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(quali centri possono farla)

I soggetti formatori possono essere solo quelli di se-guito riportati. Attenzione quindi ha rivolgersi a strut-ture non conformi alla normativa (di seguito elencate): a) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-zano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL) e della formazione professionale. Tali enti possono al-tresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti ope-ranti nel settore della formazione professionale ac-creditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e Provincia autonoma ai sen-si dell’intesa sancita in data 20/03/2008 e pubbli-cata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/01/2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale matu-rata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e si-curezza nei luoghi di lavoro;

b) l’università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l’INAIL;

d) il corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) la scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Con-fartigianato Vicenza) o dei lavoratori;

h)gli enti bilaterali e gli organismi paritetici (definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee) del dlgs 81/2008; i) i fondi interprofessionali di settore;

j) gli ordini e i collegi professionali di specifico riferi-mento.

Qualora i soggetti indicati dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in pos-sesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamen-to definiti in ogni Regione e provincia autonoma. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-ratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici posso-no effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Confartigianato Vicenza e CESAR srl

La struttura formativa di riferimento per la Confartigia-nato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100–mail

cesar@confartigianatovicenza.it ).

I requisiti dei docenti

In attesa della definizione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza al-meno triennale di docenza o insegnamento o profes-sionale in materia di sicurezza sul lavoro.

Organizzazione dei corsi

I corsi devono garantire i seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto for-mativo, che può essere anche il docente;

b)un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni cor-so;

c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può es-sere anche il docente;

d)assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

Percorsi formativi (primo corso)

I corsi sono strutturati per moduli e in funzione dei tre differenti livelli di rischio (basso, medio e alto). I modu-

li devono sviluppare, come contenuto minimo, gli argo-menti come segue:

Modulo 1

Normativo – giuridico

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavo-ratori

- La responsabilità civile e penale e la tutela assicura-tiva

- La “responsabilità amministrativa delle persone giu-ridiche, delle società e delle associazioni, anche pri-ve di responsabilità giuridica” ex decreto legislativo n. 231/2001, e sue modifiche e integrazioni - Il sistema istituzionale della prevenzione

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale se-condo il decreto legislativo n. 81/2008: compiti, ob-blighi, responsabilità

- Il sistema di qualificazione delle imprese Modulo 2

Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valu-tazione dei rischi

- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)

- I modelli di organizzazione e gestione della sicurez-za

- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di amministrazione

- Il documento unico di valutazione dei rischi da inter-ferenza

- La gestione della documentazione tecnico ammini-strativa

- l’organizzazione della prevenzione incendi, dal primo soccorso e della gestione delle emergenze

Modulo 3

Tecnico – Individuazione e valutazione dei rischi

- I principali fattori di rischio e le relative misure tec-niche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

- Il rischio da stress lavoro-correlato

- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla prove-nienza da altri paesi

- I dispositivi di protezione individuale - La sorveglianza sanitaria Modulo 4

Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori

- L’informazione, la formazione e l’addestramento - Le tecniche di comunicazione

- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunica-zione in azienda

- La consultazione e la partecipazione dei rappresen-tanti dei lavoratori per la sicurezza

- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Valutazione e certificazione dell’apprendimento

Al termine del corso, fermo restando la comprovata fre-quenza di almeno il 90% delle ore di formazione, vie-ne somministrata una verifica di apprendimento, che prevede un colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro. Gli stessi sono finalizzati a verificare le cono-scenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L’accertamento dell’apprendimento, tramite la verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

16 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

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