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SICUREZZA

10 Formazione obbligatoria per il Datore

di Lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DLSPP).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012, l’accordo 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autono-me di Trento e Bolzano, che stabilisce le regole per la formazione del DLSPP

L’accordo Stato/Regioni

L’accordo Stato/Regioni del 21/12/11 disciplina, ai sen-si dell’articolo 34 del decreto legislativo 09/04/08, n. 81, i contenuti e le articolazioni e le modalità di esple-tamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DLSPP).

Premessa

Il Datore di Lavoro può svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP) nei soli casi stabili dall’articolo 34, del decreto legi-slativo n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, e riportati nell’Allegato II del medesimo decreto. Tale funzione può essere svolta dal datore di lavoro nei casi riportati di seguito:

Tipologia aziende

Limite del n. lavoratori

Note

Aziende artigiane e industriali

fino a 30 lavoratori

Escluse le aziende industria-li ci sui all’art. 1 del DPR 17/05/1998, n. 175, e suc-cessive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artico-li 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nu-cleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazio-ne ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private Aziende agrico-le e zootecniche

fino a 30 lavoratori Aziende della pesca

fino a 20 lavoratori Altre aziende

fino a 200 lavoratori

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma il ruolo di responsabile della prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP), deve darne preventiva informazione al rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezza

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro che svolge il ruolo di responsabile alla Prevenzione e Protezione dei Ri-schi (DLSPP)

Il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazio-ne, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di la-voro e relativi alle attività lavorative. Inoltre, il datore

di lavoro deve frequentare periodici corsi di aggiorna-mento.

Obblighi formativi in caso di nuova attività

In caso di inizio attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e prote-zione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, en-tro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della pro-pria attività.

Il termine dei 90 giorni è stato definito in coerenza con l’obbligo di cui al decreto legislativo n. 81/2008 all’art. 28, comma 3bis, che stabilisce in caso di costituzio-ne di nuova impresa, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Chi non è vincolato all’obbligo della formazione “primo corso”

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione (primo corso), coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/12, un corso di formazione con contenuti conformi all’art. 3 del decreto ministeria-le 16/01/97, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 19/09/94, n. 626 (entrambi i riferimenti legislativi citati, sono ri-portati in fondo alla presente nota). Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento (vedere più avanti il capitolo “aggiornamento corsi”).

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione (primo corso), i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Pre-venzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/08 (riportato in fondo alla presente nota), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/06 in se-de di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzet-ta ufficiale 14/02/06, n. 37, e successive modificazio-ni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.

Durata dei corsi (primo corso)

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio: - Basso rischio: 16 ore - Medio rischio: 32 ore - Alto rischio: 48 ore

Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. Il datore di Lavoro d’intesa con i soggetti formatori, possono organizzare corsi di durata superiore e con contenuti “specifici” ritenuti migliorati-vi dell’intero percorso.

Il monte ore di formazione da frequentare è indivi-duato in base al settore ATECO 2002 di appartenen-za, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportate nelle tabelle di cui all’Allegato II (individua-zione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATE-CO 2002/2007) dell’Accordo Stato/Regioni. Riportiamo più avanti le tabelle che individuano le macrocategoria di rischio corrispondente:

Formazione non ricompresa nei corsi

Non viene ricompresa la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soc-corso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Quali soggetti possono gestire la formazione

InformaImpresa 15 Venerdì 24 febbraio 2012

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