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correzione o integrazione di un file precedente-
mente inviato
: è necessaria la trasmissione di un
nuovo file, completo delle parti corrette ed inte-
grate, nonché dei dati presenti nel precedente file.
Il nuovo invio va effettuato entro il termine di sca-
denza e sostituisce integralmente il precedente;
-
scarto del file inviato
: nel caso in cui il file invia-
to sia scartato dal servizio telematico, l’utente de-
ve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorati-
vi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file
è correttamente accettato dal sistema informativo
dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo;
-
formulari di accompagnamento rifiuti
: tale tipo-
logia di documento deve essere esclusa dai do-
cumenti da indicare nel campo 14 del record C,
in quanto i soggetti che effettuano la fornitura di
tali formulari sono esonerati da qualsiasi adempi-
mento (si veda risoluzione n. 180 dell’11 giugno
2002) in merito alla registrazione e comunicazio-
ne periodica dei dati ai fini fiscali;
-
bolla d’accompagnamento
: le diverse tipologie di
documenti di accompagnamento (es. modello di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, con-
traddistinto dalla serie IT, documenti di accompa-
gnamento per merci soggette ad accise) possono
essere identificate, nel campo 14 del record C, con
il valore 01.
3. SANZIONI
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei
dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11
decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro
258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei da-
ti
possa costituire oggetto di ravvedimento
, ai sen-
si dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472
del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno
dall’omissione.
fisco
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Taxisti: credito d’imposta per riduzione
dell’accisa.
Giovedì
28 febbraio 2013
scade il termine per la
presentazione dell’istanza, da parte del titolare della
licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio
con conducente limitatamente ai comuni dove è so-
stitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per
beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa
dei carburanti consumati nell’anno 2012.
1. L’ISTANZA
Non hanno subito variazioni le modalità e i termi-
ni di presentazione dell’istanza, che, si ricorda, va
presentata alla circoscrizione doganale competente
entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno
solare, come previsto dal decreto ministeriale 27
settembre 1995.
Relativamente ai consumi per l’anno 2012
, l’istanza
deve quindi essere presentata entro il termine del
28 febbraio 2013
, corredata del visto del Comune
(dal quale risulta il possesso della licenza o dell’au-
torizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca
o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, e
così via).
La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata
dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al
calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare
un provvedimento formale.
Il credito d’imposta va indicato,
a pena di decadenza
,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per
il quale è concesso il beneficio.
2. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legi-
slativo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata
dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazione
pari a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina).
Sul gasolio, la misura dell’accisa è di euro 330/m
3
.
3. VEICOLI AD ALIMENTAZIONE “IBRIDA”
Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, con nota del 21
maggio 2008, prot. 1714, ha fornito chiarimenti sulla
legittimità del riconoscimento dell’aliquota ridotta di
accisa sui carburanti consumati per l’azionamento dei
taxi ad alimentazione “
ibrida”
.Il punto 12 della Tab. A,
allegata al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre
1995, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta di
accisa per l’alimentazione a benzina, gasolio, GPL o
metano; in caso di alimentazione promiscua a ben-
zina e GPL o gas naturale, la riduzione è forfettizzata
presumendo un consumo di GPL o gas metano pari al
70 per cento del consumo totale.Era sorto il dubbio se
tale agevolazione potesse essere riconosciuta anche
ad autoveicoli cosiddetti
“ibridi
” e, in caso positivo,
in quale misura.
L’Agenzia delle Dogane, analizzando il sistema di
funzionamento degli autoveicoli cosiddetti “ibridi”,
esclude la presenza di una doppia alimentazione e
conferma che il contributo energetico più rilevante
continua ad essere dato dal motore a combustione
interna alimentato a benzina.
L’autoveicolo cosiddetto
“ibrido”
, infatti, è alimentato
da due motori, uno elettrico e l’altro a benzina. In
fase di partenza e a basse velocità entra in funzione
il motore elettrico, mentre per la circolazione a velo-
cità più elevate viene impiegato il motore a benzina.
In particolare, il motore elettrico non è alimentato
dall’esterno, ma utilizza una batteria che viene cari-
cata esclusivamente dal motore a benzina. L’energia
elettrica utilizzata dal motore elettrico, è quindi
endoprodotta dal motore a benzina.
Sulla base di tale argomentazione, l’Agenzia delle
Dogane conferma il riconoscimento dell’agevolazione
agli autoveicoli cosiddetti
“ibridi”
,nella stessa misura
riconosciuta a quelli alimentati a benzina.
fisco
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Le modifiche al sistema dell’Iva negli
scambi con l’estero.
Le novità in tema di fatturazione introdotte dalla
legge di Stabilità 2013.
1.PREMESSA
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabi-
lità 2013) provvede al recepimento della Direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, relati-
va al Sistema comune di imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda le norme in materia di fattura-
zione attraverso le disposizioni previste dai commi
da 325 a 335 della citata legge. Con tali commi sono
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Venerdì
8
febbraio
2013