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febbraio di ogni anno (la Comunicazione del 2011 va quindi presentata entro il 29.2.2012 utilizzando l’ap-posito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.1.2011 );

Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scar-tate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.

La Comunicazione dati Iva deve essere conservata, in-sieme con la relativa documentazione, fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presenta-ta, pertanto in merito alla Comunicazione di quest’an-no, entro il 31.12.2016.

SANZIONI

Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, ver-rà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065. Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente per-tanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

FISCO

9 Taxisti. Scade il 29 febbraio 2012 il termine

per la presentazione dell’istanza del Credito d’imposta.

Per beneficiare del credito d’imposta sulle accise dei carburanti consumati nell’anno 2011, i taxisti ed i no-leggiatori con conducente, dove il servizio è sostitutivo dei taxi, devono presentare un’istanza entro la fine di febbraio 2012.

Mercoledì 29 febbraio 2012 scade il termine per la presentazione dell’istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sosti-tutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per be-neficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2011.

L’ISTANZA

Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, che, si ricorda, va presenta-ta alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare, come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1995.

Relativamente ai consumi per l’anno 2011 , l’istanza deve quindi essere presentata entro il termine del 29 febbraio p.v. , corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensio-ne, gli eventuali periodi di assenza, etc).

La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provve-dimento formale.

Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza , nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legisla-tivo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazione pari a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina). Sul gasolio, la misura dell’accisa è di euro 330/m3.

VEICOLI AD ALIMENTAZIONE “IBRIDA”

Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, con nota del 21 maggio 2008, prot. 1714, ha fornito chiarimenti sulla legittimità del riconoscimento dell’aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l’azionamento dei taxi ad alimentazione “ibrida”.

Il punto 12 della Tab. A, allegata al decreto legislati-vo n. 504 del 26 ottobre 1995, prevede l’applicazio-ne dell’aliquota ridotta di accisa per l’alimentazione a benzina, gasolio, GPL o metano; in caso di alimentazio-ne promiscua a benzina e GPL o gas naturale, la ridu-zione è forfettizzata presumendo un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale. Era sorto il dubbio se tale agevolazione potesse essere riconosciuta anche ad autoveicoli cosiddetti “ibridi” e, in caso positivo, in quale misura.

L’Agenzia delle Dogane, analizzando il sistema di fun-zionamento degli autoveicoli cosiddetti “ibridi” , esclude la presenza di una doppia alimentazione e conferma che il contributo energetico più rilevante continua ad essere dato dal motore a combustione interna alimen-tato a benzina.

L’autoveicolo cosiddetto “ibrido” , infatti, è alimentato da due motori, uno elettrico e l’altro a benzina. In fase di partenza e a basse velocità entra in funzione il motore elettrico, mentre per la circolazione a velocità più ele-vate viene impiegato il motore a benzina. In particola-re, il motore elettrico non è alimentato dall’esterno, ma utilizza una batteria che viene caricata esclusivamente dal motore a benzina. L’energia elettrica utilizzata dal motore elettrico, è quindi endoprodotta dal motore a benzina.

Sulla base di tale argomentazione, l’Agenzia delle Do-gane conferma il riconoscimento dell’agevolazione agli autoveicoli cosiddetti “ibridi” , nella stessa misura rico-nosciuta a quelli alimentati a benzina.

FISCO

10 Entro il 29 febbraio 2012 l’opzione - revoca

IRAP per ditte individuali e società di persone.

Le ditte individuali e le società di persone che, per il triennio 2012 – 2014, intendono optare per la deter-minazione dell’IRAP in base ai valori di bilancio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita comu-nicazione.

PREMESSA

Entro il 29.02.2012 le società di persone e gli impren-ditori individuali, in contabilità ordinaria, possono: - optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d’esercizio con riferimento al triennio 2012 - 2014;

- revocare l’opzione esercitata con riferimento al trien-nio 2009 –2011; la revoca avrà effetto per l’intero triennio 2012 - 2014.

Si ricorda infatti che, a partire dall’esercizio 2008, le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono diverse per:

- le società di capitali (es. spa, srl, ecc.) e gli enti com-merciali, da un lato;

- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti assimilati) e gli imprenditori individuali, dall’altro. Infatti, in capo ai primi, i proventi e gli oneri che con-corrono alla determinazione del valore della produzione netta sono generalmente assunti in base alle risultanze del bilancio d’esercizio, senza apportare più le varia-zioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.

I soggetti di cui al secondo punto, invece, per calcolare la base imponibile, sommano e sottraggono i componenti

10 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

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