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Tipografie e rivenditori autorizzati alla
stampa e alla rivendita dei documenti
fiscali.
Scade giovedì 28 febbraio 2013 il termine per la
trasmissione telematica dei dati delle forniture di
documenti fiscali relativi all’anno 2012.
Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa
ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effet-
tuare,
entro il mese di febbraio, la trasmissione tele-
matica dei dati relativi alle forniture degli stampati
fiscali effettuate nell’anno solare precedente.
La trasmissione di tali dati,
relativi all’anno 2012,
deve quindi essere effettuata entro il 28 febbraio
2013.
1. MODALITÀ TECNICHE DI TRASMISSIONE
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti
fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la ri-
vendita provvedono alla comunicazione dei dati:
-
direttamente
tramite il servizio Entratel o Fisco
on line in relazione ai requisiti posseduti per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal
caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al
servizio telematico Entratel o Fisco on line, secon-
do le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali
soggetti utilizzano il software di controllo distri-
buito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
-
tramite gli intermediari
di cui all’art. 3, commi 2-
bis e 3, D.P.R. n. 322/98 (che utilizzano il servizio
telematico Entratel).
Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono
indicare:
- i propri dati identificativi (codice fiscale, partita
IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);
- i dati identificativi del rivenditore o dell’acquiren-
te utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denomi-
nazione o, se si tratta di imprenditore individuale,
cognome, nome e ditta);
- numero degli stampati forniti con l’indicazione
della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
- il codice che individua le diverse tipologie di stam-
pati, che costituiscono oggetto della fornitura;
- data della fornitura;
- estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipogra-
fia o al rivenditore.
La
trasmissione telematica si considera effettuata
nel momento in cui è completa la ricezione del fi-
le contenente le comunicazioni
(salvo alcune ipotesi
di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento
del 30 maggio 2002: ad esempio, scarto del file per
mancato riconoscimento del codice di autenticazio-
ne per il servizio Entratel o Fisco on line; file non
elaborabile perché predisposto con un software di
controllo diverso; etc.).
L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle co-
municazioni mediante una ricevuta, contenuta in un
file, munito del codice di autenticazione per il servi-
zio Entratel o del codice di riscontro per il servizio
Fisco on line. Le ricevute sono rese disponibili per
via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a
quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli
utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavo-
rativo successivo (per il servizio Fisco on line).
2. LE PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ricorda, infine, che con
risoluzione n. 5/E del 10
gennaio 2003
, l’Agenzia delle Entrate, oltre a forni-
re chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito
alcune interpretazioni applicabili a regime, per tutte
le annualità:
-
tipografia o rivenditore con sedi diverse
: nel ca-
so in cui il soggetto obbligato alla comunicazio-
ne dei dati si avvalga di più punti di distribuzione
dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel
territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad
effettuare la comunicazione dei dati relativi a tut-
te le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve
essere effettuata con riferimento alla sede presso
la quale è esercitata l’attività di tipografo o riven-
ditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
-
identificativo di serie dei documenti
: nel campo
denominato “identificativo di serie” del record C
deve essere indicata la coppia dei dati <id docu-
mento> e <anno di stampa>, separati dal carattere
“-“ (es.: AXR-02);
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8
febbraio
2013