrimonio culturale e ambientale. Si riporta integralmente.

Art. 8 – Patrimonio culturale e ambientale

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assi-curare la conservazioni e il risanamento dell’ambien-te, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, non-ché l’acqua necessaria per il soddisfacimento dei biso-gni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regio-ne garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d’acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell’inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurare la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e ca-ratteristici dell’ambiente e delle produzioni venete.

5. la Regione tutela il paesaggio e riconosce l’impor-tanza delle attività rurali e forestali ai fini del migliora-mento della qualità della vita, della tutela della biodi-versità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. la Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadi-ni a essere informati sulle condizioni e qualità dell’am-biente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

AMBIENTE

8 Inquinamento luminoso. Pubblicati i criteri

e le modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso.

Con la pubblicazione sul bollettino della Regione Ve-neto n. 4 del 13/01/2012, della deliberazione della Giunta regionale n. 2402 del 29/12/2011, sono sta-ti stabilititi i “Criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell’in-quinamento luminoso. Art. 10, punto 3, legge regio-nale 07/08/2009, n. 17. Deliberazione n. 142/CR del 13/12/2011. Approvazione”

La regione Veneto ha stabilito che i Comuni possono ottenere contributi per interventi nella illuminazione pubblica. La tipologia degli interventi e le misure dei

InformaImpresa 3 Venerdì 10 febbraio 2012

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