Lavoratori/anno
Riduzione
fino a 10
30%
da 11 a 50
23%
da 51 a 100
18%
da 101 a 200
15%
da 201 a 500
12%
oltre 500
7%
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Doc Probante Allegato RSI - ottobre 2012.pdf
- Download Scheda autovalutazione OT24 - ottobre
2012.pdf
alla notizia 905 su
www.informaimpresa.it
SICUREZZA
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Riduzione del premio Inail del premio INAIL
per le aziende attive da meno di due anni,
che rispettino le norme di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro
Continua la possibilità di richiedere la riduzione del
premio Inail anche nel 2013. Nel primo biennio di
attività le aziende hanno la possibilità di ottenere
la riduzione del tasso medio di tariffa, sempre che
siano rispettate le norme di prevenzione di igiene
degli infortuni.
Questa opportunità è prevista dall’articolo 20 del
decreto 12/12/2000 del ministero del lavoro.
La riduzione è stabilita nella misura fissa del 15%
indipendentemente dalla tipologia o dimensione
aziendale.
Il modulo di domanda da utilizzare è composto da
tre parti che prevede:
- una scheda informativa generale: riporta i dati
anagrafici dell’azienda, il P.A.T. e la matricola INPS.
Inoltre il titolare dell’azienda chiede la riduzione
del tasso medio di tariffa e dichiara inoltre che nei
luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in
materia di prevenzione infortuni e di igiene nei
luoghi di lavoro, e che sono stati effettuati nel
2012 interventi di miglioramento delle condizioni
di sicurezza ed igiene del lavoro.
- la sezione generale che propone i seguenti inter-
venti
- la valutazione dei rischi è stata effettuata in con-
formità alla normativa vigente; in particolare:
- è stato valutato il rischio incendio
- è stato valutato il rischio chimico
- sono stati valutati i rischi dovuti a rumore e vibra
zioni
- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di pro-
tezione individuale evidenziati dalla valutazione
del rischio
- i lavoratori, i preposti ed il rappresentante per
la sicurezza hanno ricevuto un’adeguata forma-
zione
- ove previsto i lavoratori sono sottoposti ad ac-
certamenti sanitari preventivi e periodici
- gli ambienti di lavoro sono dotati di agibilità
- la segnaletica di sicurezza e regolarmente affissa
- gli impianti sono dotati di dichiarazione di con-
formità
- le macchine e le attrezzature sono conformi alla
normativa vigente
- l’azienda ha definito, ove previsto, un piano di
emergenza ed evacuazione dei lavoratori ovvero
specifiche procedure
- le uscite di emergenza sono perfettamente uti-
lizzabili in caso di necessità
- Il rapporto di sicurezza è stato redatto e conse-
gnato al Comitato Tecnico Regionale o interregio-
nale
- l’azienda è in possesso del parere tecnico con-
clusivo espresso dal Comitato tecnico Regionale
o Interregionale
- l’azienda è in possesso del parere preliminare
del Comitato Tecnico Regionale o Interregionale
- l’azienda ha integrato il documento di valutazio-
ne dei rischi
- l’azienda ha implementato un Sistema di Gestio-
ne della Sicurezza conforme al DM 09/08/2000
- sezione riservata alle aziende a rischio di inci-
dente rilevante (questa è una sezione riservata
esclusivamente alle aziende classificate in base al
decreto legislativo 334/99 aggiornato dal decreto
legislativo 238/2005).
Entro quando deve essere presentata la domanda
Per le aziende che abbiano appena iniziato la propria
attività, la domanda può essere presentata:
- insieme alla denuncia dei lavori
- dopo l’inizio dei lavori (in qualsiasi momento, ma
non oltre la scadenza del biennio di attività).
On line il modulo OT20U per la presentazione della
domanda all’Inail e la guida alla sua compilazione:
- Download OT20 Modulo 2013.pdf
-DownloadGuida alla CompilazioneModelloOT20_2013.
pdf
alla notizia 909 su
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SISTEMI E CATEGORIE
7
Alimentazione: DGR 2898/2012 in
materia di obbligo di formazione per il
settore alimentare.
Il 18 gennaio scorso è stata pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Veneto la DGR 2898 del
28/12/2012 in materia di obbligo di formazione per
il personale delle aziende alimentari (cosiddetta for-
mazione sostitutiva del libretto di idoneità sanita-
ria).
Il provvedimento ribadisce l’obbligo di formazione
triennale degli addetti dell’impresa alimentare, con
obbligo di partecipazione ad un percorso formativo
realizzato mediante una delle seguenti opzioni:
1. formazione frontale;
2. attività seminariale;
3. autoformazione aziendale;
4. formazione a distanza.
Al termine del percorso di formazione sarà rilasciata
attestazione. Il rinnovo dell’attestazione dovrà esse-
re effettuato entro 3 anni dalla data di rilascio, in
una qualsiasi delle opzioni sopra indicate.
Inoltre all’avvio dell’impresa o in caso di nuovo rap-
porto di lavoro le misure di formazione/informazio-
ne verranno assolte con la presa visione del deca-
logo contenente le “Norme di comportamento per
una corretta preparazione/manipolazione sicura de-
gli alimenti”.
Il documento va conservato a diposizione delle au-
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InformaImpresa
Venerdì
8
febbraio
2013