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I soggetti formatori possono essere solo quelli di se-guito riportati. Attenzione quindi ha rivolgersi a strut-ture non conformi alla normativa (di seguito elencate): a) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-zano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL) e della formazione professionale. Tali enti possono al-tresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti ope-ranti nel settore della formazione professionale ac-creditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e Provincia autonoma ai sen-si dell’intesa sancita in data 20/03/2008 e pubbli-cata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/01/2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale matu-rata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e si-curezza nei luoghi di lavoro;
b) l’università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l’INAIL;
d) il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) la scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Con-fartigianato Vicenza) o dei lavoratori;
h)gli enti bilaterali e gli organismi paritetici (definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee) del dlgs 81/2008; i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali di specifico riferi-mento.
Qualora i soggetti indicati dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in pos-sesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamen-to definiti in ogni Regione e provincia autonoma. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-ratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici posso-no effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
Confartigianato Vicenza e CESAR srl
La struttura formativa di riferimento per la Confartigia-nato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100–mail
cesar@confartigianatovicenza.it ).
I requisiti dei docenti
In attesa della definizione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza al-meno triennale di docenza o insegnamento o profes-sionale in materia di sicurezza sul lavoro.
Organizzazione dei corsi
I corsi devono garantire i seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto for-mativo, che può essere anche il docente;
b)un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni cor-so;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può es-sere anche il docente;
d)assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Percorsi formativi (primo corso)
I corsi sono strutturati per moduli e in funzione dei tre differenti livelli di rischio (basso, medio e alto). I modu-
li devono sviluppare, come contenuto minimo, gli argo-menti come segue:
Modulo 1
Normativo – giuridico
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavo-ratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicura-tiva
- La “responsabilità amministrativa delle persone giu-ridiche, delle società e delle associazioni, anche pri-ve di responsabilità giuridica” ex decreto legislativo n. 231/2001, e sue modifiche e integrazioni - Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale se-condo il decreto legislativo n. 81/2008: compiti, ob-blighi, responsabilità
- Il sistema di qualificazione delle imprese Modulo 2
Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valu-tazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurez-za
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di amministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da inter-ferenza
- La gestione della documentazione tecnico ammini-strativa
- l’organizzazione della prevenzione incendi, dal primo soccorso e della gestione delle emergenze
Modulo 3
Tecnico – Individuazione e valutazione dei rischi
- I principali fattori di rischio e le relative misure tec-niche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla prove-nienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale - La sorveglianza sanitaria Modulo 4
Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori
- L’informazione, la formazione e l’addestramento - Le tecniche di comunicazione
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunica-zione in azienda
- La consultazione e la partecipazione dei rappresen-tanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Valutazione e certificazione dell’apprendimento
Al termine del corso, fermo restando la comprovata fre-quenza di almeno il 90% delle ore di formazione, vie-ne somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro. Gli stessi sono finalizzati a verificare le cono-scenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite la verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
16 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012
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