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contributi, sono quelli di seguito riportati

I contributi concessi ai comuni Interventi ammessi

all’eventuale contributo La misura del contributo

Predisposizione del piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inqui-namento luminoso

non più del 50% della spesa ritenuta ammissi-bile e comunque per un importo non superiore a euro 20.000,00

Per interventi di bonifica e adeguamento degli im-pianti alla legge

non più del 50% della spesa ritenuta ammissi-bile e comunque per un importo non superiore a euro 50.000,00 per ogni singolo intervento Per la realizzazione di nuovi impianti di illumi-nazione pubblica e di il-luminazione stradale se-condo la disposizioni della legge

non più del 50% della spesa ritenuta ammissi-bile e comunque per un importo non superiore a euro 70.000,00

Per ottenere i contributi i Comuni devono presentare domanda alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno con l’indicazione degli interenti da realizzare, nonché della relativa spesa.

I contributi verranno assegnati sulla base di una gra-duatoria, secondo i seguenti criteri di priorità: a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli os-servatori astronomici di all’Allegato della legge; b)Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli os-servatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione di cui all’allegato B della legge; c) Data di presentazione della domanda;

d)Attestazione di segnalazione di sorgenti luminose pubbliche di grande inquinamento luminoso da par-te della Provincia ai sensi dell’art. 4 lettera b) del-la legge o da parte dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, di cui all’art. 6 della legge;

e) Interventi inseriti nel Programma triennale delle OO PP del Comune;

f) Attestazione relativa all’adeguamento del regola-mento edilizio alle disposizioni della legge; g)Attestazione relativa al risparmio di consumo di energia elettrica effettivamente conseguito nell’an-no precedente ai sensi dell’art. 5, punto 6 della leg-ge.

Nel caso un Comune abbia richiesto un contributo per la predisposizione del Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso, per l’eroga-zione di quanto assegnato dovrà essere trasmessa co-pia del Piano stesso, perfezionato nella sua efficacia, unitamente alla documentazione comprovante l’effet-tiva spesa sostenuta.

Legge 11/08/2009, n. 17 Art. 4 - Compiti delle Province

1. Le Province: ….

b) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, an-che su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all’articolo 8, delle associazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’Osservatorio permanen-te sul fenomeno dell’inquinamento luminoso di cui

all’articolo 6;

Art. 5 - Compiti dei Comuni

1. I Comuni:

2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezio-ne ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istitu-zione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modifiche.

3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i co-muni assumono le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei consumi di energia elettri-ca per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l’uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dal-la data di entrata in vigore della presente legge, rile-vano il consumo di energia elettrica per illuminazio-ne esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammis-sibile.

5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni: a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore po-tenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;

b)adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.

6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito dell’assunzione delle iniziative di cui al com-ma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quo-te annuali d’incremento (IA); dette quote possono es-sere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.

Art. 10 - Contributi regionali

1.La Regione concede contributi ai comuni per la predi-sposizione dei PICIL.

2.La Regione concede contributi ai comuni per gli in-terventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3.Con provvedimento della Giunta regionale da appro-varsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della com-petente commissione consiliare, sono disposti i crite-ri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

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CATEGORIE

3 Installatori: patentino frigoristi.

Indiscrezioni sulla disciplina attuativa europea sui gas fluorati.

Durante la convocazione n.7 del Consiglio dei Ministri è stato esaminato il DPR di attuazione del Regolamen-to EU n. 842/2006 sui gas fluorati da cui dipende il 303/208 che disciplinerà l’obbligo del patentino per i frigoristi già cogente dal 4 luglio scorso. http://www.go-verno.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=65784

4 InformaImpresa Venerdì 10 febbraio 2012

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